626/94
Art. 1 - Campo di applicazione
Art. 2 - Definizioni
Art. 3 - Misure generali di tutela
Art. 4 - Obblighi del datore di lavoro, del dirigente e del
preposto
Art. 5 - Obblighi dei lavoratori
Art. 6 - Obblighi dei progettisti, dei fabbricanti, dei
fornitori e degli installatori
Art. 7 - Contratto di appalto o contratto d'opera
CAPO II - Servizio di prevenzione e protezione
Art. 8 - Servizio di prevenzione e protezione
Art. 8-bis - Capacità e requisiti professionali degli
addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e
protezione interni o esterni
Art. 9 - Compiti del servizio di prevenzione e protezione
Art. 10 - Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro
dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi
Art. 11 - Riunione periodica di prevenzione e protezione dai
rischi
CAPO III - Prevenzione incendi, evacuazione dei lavoratori,
pronto soccorso
Art. 12 - Disposizioni generali
Art. 13 - Prevenzione incendi
Art. 14 - Diritti dei lavoratori in caso di pericolo grave
ed immediato
Art. 15 - Pronto soccorso
CAPO IV - Sorveglianza sanitaria
Art. 16 - Contenuto della sorveglianza sanitaria
Art. 17 - Il medico competente
CAPO V - Consultazione e partecipazione dei lavoratori
Art. 18 - Rappresentante per la sicurezza
Art. 19 - Attribuzioni del rappresentante per la sicurezza
Art. 20 - Organismi paritetici
CAPO VI - Informazione e formazione dei lavoratori
Art. 21 - Informazione dei lavoratori
Art. 22 - Formazione dei lavoratori
CAPO VII - Disposizioni concernenti la pubblica amministrazione
Art. 23 - Vigilanza
Art. 24 - Informazione, consulenza, assistenza
Art. 25 - Coordinamento
Art. 26 - Commissione consultiva permanente
Art. 27 - Comitati regionali di coordinamento
Art. 28 - Adeguamenti al progresso tecnico
CAPO VIII - statistiche degli infortuni e delle malattie
professionali
Art. 29 - statistiche degli infortuni e delle malattie
professionali
TITOLO II - Luoghi di lavoro
Art. 30 - Definizioni
Art. 31 - Requisiti di sicurezza e di salute
Art. 32 - Obblighi del datore di lavoro
Art. 33 - Adeguamenti di norme
TITOLO III - Uso delle attrezzature di lavoro
Art. 34 - Definizioni
Art. 35 - Obblighi del datore di lavoro
Art. 36 - Disposizioni concernenti le attrezzature di lavoro
Art. 36-bis - Obblighi del datore di lavoro nell'uso di
attrezzature per lavori in quota
Art. 36-ter - Obblighi del datore di lavoro relativi
all'impiego delle scale a pioli
Art. 36-quater - Obblighi del datore di lavoro
relativi all'impiego dei ponteggi
Art. 36-quinquies - Obblighi dei datori di lavoro
concernenti l'impiego di sistemi di accesso e di posizionamento
mediante funi
Art. 37 - Informazione
Art. 38 - Formazione ed addestramento
Art. 39 - Obblighi dei lavoratori
TITOLO IV - Uso dei dispositivi di protezione individuale
Art. 40 - Definizioni
Art. 41 - Obbligo di uso
Art. 42 - Requisiti dei DPI
Art. 43 - Obblighi del datore di lavoro
Art. 44 - Obblighi dei lavoratori
Art. 45 - Criteri per l'individuazione e l'uso
Art. 46 - Norma transitoria
TITOLO V - Movimentazione manuale dei carichi
Art. 47 - Campo di applicazione
Art. 48 - Obblighi dei datori di lavoro
Art. 49 - Informazione e formazione
TITOLO V-bis - Protezione da agenti fisici
CAPO I - Disposizioni generali
Art. 49-bis - Campo di applicazione
Art. 49-ter - Definizioni
Art. 49-quater - Valori limite di esposizione e valori di
azione
CAPO II - Obblighi del datore di lavoro
Art. 49-quinquies - Valutazione del rischio
Art. 49-sexies - Misure di prevenzione e protezione
Art. 49-septies - Uso dei dispositivi di protezione
individuali
Art. 49-octies - Misure per la limitazione dell'esposizione
Art. 49-nonies - Informazione e formazione dei lavoratori
Art. 49-decies - Sorveglianza sanitaria
Art. 49-undecies - Deroghe
Art. 49-duodecies - Linee guida
TITOLO VI - Uso di attrezzature munite di videoterminali
Art. 50- Campo di applicazione
Art. 51 - Definizioni
Art. 52 - Obblighi del datore di lavoro
Art. 53 - Organizzazione del lavoro
Art. 54 - Svolgimento quotidiano del lavoro
Art. 55 - Sorveglianza sanitaria
Art. 56 - Informazione e formazione
Art. 57 - Consultazione e partecipazione
Art. 58 - Adeguamento alle norme
Art. 59 - Caratteristiche tecniche
TITOLO VI-bis - Protezione dei lavoratori contro i rischi
connessi all'esposizione ad amianto
CAPO I - Disposizioni generali
Art. 59-bis - Campo di applicazione
Art. 59-ter - Definizioni
CAPO II - Obblighi del datore di lavoro
Art. 59-quater - Individuazione della presenza di amianto
Art. 59-quinquies - Valutazione del rischio
Art. 59-sexies - Notifica
Art. 59-septies - Misure di prevenzione e protezione
Art. 59-octies - Misure igieniche
Art. 59-nonies - Controllo dell'esposizione
Art. 59-decies - Valore limite
Art. 59-undecies - Operazioni lavorative particolari
Art. 59-duodecies - Lavori di demolizione o rimozione
dell'amianto
Art. 59-terdecies - Informazione dei lavoratori
Art. 59-quaterdecies - Formazione dei lavoratori
Art. 59-quinquiesdecies - Sorveglianza sanitaria
Art. 59-sexiesdecies - Registro di esposizione e cartelle
sanitarie e di rischio
Art. 59-septiesdecies - Mesoteliomi
TITOLO VII - Protezione da agenti cancerogeni mutageni
CAPO I - Disposizioni generali
Art. 60 - Campo di applicazione
TITOLO VII-bis - Protezione da agenti chimici
Art. 60-bis
Art. 60-ter
Art. 60-quater
Art. 60-quinquies
Art. 60-sexies
Art. 60-septies
Art. 60-octies
Art. 60-novies
Art. 60-decies
Art. 60-undecies
Art. 60-duodecies
Art. 60-terdecies
Art. 61 - Definizioni
CAPO II - Obblighi del datore di lavoro
Art. 62 - Sostituzione e riduzione
Art. 63 - Valutazione del rischio
Art. 64 - Misure tecniche, organizzative, procedurali
Art. 65 - Misure igieniche
Art. 66 - Informazione e formazione
Art. 67 - Esposizione non prevedibile
Art. 68 - Operazioni lavorative particolari
CAPO III - Sorveglianza sanitaria
Art. 69 - Accertamenti sanitari e norme preventive e
protettive specifiche
Art. 70 - Registro di esposizione e cartelle sanitarie
Art. 71 - Registrazione dei tumori
Art. 72 - Adeguamenti normativi
TITOLO VII-bis - Protezione da agenti chimici
Art. 72-bis - Campo di applicazione
Art. 72-ter - Definizioni
Art. 72-quater - Valutazione dei rischi
Art. 72-quinquies - Misure e principi generali per la
prevenzione dei rischi
Art. 72-sexies - Misure specifiche di protezione e di
prevenzione
Art. 72-septies - Disposizioni in caso di incidenti o di
emergenze
Art. 72-octies - Informazione e formazione per i lavoratori.
Art. 72-novies - Divieti
Art. 72-decies - Sorveglianza sanitaria
Art. 72-undecies - Cartelle sanitarie e di rischio
Art. 72-duodecies - Consultazione e partecipazione dei
lavoratori
Art. 72-terdecies - Adeguamenti normativi
TITOLO VIII - Protezione da agenti biologici
CAPO I
Art. 73 - Campo di applicazione
Art. 74 - Definizioni
Art. 75 - Classificazione degli agenti biologici
Art. 76 - Comunicazione
Art. 77 - Autorizzazione
CAPO II - Obblighi del datore di lavoro
Art. 78 - Valutazione del rischio
Art. 79 - Misure tecniche, organizzative, procedurali
Art. 80 - Misure igieniche
Art. 81 - Misure specifiche per le strutture sanitarie e
veterinarie
Art. 82 - Misure specifiche per i laboratori e gli stabulari
Art. 83 - Misure specifiche per i processi industriali
Art. 84 - Misure di emergenza
Art. 85 - Informazioni e formazione
CAPO III - Sorveglianza sanitaria
Art. 86 - Prevenzione e controllo
Art. 87 - Registri degli esposti e degli eventi accidentali
Art. 88 - Registro dei casi di malattia e di decesso
TITOLO VIII-bis - Protezione da atmosfere esplosive
CAPO I - Disposizioni generali
Art. 88-bis - Campo di applicazione
Art. 88-ter - Definizioni
CAPO II - Obblighi del datore di lavoro
Art. 88-quater - Prevenzione e protezione contro le
esplosioni
Art. 88-quinquies - Valutazione dei rischi di esplosione
Art. 88-sexies - Obblighi generali
Art. 88-septies - Coordinamento
Art. 88-octies - Aree in cui possono formarsi atmosfere
esplosive
Art. 88-novies - Documento sulla protezione contro le
esplosioni
Art. 88-decies - Termini per l'adeguamento
Art. 88-undecies - Verifiche
TITOLO IX - Sanzioni
Art. 89 - Contravvenzioni commesse dai datori di lavoro e
dai dirigenti
Art. 90 - Contravvenzioni commesse dai preposti
Art. 91 - Contravvenzioni commesse dai commercianti e dagli
installatori
Art. 92 - Contravvenzioni commesse dal medico competente
Art. 93 - Contravvenzioni commesse dai lavoratori
Art. 94 - Violazioni amministrative
TITOLO X - Disposizioni transitorie e finali
Art. 95 - Norma transitoria
Art. 96 - Decorrenza degli obblighi di cui all'art. 4
Art. 96-bis - Attuazione degli obblighi.
Art. 97 - Obblighi d'informazione
Art. 98 - Norma finale
Allegato I -
Allegato II -
Allegato III -
Allegato IV -
Allegato V -
Allegato VI -
Allegato VII -
Allegato VIII -
Allegato VIII-bis -
Allegato VIII-ter -
Allegato VIII-quater -
Allegato VIII-quinquies -
Allegato VIII-sexties -
Allegato IX -
Allegato X -
Allegato XI -
Allegato XII -
Allegato XIII -
Allegato XIV -
Allegato XV -
Allegato XV-bis -
Allegato XV-ter -
Allegato XV-quater -
NOTE
DECRETO LEGISLATIVO 19 settembre 1994 n. 626. (indice)
(Aggiornamenti)
ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42, 98/24, 99/38 e 2001/45/CE RIGUARDANTI IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA E DELLA SALUTE DEI LAVORATORI DURANTE IL LAVORO.
Il Presidente della Repubblica
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 19 febbraio 1992, n. 142, ed in particolare l'articolo 43, recante delega al governo per l'attuazione delle direttive del consiglio 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE in materia di sicurezza e salute dei lavoratori durante il lavoro;
Vista la legge 22 febbraio 1994, n. 146, recante proroga del termine della delega legislativa contemplata dall'art. 43 della citata legge n. 142 del 1992, nonché delega al governo per l'attuazione delle direttive particolari già adottate, ai sensi dell'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE , successivamente alla medesima legge 19 febbraio 1992, n. 142;
Vista la preliminare deliberazione del consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 7 luglio 1994;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 16 settembre 1994;
Sulla proposta del ministro per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea, di concerto con i ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, del lavoro e della previdenza sociale, della sanità, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'interno e per la funzione pubblica e gli affari regionali;
Emana Il seguente decreto legislativo:
TITOLO I
CAPO I
Disposizioni generali
Art. 1. (nota)
Campo di applicazione
- Il presente decreto legislativo prescrive misure per la
tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori
durante il lavoro, in tutti i settori di attività privati o
pubblici.
- Nei riguardi delle Forze armate e di Polizia, dei
servizi di protezione civile, nonché nell'ambito delle
strutture giudiziarie, penitenziarie, di quelle destinate
per finalità istituzionali alle attività degli organi con
compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica, delle
università, degli istituti di istruzione universitaria,
degli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e
grado degli archivi, delle biblioteche, dei musei e delle
aree archeologiche dello Stato, delle rappresentanze
diplomatiche e consolari e dei mezzi di trasporto aerei e
marittimi le norme del presente decreto sono applicate
tenendo conto delle particolari esigenze connesse al
servizio espletato, individuate con decreto del Ministro
competente di concerto con i Ministri del lavoro e della
previdenza sociale, della sanità e della funzione pubblica.
- Nei riguardi dei lavoratori di cui alla legge 18
dicembre 1973, n. 877, nonché dei lavoratori con rapporto
contrattuale privato di portierato, le norme del presente
decreto si applicano nei casi espressamente previsti.
- Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano
nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome
di Trento e Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti
e relative norme di attuazione.
- bis. Il datore di lavoro che esercita le
attività di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 e, nell'ambito delle
rispettive attribuzioni e competenze, i dirigenti e i
preposti che dirigono o sovraintendono le stesse attività,
sono tenuti all'osservanza delle disposizioni del presente
decreto.
- ter. Nell'ambito degli adempimenti previsti dal presente decreto, il datore di lavoro non può delegare quelli previsti dall'art. 4, commi 1, 2, 4, lettera a), e 11, primo periodo.
Art. 2. (nota)
Definizioni
- Agli effetti delle disposizioni di cui al presente
decreto si intendono per:
- lavoratore: persona che presta il proprio lavoro
alle dipendenze di un datore di lavoro, esclusi gli
addetti ai servizi domestici e familiari, con rapporto
di lavoro subordinato anche speciale. Sono equiparati i
soci lavoratori di cooperative o di società, anche di
fatto, che prestino la loro attività per conto delle
società e degli enti stessi, e gli utenti dei servizi di
orientamento o di formazione scolastica, universitaria e
professionale avviati presso datori di lavoro per
agevolare o per perfezionare le loro scelte
professionali. Sono altresì equiparati gli allievi degli
istituti di istruzione ed universitari e i partecipanti
a corsi di formazione professionale nei quali si faccia
uso di laboratori, macchine, apparecchi ed attrezzature
di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici.
I soggetti di cui al precedente periodo non vengono
computati ai fini della determinazione del numero dei
lavoratori dal quale il presente decreto fa discendere
particolari obblighi;
- datore di lavoro: il soggetto titolare del
rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il
soggetto che, secondo il tipo e l'organizzazione
dell'impresa, ha la responsabilità dell'impresa stessa
ovvero dell'unità produttiva, quale definita ai sensi
della lettera i), in quanto titolare dei poteri
decisionali e di spesa.
Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale;
- servizio di prevenzione e protezione dai rischi:
insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni
all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e
protezione dai rischi professionali nell'azienda, ovvero
unità produttiva;
- medico competente: medico in possesso di uno dei
seguenti titoli:
- specializzazione in medicina del lavoro o in
medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o
in tossicologia industriale o in igiene industriale
o in fisiologia ed igiene del lavoro o in clinica
del lavoro igiene e medicina preventiva o in
medicina legale e delle assicurazioni ed altre
specializzazioni individuate, ove necessario, con
decreto del Ministro della sanità di concerto con il
Ministro dell'università e della ricerca scientifica
e tecnologica;
- docenza o libera docenza in medicina del
lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e
psicotecnica o in tossicologia industriale o in
igiene industriale o in fisiologia ed igiene del
lavoro;
- autorizzazione di cui all'art. 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277;
- specializzazione in medicina del lavoro o in
medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o
in tossicologia industriale o in igiene industriale
o in fisiologia ed igiene del lavoro o in clinica
del lavoro igiene e medicina preventiva o in
medicina legale e delle assicurazioni ed altre
specializzazioni individuate, ove necessario, con
decreto del Ministro della sanità di concerto con il
Ministro dell'università e della ricerca scientifica
e tecnologica;
- responsabile del servizio di prevenzione e
protezione: persona designata dal datore di lavoro in
possesso delle capacità e dei requisiti professionali di
cui all'articolo 8-bis;
- rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:
persona, ovvero persone, eletta o designata per
rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli
aspetti della salute e della sicurezza durante il
lavoro, di seguito denominato rappresentante per la
sicurezza;
- prevenzione: il complesso delle disposizioni o
misure adottate o previste in tutte le fasi
dell'attività lavorativa per evitare o diminuire i
rischi professionali nel rispetto della salute della
popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno;
- agente: l'agente chimico, fisico o biologico,
presente durante il lavoro e potenzialmente dannoso per
la salute;
- unità produttiva: stabilimento o struttura finalizzata alla produzione di beni o servizi, dotata di autonomia finanziaria e tecnico funzionale.
- lavoratore: persona che presta il proprio lavoro
alle dipendenze di un datore di lavoro, esclusi gli
addetti ai servizi domestici e familiari, con rapporto
di lavoro subordinato anche speciale. Sono equiparati i
soci lavoratori di cooperative o di società, anche di
fatto, che prestino la loro attività per conto delle
società e degli enti stessi, e gli utenti dei servizi di
orientamento o di formazione scolastica, universitaria e
professionale avviati presso datori di lavoro per
agevolare o per perfezionare le loro scelte
professionali. Sono altresì equiparati gli allievi degli
istituti di istruzione ed universitari e i partecipanti
a corsi di formazione professionale nei quali si faccia
uso di laboratori, macchine, apparecchi ed attrezzature
di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici.
I soggetti di cui al precedente periodo non vengono
computati ai fini della determinazione del numero dei
lavoratori dal quale il presente decreto fa discendere
particolari obblighi;
Misure generali di tutela
- Le misure generali per la protezione della salute e per
la sicurezza dei lavoratori sono:
- valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza;
- eliminazione dei rischi in relazione alle conoscenze
acquisite in base al progresso tecnico e, ove ciò non é
possibile, loro riduzione al minimo;
- riduzione dei rischi alla fonte;
- programmazione della prevenzione mirando ad un
complesso che integra in modo coerente nella prevenzione
le condizioni tecniche produttive ed organizzative
dell'azienda nonché l'influenza dei fattori
dell'ambiente di lavoro;
- sostituzione di ciò che é pericoloso con ciò che non
lo é, o é meno pericoloso;
- rispetto dei principi ergonomici nella concezione
dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e
nella definizione dei metodi di lavoro e produzione,
anche per attenuare il lavoro monotono e quello
ripetitivo;
- priorità delle misure di protezione collettiva
rispetto alle misure di protezione individuale;
- limitazione al minimo del numero dei lavoratori che
sono, o che possono essere, esposti al rischio;
- utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici, sui luoghi di lavoro;
- controllo sanitario dei lavoratori in funzione dei
rischi specifici;
- allontanamento del lavoratore dall'esposizione a
rischio, per motivi sanitari inerenti la sua persona;
- misure igieniche;
- misure di protezione collettiva ed individuale;
- misure di emergenza da attuare in caso di pronto
soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei
lavoratori e di pericolo grave ed immediato;
- uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;
- regolare manutenzione di ambienti, attrezzature,
macchine ed impianti, con particolare riguardo ai
dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione
dei fabbricanti;
- informazione, formazione, consultazione e
partecipazione dei lavoratori ovvero dei loro
rappresentanti, sulle questioni riguardanti la sicurezza
e la salute sul luogo di lavoro;
- istruzioni adeguate ai lavoratori.
- valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza;
- Le misure relative alla sicurezza, all'igiene ed alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori.
Obblighi del datore di lavoro del dirigente e del preposto
- Il datore di lavoro, in relazione alla natura
dell'attività dell'azienda ovvero dell'unità produttiva,
valuta tutti i rischi per la sicurezza e per la salute dei
lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di
lavoratori esposti a rischi particolari, nella scelta delle
attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati
chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di
lavoro .
- All'esito della valutazione di cui al comma 1, il
datore di lavoro elabora un documento contenente:
- una relazione sulla valutazione dei rischi per la
sicurezza e la salute durante il lavoro, nella quale
sono specificati i criteri adottati per la valutazione
stessa;
- l'individuazione delle misure di prevenzione e di
protezione e dei dispositivi di protezione individuale,
conseguente alla valutazione di cui alla lettera a);
- il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.
- una relazione sulla valutazione dei rischi per la
sicurezza e la salute durante il lavoro, nella quale
sono specificati i criteri adottati per la valutazione
stessa;
- Il documento è custodito presso l'azienda ovvero
l'unità produttiva.
- Il datore di lavoro:
- designa il responsabile del servizio di
prevenzione e protezione interno o esterno all'azienda
secondo le regole di cui all'art. 8;
- designa gli addetti al servizio di prevenzione e
protezione interno o esterno all'azienda secondo le
regole di cui all'art. 8;
- nomina, nei casi previsti dall'art. 16, il medico competente.
- designa il responsabile del servizio di
prevenzione e protezione interno o esterno all'azienda
secondo le regole di cui all'art. 8;
- Il datore di lavoro adotta le misure necessarie per
la sicurezza e la salute dei lavoratori, e in particolare:
- designa preventivamente i lavoratori incaricati
dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e
lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso
di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di pronto
soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;
- aggiorna le misure di prevenzione in relazione ai
mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza
ai fini della salute e della sicurezza del lavoro,
ovvero in relazione al grado di evoluzione della tecnica
della prevenzione e della protezione;
- nell'affidare i compiti ai lavoratori tiene conto
delle capacità e delle condizioni degli stessi in
rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
- fornisce ai lavoratori i necessari e idonei
dispositivi di protezione individuale, sentito il
responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
- prende le misure appropriate affinché soltanto i
lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni
accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave
e specifico;
- richiede l'osservanza da parte dei singoli
lavoratori delle norme vigenti, nonché delle
disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di
igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione
collettivi e dei dispositivi di protezione individuali
messi a loro disposizione;
- richiede l'osservanza da parte del medico
competente degli obblighi previsti dal presente decreto,
informandolo sui processi e sui rischi connessi
all'attività produttiva;
- adotta le misure per il controllo delle
situazioni di rischio in caso di emergenza e dà
istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo
grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di
lavoro o la zona pericolosa;
- informa il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- si astiene, salvo eccezioni debitamente motivate,
dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro
attività in una situazione di lavoro in cui persiste un
pericolo grave e immediato;
- permette ai lavoratori di verificare, mediante il
rappresentante per la sicurezza, l'applicazione delle
misure di sicurezza e di protezione della salute e
consente al rappresentante per la sicurezza di accedere
alle informazioni ed alla documentazione aziendale di
cui all'art. 19, comma 1, lettera e);
- prende appropriati provvedimenti per evitare che
le misure tecniche adottate possano causare rischi per
la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente
esterno;
- tiene un registro nel quale sono annotati
cronologicamente gli infortuni sul lavoro che comportano
un'assenza dal lavoro di almeno un giorno. Nel registro
sono annotati il nome, il cognome, la qualifica
professionale dell'infortunato, le cause e le
circostanze dell'infortunio, nonché la data di abbandono
e di ripresa del lavoro. Il registro è redatto
conformemente al modello approvato con decreto del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentita
la commissione consultiva permanente, di cui all'art.
393 del decreto del Presidente della Repubblica 27
aprile 1955, n. 547, e successive modifiche, ed è
conservato sul luogo di lavoro, a disposizione
dell'organo di vigilanza. Fino all'emanazione di tale
decreto il registro è redatto in conformità ai modelli
già disciplinati dalle leggi vigenti;
- consulta il rappresentante per la sicurezza nei
casi previsti dall'art. 19, comma 1, lettere b), c) e
d); q) adotta le misure necessarie ai fini della
prevenzione incendi e dell'evacuazione dei lavoratori,
nonché per il caso di pericolo grave e immediato. Tali
misure devono essere adeguate alla natura dell'attività,
alle dimensioni dell'azienda, ovvero dell'unità
produttiva, e al numero delle persone presenti.
- designa preventivamente i lavoratori incaricati
dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e
lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso
di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di pronto
soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;
- Il datore di lavoro effettua la valutazione di cui al
comma 1 ed elabora il documento di cui al comma 2 in
collaborazione con il responsabile del servizio di
prevenzione e protezione e con il medico competente nei casi
in cui sia obbligatoria la sorveglianza sanitaria, previa
consultazione del rappresentante per la sicurezza.
- La valutazione di cui al comma 1 e il documento di
cui al comma 2 sono rielaborati in occasione di modifiche
del processo produttivo significative ai fini della
sicurezza e della salute dei lavoratori.
- Il datore di lavoro custodisce, presso l'azienda
ovvero l'unità produttiva, la cartella sanitaria e di
rischio del lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria,
con salvaguardia del segreto professionale, e ne consegna
copia al lavoratore stesso al momento della risoluzione del
rapporto di lavoro, ovvero quando lo stesso ne fa richiesta.
- Per le piccole e medie aziende, con uno o più decreti
da emanarsi entro il 31 marzo 1996 da parte dei Ministri del
lavoro e della previdenza sociale, dell'industria, del
commercio e dell'artigianato e della sanità, sentita la
commissione consultiva permanente per la prevenzione degli
infortuni e per l'igiene del lavoro, in relazione alla
natura dei rischi e alle dimensioni dell'azienda, sono
definite procedure standardizzate per gli adempimenti
documentali di cui al presente articolo. Tali disposizioni
non si applicano alle attività industriali di cui all'art. 1
del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988,
n. 175, e successive modifiche, soggette all'obbligo di
dichiarazione o notifica ai sensi degli articoli 4 e 6 del
decreto stesso, alle centrali, termoelettriche, agli
impianti e laboratori nucleari, alle aziende estrattive ed
altre attività minerarie, alle aziende per la fabbricazione
e il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni, e
alle strutture di ricovero e cura sia pubbliche sia private.
- Per le medesime aziende di cui al comma 9, primo
periodo, con uno o più decreti dei Ministri del lavoro e
della previdenza sociale, dell'industria, del commercio e
dell'artigianato e della sanità, sentita la commissione
consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e
per l'igiene del lavoro, possono essere altresì definiti:
- i casi relativi a ipotesi di scarsa pericolosità,
nei quali è possibile lo svolgimento diretto dei compiti
di prevenzione e protezione in aziende ovvero unità
produttive che impiegano un numero di addetti superiore
a quello indicato nell'allegato I;
- i casi in cui è possibile la riduzione a una sola volta all'anno della visita di cui all'art. 17, lettera h), degli ambienti di lavoro da parte del medico competente, ferma restando l'obbligatorietà di visite ulteriori, allorché si modificano le situazioni di rischio.
- i casi relativi a ipotesi di scarsa pericolosità,
nei quali è possibile lo svolgimento diretto dei compiti
di prevenzione e protezione in aziende ovvero unità
produttive che impiegano un numero di addetti superiore
a quello indicato nell'allegato I;
- Fatta eccezione per le aziende indicate nella nota
(1) dell'allegato I, il datore di lavoro delle aziende
familiari, nonché delle aziende che occupano fino a dieci
addetti non è soggetto agli obblighi di cui ai commi 2 e 3,
ma è tenuto comunque ad autocertificare per iscritto
l'avvenuta effettuazione della valutazione dei rischi e
l'adempimento degli obblighi ad essa collegati.
L'autocertificazione deve essere inviata al rappresentante
per la sicurezza. Sono in ogni caso soggette agli obblighi
di cui ai commi 2 e 3 le aziende familiari nonché le aziende
che occupano fino a dieci addetti, soggette a particolari
fattori di rischio, individuate nell'ambito di specifici
settori produttivi con uno o più decreti del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i
Ministri della sanità, dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, delle risorse agricole alimentari e
forestali e dell'interno, per quanto di rispettiva
competenza.
- Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi del presente decreto, la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico dell'amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. In tal caso gli obblighi previsti dal presente decreto, relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento all'amministrazione competente o al soggetto che ne ha l'obbligo giuridico.
Obblighi dei lavoratori
- Ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria
sicurezza e della propria salute e di quella delle altre
persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono
ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni,
conformemente alla sua formazione ed alle istruzioni e ai
mezzi forniti dal datore di lavoro.
- In particolare i lavoratori:
- osservano le disposizioni e le istruzioni impartite
dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai
fini della protezione collettiva ed individuale;
- utilizzano correttamente i macchinari, le
apparecchiature, gli utensili, le sostanze e i preparati
pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature
di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza;
- utilizzano in modo appropriato i dispositivi di
protezione messi a loro disposizione;
- segnalano immediatamente al datore di lavoro, al
dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e
dispositivi di cui alle lettere b) e c), nonché le altre
eventuali condizioni di pericolo di cui vengono a
conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di
urgenza, nell'ambito delle loro competenze e
possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o
pericoli, dandone notizia al rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza;
- non rimuovono o modificano senza autorizzazione i
dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di
controllo;
- non compiono di propria iniziativa operazioni o
manovre che non sono di loro competenza ovvero che
possono compromettere la sicurezza propria o di altri
lavoratori;
- si sottopongono ai controlli sanitari previsti nei
loro confronti;
- contribuiscono, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro.
- osservano le disposizioni e le istruzioni impartite
dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai
fini della protezione collettiva ed individuale;
Obblighi dei progettisti, dei fabbricanti, dei fornitori e degli installatori
- I progettisti dei luoghi o posti di lavoro e degli
impianti rispettano i principi generali di prevenzione in
materia di sicurezza e di salute al momento delle scelte
progettuali e tecniche e scelgono macchine nonché
dispositivi di protezione rispondenti ai requisiti
essenziali di sicurezza previsti nelle disposizioni
legislative e regolamentari vigenti.
- Sono vietati la fabbricazione, la vendita, il
noleggio e la concessione in uso di macchine, di
attrezzature di lavoro e di impianti non rispondenti alle
disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia
di sicurezza. Chiunque concede in locazione finanziaria beni
assoggettati a forme di certificazione o di omologazione
obbligatoria è tenuto a che gli stessi siano accompagnati
dalle previste certificazioni o dagli altri documenti
previsti dalla legge.
- Gli installatori e montatori di impianti, macchine o altri mezzi tecnici devono attenersi alle norme di sicurezza e di igiene del lavoro, nonché alle istruzioni fornite dai rispettivi fabbricanti dei macchinari e degli altri mezzi tecnici per la parte di loro competenza.
Contratto di appalto o contratto d'opera
- Il datore di lavoro, in caso di affidamento dei
lavori ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi
all'interno della propria azienda, o di una singola unita'
produttiva della stessa, nonche' nell'ambito dell'intero
ciclo produttivo dell'azienda medesima:
- verifica, anche attraverso l'iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato, l'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o contratto d'opera;
- fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.
- Nell'ipotesi di cui al comma 1 i datori di lavoro:
- cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione
e protezione dai rischi sul lavoro incidenti
sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
- coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.
- cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione
e protezione dai rischi sul lavoro incidenti
sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
- Il datore di lavoro committente promuove la
cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2,
elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che
indichi le misure adottate per eliminare le interferenze.
Tale documento e' allegato al contratto di appalto o
d'opera. Le disposizioni del presente comma non si applicano
ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese
appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.
- bis. L'imprenditore committente risponde in
solido con l'appaltatore, nonchè con ciascuno degli
eventuali ulteriori subappaltatori, per tutti i danni per i
quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal
subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera
dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro.
- ter. Ferme restando le disposizioni in materia di sicurezza e salute del lavoro previste dalla disciplina vigente degli appalti pubblici, nei contratti di somministrazione, di appalto e di subappalto, di cui agli articoli 1559, 1655 e 1656 del codice civile, devono essere specificamente indicati i costi relativi alla sicurezza del lavoro. A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori di cui all'articolo 18 e le organizzazioni sindacali dei lavoratori.
CAPO II
Servizio di prevenzione e protezione
Art. 8. (nota)
Servizio di prevenzione e protezione
- Salvo quanto previsto dall'art. 10, il datore di lavoro
organizza all'interno dell'azienda, ovvero dell'unità
produttiva, il servizio di prevenzione e protezione, o
incarica persone o servizi esterni all'azienda, secondo le
regole di cui al presente articolo.
- Il datore di lavoro designa all'interno dell'azienda
ovvero dell'unità produttiva, una o più persone da lui
dipendenti per l'espletamento dei compiti di cui
all'articolo 9, tra cui il responsabile del servizio in
possesso delle capacità e dei requisiti professionali di
cui all'articolo 8-bis, previa consultazione del
rappresentante per la sicurezza.
- I dipendenti di cui al comma 2 devono essere in numero
sufficiente, possedere le capacità necessarie e disporre di
mezzi e di tempo adeguati per lo svolgimento dei compiti
loro assegnati. Essi non possono subire pregiudizio a causa
dell'attività svolta nell'espletamento del proprio incarico.
- Salvo quanto previsto dal comma 2, il datore di
lavoro può avvalersi di persone esterne all'azienda in
possesso delle conoscenze professionali necessarie per
integrare l'azione di prevenzione o protezione.
- L'organizzazione del servizio di prevenzione e
protezione all'interno dell'azienda, ovvero dell'unità
produttiva, è comunque obbligatoria nei seguenti casi:
- nelle aziende industriali di cui all'art. 1 del
decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988,
n. 175 e successive modifiche, soggette all'obbligo di
dichiarazione o notifica, ai sensi degli articoli 4 e 6
del decreto stesso;
- nelle centrali termoelettriche;
- negli impianti e laboratori nucleari;
- nelle aziende per la fabbricazione e il deposito
separato di esplosivi, polveri e munizioni;
- nelle aziende industriali con oltre duecento
dipendenti;
- nelle industrie estrattive con oltre cinquanta
lavoratori dipendenti;
- nelle strutture di ricovero e cura sia pubbliche sia private.
- nelle aziende industriali di cui all'art. 1 del
decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988,
n. 175 e successive modifiche, soggette all'obbligo di
dichiarazione o notifica, ai sensi degli articoli 4 e 6
del decreto stesso;
- Salvo quanto previsto dal comma 5, se le capacità dei
dipendenti all'interno dell'azienda ovvero dell'unità
produttiva sono insufficienti, il datore di lavoro deve far
ricorso a persone o servizi esterni all'azienda, previa
consultazione del rappresentante per la sicurezza.
- Il servizio esterno deve essere adeguato alle
caratteristiche dell'azienda, ovvero unità produttiva, a
favore della quale è chiamato a prestare la propria opera,
anche con riferimento al numero degli operatori.
- Il responsabile del servizio esterno deve possedere
le capacità e i requisiti professionali di cui all'articolo
8-bis.
- Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con
decreto di concerto con i Ministri della sanità e
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la
commissione consultiva permanente, può individuare specifici
requisiti, modalità e procedure, per la certificazione dei
servizi, nonché il numero minimo degli operatori di cui ai
commi 3 e 7.
- Qualora il datore di lavoro ricorra a persone o servizi
esterni egli non è per questo liberato dalla propria
responsabilità in materia.
- Il datore di lavoro comunica all'ispettorato del lavoro
e alle unità sanitarie locali territorialmente competenti il
nominativo della persona designata come responsabile del
servizio di prevenzione e protezione interno ovvero esterno
all'azienda. Tale comunicazione è corredata da una
dichiarazione nella quale si attesti con riferimento alle
persone designate:
- i compiti svolti in materia di prevenzione e
protezione;
- il periodo nel quale tali compiti sono stati svolti;
- il curriculum professionale.
- i compiti svolti in materia di prevenzione e
protezione;
Capacità e requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni o esterni
- Le capacità ed i requisiti professionali dei
responsabili e degli addetti ai servizi di prevenzione e
protezione interni o esterni devono essere adeguati alla
natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi
alle attività lavorative.
- Per lo svolgimento delle funzioni da parte dei
soggetti di cui al comma 1, é necessario essere in possesso
di un titolo di studio non inferiore al diploma di
istruzione secondaria superiore ed essere inoltre in
possesso di un attestato di frequenza, con verifica
dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati
alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e
relativi alle attività lavorative. In sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano sono individuati
gli indirizzi ed i requisiti minimi dei corsi.
- I corsi di formazione di cui al comma 2 sono
organizzati dalle regioni e province autonome, dalle
università, dall'ISPESL, dall'INAIL, dall'Istituto italiano
di medicina sociale, dal Dipartimento dei vigili del fuoco,
del soccorso pubblico e della difesa civile,
dall'amministrazione della Difesa, dalla Scuola superiore
della pubblica amministrazione, dalle associazioni sindacali
dei datori di lavoro o dei lavoratori o dagli organismi
paritetici. Altri soggetti formatori possono essere
individuati in sede di Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano.
- Per lo svolgimento della funzione di responsabile del
servizio prevenzione e protezione, oltre ai requisiti di cui
al comma 2, é necessario possedere un attestato di
frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici
corsi di formazione in materia di prevenzione e protezione
dei rischi, anche di natura ergonomica e psico-sociale, di
organizzazione e gestione delle attività tecnico
amministrative e di tecniche di comunicazione in azienda e
di relazioni sindacali.
- I responsabili e gli addetti dei servizi di
prevenzione e protezione sono tenuti a frequentare corsi di
aggiornamento secondo indirizzi definiti in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con
cadenza almeno quinquennale.
- Coloro che sono in possesso di laurea triennale di
"Ingegneria della sicurezza e protezione" o di "Scienze
della sicurezza e protezione" o di "Tecnico della
prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro" sono
esonerati dalla frequenza ai corsi di formazione di cui al
comma 2.
- E' fatto salvo l'articolo 10.
- Gli organismi statali di formazione pubblici,
previsti al comma 3, organizzano i corsi di formazione
secondo tariffe, determinate sulla base del costo effettivo
del servizio, da stabilire, con le relative modalità di
versamento, con decreto del Ministro competente per materia,
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto.
- Le amministrazioni pubbliche di cui al presente
decreto, organizzano i corsi di formazione nei limiti delle
risorse finanziarie proprie o con le maggiori entrate
derivanti dall'espletamento di dette attività a carico dei
partecipanti.
- La partecipazione del personale delle pubbliche
amministrazioni ai corsi di formazione di cui al presente
articolo é disposta nei limiti delle risorse destinate dalla
legislazione vigente alla formazione del personale
medesimo.».
Compiti del servizio di prevenzione e protezione
- Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi
professionali provvede:
- all'individuazione dei fattori di rischio, alla
valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure
per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di
lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base
della specifica conoscenza dell'organizzazione
aziendale;
- ad elaborare, per quanto di competenza, le misure
preventive e protettive e i sistemi di cui all'art. 4,
comma 2, lettera b) e i sistemi di controllo di tali
misure;
- ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie
attività aziendali;
- a proporre i programmi di informazione e formazione
dei lavoratori;
- a partecipare alle consultazioni in materia di
tutela della salute e di sicurezza di cui all'art. 11;
- a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'art. 21.
- all'individuazione dei fattori di rischio, alla
valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure
per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di
lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base
della specifica conoscenza dell'organizzazione
aziendale;
- Il datore di lavoro fornisce ai servizi di prevenzione e
protezione informazioni in merito a:
- la natura dei rischi;
- l'organizzazione del lavoro, la programmazione e
l'attuazione delle misure preventive e protettive;
- la descrizione degli impianti e dei processi
produttivi;
- i dati del registro degli infortuni e delle malattie
professionali;
- le prescrizioni degli organi di vigilanza.
- la natura dei rischi;
- I componenti del servizio di prevenzione e protezione e
i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza sono tenuti
al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a
conoscenza nell'esercizio delle funzioni di cui al presente
decreto.
- Il servizio di prevenzione e protezione é utilizzato dal datore di lavoro.
Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi
- Il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti
propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi
nonché di prevenzione incendi e di evacuazione, nei casi
previsti nell'allegato I, dandone preventiva informazione al
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ed alle
condizioni di cui ai commi successivi. Esso può avvalersi
della facoltà di cui all'art. 8, comma 4.
- Il datore di lavoro che intende svolgere i compiti di
cui al comma 1, deve frequentare apposito corso di
formazione in materia di sicurezza e salute sul luogo di
lavoro, promosso anche dalle associazioni dei datori di
lavoro e trasmettere all'organo di vigilanza competente per
territorio:
- una dichiarazione attestante la capacità di
svolgimento dei compiti di prevenzione e protezione dai
rischi;
- una dichiarazione attestante gli adempimenti di
cui all'art. 4, commi 1, 2, 3 e 11;
- una relazione sull'andamento degli infortuni e delle
malattie professionali della propria azienda elaborata
in base ai dati degli ultimi tre anni del registro
infortuni o, in mancanza dello stesso, di analoga
documentazione prevista dalla legislazione vigente;
- l'attestazione di frequenza del corso di formazione in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro.
- una dichiarazione attestante la capacità di
svolgimento dei compiti di prevenzione e protezione dai
rischi;
Riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi
- Nelle aziende, ovvero unità produttive, che occupano più
di 15 dipendenti, il datore di lavoro, direttamente o
tramite il servizio di prevenzione e protezione dai rischi,
indice almeno una volta all'anno una riunione cui
partecipano:
- il datore di lavoro o un suo rappresentante;
- il responsabile del servizio di prevenzione e
protezione dai rischi;
- il medico competente ove previsto;
- il rappresentante per la sicurezza.
- il datore di lavoro o un suo rappresentante;
- Nel corso della riunione il datore di lavoro sottopone
all'esame dei partecipanti:
- il documento, di cui all'art. 4, commi 2 e 3;
- l'idoneità dei mezzi di protezione individuale;
- i programmi di informazione e formazione dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute.
- il documento, di cui all'art. 4, commi 2 e 3;
- La riunione ha altresì luogo in occasione di eventuali
significative variazioni delle condizioni di esposizione al
rischio, compresa la programmazione e l'introduzione di
nuove tecnologie che hanno riflessi sulla sicurezza e salute
dei lavoratori.
- Nelle aziende, ovvero unità produttive, che occupano
fino a 15 dipendenti, nelle ipotesi di cui al comma 3, il
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza può chiedere
la convocazione di una apposita riunione.
- Il datore di lavoro, anche tramite il servizio di prevenzione e protezione dai rischi, provvede alla redazione del verbale della riunione che é tenuto a disposizione dei partecipanti per la sua consultazione.
Prevenzione incendi, evacuazione dei lavoratori, pronto soccorso
Art. 12.
Disposizioni generali
- Ai fini degli adempimenti di cui all'art. 4, comma 5,
lettera q), il datore di lavoro:
- organizza i necessari rapporti con i servizi
pubblici competenti in materia di pronto soccorso,
salvataggio, lotta antincendio e gestione
dell'emergenza;
- designa preventivamente i lavoratori incaricati
di attuare le misure di cui all'art. 4, comma 5, lettera
a).
- informa tutti i lavoratori che possono essere
esposti ad un pericolo grave ed immediato circa le
misure predisposte ed i comportamenti da adottare;
- programma gli interventi, prende i provvedimenti e
dà istruzioni affinché i lavoratori possano, in caso di
pericolo grave ed immediato che non può essere evitato,
cessare la loro attività, ovvero mettersi al sicuro,
abbandonando immediatamente il luogo di lavoro;
- prende i provvedimenti necessari affinché qualsiasi lavoratore, in caso di pericolo grave ed immediato per la propria sicurezza ovvero per quella di altre persone e nell'impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, possa prendere le misure adeguate per evitare le conseguenze di tale pericolo, tenendo conto delle sue conoscenze e dei mezzi tecnici disponibili.
- organizza i necessari rapporti con i servizi
pubblici competenti in materia di pronto soccorso,
salvataggio, lotta antincendio e gestione
dell'emergenza;
- Ai fini delle designazioni di cui al comma 1, lettera
b), il datore di lavoro tiene conto delle dimensioni
dell'azienda ovvero dei rischi specifici dell'azienda ovvero
dell'unità produttiva.
- I lavoratori non possono, se non per giustificato
motivo, rifiutare la designazione. Essi devono essere
formati, essere in numero sufficiente e disporre di
attrezzature adeguate, tenendo conto delle dimensioni ovvero
dei rischi specifici dell'azienda ovvero dell'unità
produttiva.
- Il datore di lavoro deve, salvo eccezioni debitamente motivate, astenersi dal chiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato.
Prevenzione incendi
- Fermo restando quanto previsto dal decreto del
Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, i
ministri dell'interno, del lavoro e della previdenza
sociale, in relazione al tipo di attività, al numero dei
lavoratori occupati ed ai fattori di rischio, adottano uno o
più decreti nei quali sono definiti:
- i criteri diretti ad individuare:
- misure intese ad evitare l'insorgere di un
incendio e a limitarne le conseguenze qualora esso
si verifichi;
- misure precauzionali di esercizio;
- metodi di controllo e manutenzione degli
impianti e delle attrezzature antincendio;
- criteri per la gestione delle emergenze;
- misure intese ad evitare l'insorgere di un
incendio e a limitarne le conseguenze qualora esso
si verifichi;
- le caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio di cui all'art. 12, compresi i requisiti del personale addetto e la sua formazione.
- i criteri diretti ad individuare:
- Per il settore minerario il decreto di cui al comma 1 é adottato dai ministri dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
Diritti dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato
- Il lavoratore che, in caso di pericolo grave, immediato
e che non può essere evitato, si allontana dal posto di
lavoro ovvero da una zona pericolosa, non può subire
pregiudizio alcuno e deve essere protetto da qualsiasi
conseguenza dannosa.
- Il lavoratore che, in caso di pericolo grave e immediato e nell'impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, prende misure per evitare le conseguenze di tale pericolo, non può subire pregiudizio per tale azione, a meno che non abbia commesso una grave negligenza.
Pronto soccorso
- Il datore di lavoro, tenendo conto della natura
dell'attività e delle dimensioni dell'azienda ovvero
dell'unità produttiva, sentito il medico competente ove
previsto, prende i provvedimenti necessari in materia di
pronto soccorso e di assistenza medica di emergenza, tenendo
conto delle altre eventuali persone presenti sui luoghi di
lavoro e stabilendo i necessari rapporti con i servizi
esterni, anche per il trasporto dei lavoratori infortunati.
- Il datore di lavoro, qualora non vi provveda
direttamente, designa uno o più lavoratori incaricati
dell'attuazione dei provvedimenti di cui al comma 1.
- Le caratteristiche minime delle attrezzature di pronto
soccorso, i requisiti del personale addetto e la sua
formazione sono individuati in relazione alla natura
dell'attività, al numero dei lavoratori occupati e ai
fattori di rischio, con decreto dei ministri della sanità,
del lavoro e della previdenza sociale, della funzione
pubblica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
sentita la commissione consultiva permanente e il consiglio
superiore di sanità.
- Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 3 si applicano le disposizioni vigenti in materia.
Sorveglianza sanitaria
Art. 16.
Contenuto della sorveglianza sanitaria
- La sorveglianza sanitaria é effettuata nei casi previsti
dalla normativa vigente.
- La sorveglianza di cui al comma 1 é effettuata dal
medico competente e comprende:
- accertamenti preventivi intesi a constatare
l'assenza di controindicazioni al lavoro cui i
lavoratori sono destinati, ai fini della valutazione
della loro idoneità alla mansione specifica;
- accertamenti periodici per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica.
- accertamenti preventivi intesi a constatare
l'assenza di controindicazioni al lavoro cui i
lavoratori sono destinati, ai fini della valutazione
della loro idoneità alla mansione specifica;
- Gli accertamenti di cui al comma 2 comprendono esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente.
Il medico competente
- Il medico competente:
- collabora con il datore di lavoro e con il servizio
di prevenzione e protezione di cui all'art. 8, sulla
base della specifica conoscenza dell'organizzazione
dell'azienda ovvero dell'unità produttiva e delle
situazioni di rischio, alla predisposizione
dell'attuazione delle misure per la tutela della salute
e dell'integrità psico-fisica dei lavoratori;
- effettua gli accertamenti sanitari di cui all'art.
16;
- esprime i giudizi di idoneità alla mansione
specifica al lavoro, di cui all'art. 16;
- istituisce ed aggiorna, sotto la propria
responsabilità, per ogni lavoratore sottoposto a
sorveglianza sanitaria, una cartella sanitaria e di
rischio da custodire presso il datore di lavoro con
salvaguardia del segreto professionale;
- fornisce informazioni ai lavoratori sul significato
degli accertamenti sanitari cui sono sottoposti e, nel
caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo
termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti
sanitari anche dopo la cessazione dell'attività che
comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresì,
a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei
lavoratori per la sicurezza;
- informa ogni lavoratore interessato dei risultati
degli accertamenti sanitari di cui alla lettera b) e, a
richiesta dello stesso, gli rilascia copia della
documentazione sanitaria;
- comunica, in occasione delle riunioni di cui
all'art. 11, ai rappresentanti per la sicurezza, i
risultati anonimi collettivi degli accertamenti clinici
e strumentali effettuati e fornisce indicazioni sul
significato di detti risultati;
- congiuntamente al responsabile del servizio di
prevenzione e protezione dai rischi, visita gli ambienti
di lavoro almeno due volte all'anno e partecipa alla
programmazione del controllo dell'esposizione dei
lavoratori i cui risultati gli sono forniti con
tempestività ai fini delle valutazioni e dei pareri di
competenza;
- fatti salvi i controlli sanitari di cui alla lettera b), effettua le visite mediche richieste dal lavoratore qualora tale richiesta sia correlata ai rischi professionali;
- collabora con il datore di lavoro alla
predisposizione del servizio di pronto soccorso di cui
all'art. 15;
- collabora all'attività di formazione e informazione di cui al capo VI.
- collabora con il datore di lavoro e con il servizio
di prevenzione e protezione di cui all'art. 8, sulla
base della specifica conoscenza dell'organizzazione
dell'azienda ovvero dell'unità produttiva e delle
situazioni di rischio, alla predisposizione
dell'attuazione delle misure per la tutela della salute
e dell'integrità psico-fisica dei lavoratori;
- Il medico competente può avvalersi, per motivate
ragioni, della collaborazione di medici specialisti scelti
dal datore di lavoro che ne sopporta gli oneri.
- Qualora il medico competente, a seguito degli
accertamenti di cui all'art. 16, comma 2, esprima un
giudizio sull'inidoneità parziale o temporanea o totale del
lavoratore, ne informa per iscritto il datore di lavoro e il
lavoratore.
- Avverso il giudizio di cui al comma 3 è ammesso ricorso,
entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio
medesimo, all'organo di vigilanza territorialmente
competente che dispone, dopo eventuali ulteriori
accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del
giudizio stesso.
- Il medico competente svolge la propria opera in qualità
di: a) dipendente da una struttura esterna pubblica o
privata convenzionata con l'imprenditore per lo svolgimento
dei compiti di cui al presente capo; b) libero
professionista; c) dipendente del datore di lavoro.
- Qualora il medico competente sia dipendente del datore
di lavoro, questi gli fornisce i mezzi e gli assicura le
condizioni necessarie per lo svolgimento dei suoi compiti.
- Il dipendente di una struttura pubblica non può svolgere l'attività di medico competente, qualora esplichi attività di vigilanza.
Consultazione e partecipazione dei lavoratori
Art. 18.
Rappresentante per la sicurezza
- In tutte le aziende, o unità produttive, é eletto o
designato il rappresentante per la sicurezza.
- Nella aziende, o unità produttive, che occupano sino a
15 dipendenti il rappresentante per la sicurezza é eletto
direttamente dai lavoratori al loro interno. Nelle aziende
che occupano fino a 15 dipendenti il rappresentante per la
sicurezza può essere individuato per più aziende nell'ambito
territoriale ovvero del comparto produttivo. Il
rappresentante di cui al precedente periodo è di norma
eletto dai lavoratori.
- Nelle aziende, ovvero unità produttive, con più di 15
dipendenti il rappresentante per la sicurezza é eletto o
designato dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze
sindacali in azienda.
In assenza di tali rappresentanze, é eletto dai lavoratori dell'azienda al loro interno.
- Il numero, le modalità di designazione o di elezione del
rappresentante per la sicurezza, nonché il tempo di lavoro
retribuito e gli strumenti per l'espletamento delle
funzioni, sono stabiliti in sede di contrattazione
collettiva.
- bis. L'elezione dei rappresentanti per la
sicurezza aziendali, territoriali o di comparto, salvo
diverse determinazioni in sede di contrattazione collettiva,
avviene di norma in un'unica giornata su tutto il territorio
nazionale, come individuata con decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, sentite le organizzazioni
sindacali comparativamente più rappresentative dei datori di
lavoro e dei lavoratori. Con il medesimo decreto sono
disciplinate le modalità di attuazione del presente comma.
- In caso di mancato accordo nella contrattazione
collettiva di cui al comma 4, il ministro del lavoro e della
previdenza sociale, sentite le parti, stabilisce con proprio
decreto, da emanarsi entro tre mesi dalla comunicazione del
mancato accordo, gli standards relativi alle materie di cui
al comma 4. Per le amministrazioni pubbliche provvede il
ministro per la funzione pubblica sentite le organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.
- In ogni caso il numero minimo dei rappresentanti di cui
al comma 1 é il seguente:
- un rappresentante nelle aziende ovvero unità
produttive sino a 200 dipendenti;
- tre rappresentanti nelle aziende ovvero unità
produttive da 201 a 1000 dipendenti;
- sei rappresentanti in tutte le altre aziende ovvero unità produttive.
- un rappresentante nelle aziende ovvero unità
produttive sino a 200 dipendenti;
- Le modalità e i contenuti specifici della formazione del rappresentante per la sicurezza sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale di categoria con il rispetto dei contenuti minimi previsti dal decreto di cui all'art. 22, comma 7.
Attribuzioni del rappresentante per la sicurezza
- Il rappresentante per la sicurezza:
- accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le
lavorazioni;
- é consultato preventivamente e tempestivamente in
ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione,
programmazione, realizzazione e verifica della
prevenzione nell'azienda ovvero unità produttiva;
- é consultato sulla designazione degli addetti al
servizio di prevenzione, all'attività di prevenzione
incendi, al pronto soccorso, alla evacuazione dei
lavoratori;
- é consultato in merito all'organizzazione della
formazione di cui all'art. 22, comma 5;
- riceve le informazioni e la documentazione aziendale
inerente la valutazione dei rischi e le misure di
prevenzione relative, nonché quelle inerenti le sostanze
e i preparati pericolosi, le macchine, gli impianti,
l'organizzazione e gli ambienti di lavoro, gli infortuni
e le malattie professionali;
- riceve le informazioni provenienti dai servizi di
vigilanza;
- riceve una formazione adeguata, comunque non
inferiore a quella prevista dall'art. 22;
- promuove l'elaborazione, l'individuazione e
l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a
tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;
- formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti;
- partecipa alla riunione periodica di cui all'art.
11;
- fa proposte in merito all'attività di prevenzione;
- avverte il responsabile dell'azienda dei rischi
individuati nel corso della sua attività;
- può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro e i mezzi impiegati per attuarle non sono idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.
- accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le
lavorazioni;
- Il rappresentante per la sicurezza deve disporre del
tempo necessario allo svolgimento dell'incarico senza
perdita di retribuzione, nonché dei mezzi necessari per
l'esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli.
- Le modalità per l'esercizio delle funzioni di cui al
comma 1 sono stabilite in sede di contrattazione collettiva
nazionale.
- Il rappresentante per la sicurezza non può subire
pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria
attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele
previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.
- Il datore di lavoro è tenuto a consegnare al
rappresentante per la sicurezza, su richiesta di questi e
per l'espletamento della sua funzione, copia del documento
di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, nonchè del registro
degli infortuni sul lavoro di cui all'articolo 4, comma 5,
lettera o).
- bis. I rappresentanti territoriali o di comparto dei lavoratori, di cui all'articolo 18, comma 2, secondo periodo, esercitano le attribuzioni di cui al presente articolo con riferimento a tutte le unità produttive del territorio o del comparto di rispettiva competenza.
Art. 20. (nota)
Organismi paritetici
- A livello territoriale sono costituiti organismi
paritetici tra le organizzazioni sindacali dei datori di
lavoro e dei lavoratori, con funzioni di orientamento e di
promozione di iniziative formative nei confronti dei
lavoratori. Tali organismi sono inoltre prima istanza di
riferimento in merito a controversie sorte sull'applicazione
dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione,
previsti dalle norme vigenti.
- Sono fatti salvi, ai fini del comma 1, gli organismi
bilaterali o partecipativi previsti da accordi
interconfederali, di categoria, nazionali, territoriali o
aziendali.
- Agli effetti dell'art. 10 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, gli organismi di cui al comma 1 sono parificati alla rappresentanza indicata nel medesimo articolo.
Informazione e formazione dei lavoratori
Art. 21.
Informazione dei lavoratori
- Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore
riceva un'adeguata informazione su:
- i rischi per la sicurezza e la salute connessi
all'attività dell'impresa in generale;
- le misure e le attività di protezione e prevenzione
adottate;
- i rischi specifici cui é esposto in relazione
all'attività svolta, le normative di sicurezza e le
disposizioni aziendali in materia;
- i pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei
preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di
sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme
di buona tecnica;
- le procedure che riguardano il pronto soccorso, la
lotta antincendio, l'evacuazione dei lavoratori;
- il responsabile del servizio di prevenzione e
protezione ed il medico competente;
- i nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli articoli 12 e 15.
- i rischi per la sicurezza e la salute connessi
all'attività dell'impresa in generale;
- Il datore di lavoro fornisce le informazioni di cui al comma 1, lettere a), b), c), anche ai lavoratori di cui all'art. 1, comma 3.
Formazione dei lavoratori
- Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore,
ivi compresi i lavoratori di cui all'art. 1, comma 3, riceva
una formazione sufficiente ed adeguata in materia di
sicurezza e di salute, con particolare riferimento al
proprio posto di lavoro ed alle proprie mansioni.
- La formazione deve avvenire in occasione:
- dell'assunzione;
- del trasferimento o cambiamento di mansioni;
- dell'introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.
- dell'assunzione;
- La formazione deve essere periodicamente ripetuta in
relazione all'evoluzione dei rischi ovvero all'insorgenza di
nuovi rischi.
- Il rappresentante per la sicurezza ha diritto ad una
formazione particolare in materia di salute e sicurezza,
concernente la normativa in materia di sicurezza e salute e
i rischi specifici esistenti nel proprio ambito di
rappresentanza, tale da assicurargli adeguate nozioni sulle
principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi
stessi.
- I lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione
incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori
in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di
pronto soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza
devono essere adeguatamente formati.
- La formazione dei lavoratori e quella dei loro
rappresentanti di cui al comma 4 deve avvenire, in
collaborazione con gli organismi paritetici di cui all'art.
20, durante l'orario di lavoro e non può comportare oneri
economici a carico dei lavoratori.
- I Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità, sentita la commissione consultiva permanente, possono stabilire i contenuti minimi della formazione dei lavoratori, dei rappresentanti per la sicurezza e dei datori di lavoro di cui all'art. 10, comma 3, tenendo anche conto delle dimensioni e della tipologia delle imprese.
Disposizioni concernenti la pubblica amministrazione
Art. 23.
Vigilanza
- La vigilanza sull'applicazione della legislazione in
materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro è svolta
dall'unità sanitaria locale e, per quanto di specifica
competenza, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
nonché, per il settore minerario, dal Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e per le
industrie estrattive di seconda categoria e le acque
minerali e termali dalle regioni e province autonome di
Trento e di Bolzano.
- Ferme restando le competenze in materia di vigilanza
attribuite dalla legislazione vigente all'ispettorato del
lavoro, per attività lavorative comportanti rischi
particolarmente elevati, da individuare con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei
Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della
sanità, sentita la Commissione consultiva permanente,
l'attività di vigilanza sull'applicazione della legislazione
in materia di sicurezza può essere esercitata anche
dall'ispettorato del lavoro che ne informa preventivamente
il servizio di prevenzione e sicurezza dell'unità sanitaria
locale competente per territorio.
- Il decreto di cui al comma 2 è emanato entro dodici
mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
- Restano ferme le competenze in materia di sicurezza e salute dei lavoratori attribuite dalle disposizioni vigenti agli uffici di sanità aerea e marittima ed alle autorità marittime, portuali ed aeroportuali, per quanto riguarda la sicurezza dei lavoratori a bordo di navi e di aeromobili ed in ambito portuale ed aeroportuale, ed ai servizi sanitari e tecnici istituiti per le Forze armate e per le Forze di polizia; i predetti servizi sono competenti altresì per le aree riservate o operative e per quelle che presentano analoghe esigenze da individuarsi, anche per quel che riguarda le modalità di attuazione, con decreto del Ministro competente di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità. L'Amministrazione della giustizia può avvalersi dei servizi istituiti per le Forze armate e di polizia, anche mediante convenzione con i rispettivi ministeri, nonché dei servizi istituiti con riferimento alle strutture penitenziarie.
Informazione, consulenza, assistenza
- Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, il Ministero dell'interno tramite le strutture del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, l'Istituto superiore
per la prevenzione e sicurezza sul lavoro, anche mediante i
propri dipartimenti periferici, il Ministero del lavoro e
della previdenza sociale, per mezzo degli ispettorati del
lavoro, il Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, per il settore estrattivo, tramite gli
uffici della direzione generale delle miniere, l'Istituto
italiano di medicina sociale, l'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e gli enti
di patronato svolgono attività di informazione, consulenza e
assistenza in materia di sicurezza e salute nei luoghi di
lavoro, in particolare nei confronti delle imprese artigiane
e delle piccole e medie imprese delle rispettive
associazioni dei datori di lavoro.
- L'attività di consulenza non può essere prestata dai soggetti che svolgono attività di controllo e di vigilanza.
Coordinamento
- Con atto di indirizzo e coordinamento, da emanarsi, su proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati criteri al fine di assicurare unità ed omogeneità di comportamenti in tutto il territorio nazionale nell'applicazione delle disposizioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori e di radioprotezione.
Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro
- L'art. 393 del decreto del presidente della repubblica
27 aprile 1955, n. 547, é sostituito dal seguente:
"art. 393 (costituzione della commissione).
- Presso il ministero del lavoro e della previdenza
sociale é istituita una commissione consultiva
permanente per la prevenzione degli infortuni e per
l'igiene del lavoro. Essa é presieduta dal ministro del
lavoro e della previdenza sociale o dal direttore
generale della direzione generale dei rapporti di lavoro
da lui delegato, ed é composta da:
- cinque funzionari esperti designati dal ministro
del lavoro e della previdenza sociale, di cui tre
ispettori del lavoro, laureati uno in ingegneria,
uno in medicina e chirurgia e uno in chimica o
fisica;
- il direttore e tre funzionari dell'istituto
superiore per la prevenzione e sicurezza del lavoro;
- un funzionario dell'istituto superiore di
sanità;
- un funzionario per ciascuno dei seguenti
ministeri: sanità;
Industria, commercio ed artigianato; interno; funzione pubblica;
Trasporti; risorse agricole, alimentari e forestali; ambiente;
- sei rappresentanti delle regioni e province
autonome designati dalla conferenza stato-regioni;
- un rappresentante dei seguenti organismi:
istituto nazionale assicurazioni e infortuni sul
lavoro; corpo nazionale dei vigili del fuoco;
consiglio nazionale delle ricerche; uni; cei;
agenzia nazionale protezione ambiente;
- quattro esperti nominati dal ministro del lavoro
e della previdenza sociale su designazione delle
organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente
rappresentative a livello nazionale;
- quattro esperti nominati dal ministro del lavoro
e della previdenza sociale su designazione delle
organizzazioni sindacali dei datori di lavoro
maggiormente rappresentative a livello nazionale;
- un esperto nominato dal ministro del lavoro e della previdenza sociale su designazione delle organizzazioni sindacali dei dirigenti d'azienda maggiormente rappresentative a livello nazionale.
- cinque funzionari esperti designati dal ministro
del lavoro e della previdenza sociale, di cui tre
ispettori del lavoro, laureati uno in ingegneria,
uno in medicina e chirurgia e uno in chimica o
fisica;
- Per ogni rappresentante effettivo é designato un
membro supplente.
- All'inizio di ogni mandato la commissione può
istituire comitati speciali permanenti dei quali
determina la composizione e la funzione.
- La commissione può chiamare a far parte dei comitati
di cui al comma 3 persone particolarmente esperte, anche
su designazione delle associazioni professionali,
dell'università e degli enti di ricerca, in relazione
alle materie trattate.
- Le funzioni inerenti alla segreteria della
commissione sono disimpegnate da due funzionari del
ministero del lavoro e della previdenza sociale.
- I componenti della commissione consultiva permanente ed i segretari sono nominati con decreto del ministro del lavoro e della previdenza sociale su designazione degli organismi competenti e durano in carica tre anni.".
- Presso il ministero del lavoro e della previdenza
sociale é istituita una commissione consultiva
permanente per la prevenzione degli infortuni e per
l'igiene del lavoro. Essa é presieduta dal ministro del
lavoro e della previdenza sociale o dal direttore
generale della direzione generale dei rapporti di lavoro
da lui delegato, ed é composta da:
- L'art. 394 del decreto del presidente della repubblica
27 aprile 1955, n. 547, é sostituito dal seguente:
"art. 394 (compiti della commissione).
- La commissione consultiva permanente ha il compito
di:
- esaminare i problemi applicativi della normativa
in materia di sicurezza e salute sul posto di lavoro
e predisporre una relazione annuale al riguardo;
- formulare proposte per lo sviluppo e il
perfezionamento della legislazione vigente e per il
suo coordinamento con altre disposizioni concernenti
la sicurezza e la protezione della salute dei
lavoratori, nonché per il coordinamento degli organi
preposti alla vigilanza;
- esaminare le problematiche evidenziate dai
comitati regionali sulle misure preventive e di
controllo dei rischi adottate nei luoghi di lavoro;
- proporre linee guida applicative della normativa
di sicurezza;
- esprimere parere sugli adeguamenti di natura
strettamente tecnica relativi alla normativa CEE da
attuare a livello nazionale;
- esprimere parere sulle richieste di deroga
previste dall'art. 48 del decreto legislativo 15
agosto 1991, n. 277;
- esprimere parere sulle richieste di deroga
previste dall'art. 8 del decreto legislativo 25
gennaio 1992, n. 77;
- esprimere parere sul riconoscimento di
conformità alle prescrizioni per la sicurezza e la
salute dei lavoratori di norme tecniche;
- esprimere il parere sui ricorsi avverso le disposizioni impartite dagli ispettori del lavoro nell'esercizio della vigilanza, sulle attività comportanti rischi particolarmente elevati, individuate ai sensi dell'art. 43, comma 1, lettera g), n. 4, della legge 19 febbraio 1991, n. 142, secondo le modalità di cui all'art. 402;
- esprimere parere, su richiesta del ministero del lavoro e della previdenza sociale o del ministero della sanità o delle regioni, su qualsiasi questione relativa alla sicurezza del lavoro e alla protezione della salute dei lavoratori.
- esaminare i problemi applicativi della normativa
in materia di sicurezza e salute sul posto di lavoro
e predisporre una relazione annuale al riguardo;
- La relazione di cui al comma precedente, lettera a),
é resa pubblica ed é trasmessa alle commissioni
parlamentari competenti ed ai presidenti delle regioni.
- La commissione, per l'espletamento dei suoi compiti, può chiedere dati o promuovere indagini e, su richiesta o autorizzazione del ministero del lavoro e della previdenza sociale, effettuare sopralluoghi.".
- La commissione consultiva permanente ha il compito
di:
- L'art. 395 del decreto del presidente della repubblica 27 aprile 1995, n. 547, é soppresso.
Comitati regionali di coordinamento
- Con atto di indirizzo e coordinamento, da emanarsi entro
un anno dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, sentita la conferenza stato - regioni, su proposta
dei ministri del lavoro e della previdenza sociale e della
sanità, previa deliberazione del consiglio dei ministri,
sono individuati criteri generali relativi
all'individuazione di organi operanti nella materia della
sicurezza e della salute sul luogo di lavoro al fine di
realizzare uniformità di interventi ed il necessario
raccordo con la commissione consultiva permanente.
- Alle riunioni della conferenza stato-regioni, convocate per i pareri di cui al comma 1, partecipano i rappresentanti dell'ANCI, dell'UPI e dell'UNICEM.
Adeguamenti al progresso tecnico
- Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con i Ministri della sanità e
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la
commissione consultiva permanente:
- è riconosciuta la conformità alle vigenti norme
per la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di
lavoro di mezzi e sistemi di sicurezza;
- si dà attuazione alle direttive in materia di
sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro
della Comunità europea per le parti in cui modificano
modalità esecutive e caratteristiche di ordine tecnico
di altre direttive già recepite nell'ordinamento
nazionale;
- si provvede all'adeguamento della normativa di natura strettamente tecnica e degli allegati al presente decreto in relazione al progresso tecnologico.
- è riconosciuta la conformità alle vigenti norme
per la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di
lavoro di mezzi e sistemi di sicurezza;
Statistiche degli infortuni e delle malattie professionali
Art. 29. (nota)
Statistiche degli infortuni e delle malattie professionali
- L'ISPESL e l'INAIL si forniscono reciprocamente i dati
relativi agli infortuni ed alle malattie professionali anche
con strumenti telematici.
- L'ISPESL e l'INAIL indicono una conferenza permanente di
servizio per assicurare il necessario coordinamento in
relazione a quanto previsto dall'art. 8, comma 3, del
decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, nonché per
verificare l'adeguatezza dei sistemi di prevenzione ed
assicurativi, e per studiare e proporre soluzioni normative
e tecniche atte a ridurre il fenomeno degli infortuni e
delle malattie professionali.
- I criteri per la raccolta ed elaborazione delle
informazioni relative ai rischi e ai danni derivanti da
infortunio durante l'attività lavorativa sono individuati
nelle norme uni, riguardanti i parametri per la
classificazione dei casi di infortunio, ed i criteri per il
calcolo degli indici di frequenza e gravità e loro
successivi aggiornamenti.
- Con decreto del ministro del lavoro e della previdenza
sociale e del ministro della sanità, sentita la commissione
consultiva permanente, possono essere individuati criteri
integrativi di quelli di cui al comma 3 in relazione a
particolari rischi.
- I criteri per la raccolta e l'elaborazione delle informazioni relative ai rischi e ai danni derivanti dalle malattie professionali, nonché ad altre malattie e forme patologiche eziologicamente collegate al lavoro, sono individuati con decreto del ministro del lavoro e della previdenza sociale e del ministro della sanità, sentita la commissione consultiva permanente, sulla base delle norme di buona tecnica.
Luoghi di lavoro
Art. 30.
Definizioni
- Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al
presente titolo si intendono per luoghi di lavoro:
- i luoghi destinati a contenere posti di lavoro, ubicati all'interno dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, nonché ogni altro luogo nell'area della medesima azienda ovvero unità produttiva comunque accessibile per il lavoro.
- Le disposizioni del presente titolo non si applicano:
- ai mezzi di trasporto;
- ai cantieri temporanei o mobili;
- alle industrie estrattive;
- ai pescherecci;
- ai campi, boschi e altri terreni facenti parte di una impresa agricola o forestale, ma situati fuori dall'area edificata dell'azienda.
- ai mezzi di trasporto;
- Ferme restando le disposizioni di legge vigenti, le
prescrizioni di sicurezza e di salute per i luoghi di lavoro
sono specificate nell'allegato II.
- I luoghi di lavoro devono essere strutturati tenendo
conto, se del caso, di eventuali lavoratori portatori di
handicap.
- L'obbligo di cui al comma 4 vige, in particolare, per le
porte, le vie di circolazione, le scale, le docce, i
gabinetti e i posti di lavoro utilizzati od occupati
direttamente da lavoratori portatori di handicap.
- La disposizione di cui al comma 4 non si applica ai luoghi di lavoro già utilizzati prima del 1 gennaio 1993, ma debbono essere adottate misure idonee a consentire la mobilità e l'utilizzazione dei servizi sanitari e di igiene personale.
Requisiti di sicurezza e di salute
- Ferme restando le disposizioni legislative e
regolamentari vigenti e fatte salve le disposizioni di cui
all'art. 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 7
dicembre 1993, n. 517, i luoghi di lavoro costruiti o
utilizzati anteriormente all'entrata in vigore del presente
decreto devono essere adeguati alle prescrizioni di
sicurezza e salute di cui al presente titolo entro il 1
gennaio 1997.
- Se gli adeguamenti di cui al comma 1 richiedono un
provvedimento concessorio o autorizzatorio il datore di
lavoro deve immediatamente iniziare il procedimento diretto
al rilascio dell'atto ed ottemperare agli obblighi entro sei
mesi dalla data del provvedimento stesso.
- Sino a che i luoghi di lavoro non vengano adeguati,
il datore di lavoro, previa consultazione del rappresentante
per la sicurezza, adotta misure alternative che garantiscono
un livello di sicurezza equivalente.
- Ove vincoli urbanistici o architettonici ostino agli adeguamenti di cui al comma 1, il datore di lavoro, previa consultazione del rappresentante per la sicurezza, adotta le misure alternative di cui al comma 3. Le misure, nel caso di cui al presente comma, sono autorizzate dall'organo di vigilanza competente per territorio.
Obblighi del datore di lavoro
- Il datore di lavoro provvede affinché:
- le vie di circolazione interne o all'aperto che
conducono a uscite o ad uscite di emergenza e le uscite
di emergenza siano sgombre allo scopo di consentirne
l'utilizzazione in ogni evenienza;
- i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi
vengano sottoposti a regolare manutenzione tecnica e
vengano eliminati, quanto più rapidamente possibile, i
difetti rilevati che possano pregiudicare la sicurezza e
la salute dei lavoratori;
- i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi
vengano sottoposti a regolare pulitura, onde assicurare
condizioni igieniche adeguate;
- gli impianti e i dispositivi di sicurezza, destinati alla prevenzione o all'eliminazione dei pericoli, vengano sottoposti a regolare manutenzione e al controllo del loro funzionamento.
- le vie di circolazione interne o all'aperto che
conducono a uscite o ad uscite di emergenza e le uscite
di emergenza siano sgombre allo scopo di consentirne
l'utilizzazione in ogni evenienza;
Adeguamenti di norme
- L'art. 13 del decreto del presidente della repubblica 27
aprile 1955, n. 547, é sostituito dal seguente:
"art. 13 (vie e uscite di emergenza).
- Ai fini del presente decreto si intende per:
- via di emergenza: percorso senza ostacoli al
deflusso che consente alle persone che occupano un
edificio o un locale di raggiungere un luogo sicuro;
- uscita di emergenza: passaggio che immette in un
luogo sicuro;
- luogo sicuro: luogo nel quale le persone sono da considerarsi al sicuro dagli effetti determinati dall'incendio o altre situazioni di emergenza.
- via di emergenza: percorso senza ostacoli al
deflusso che consente alle persone che occupano un
edificio o un locale di raggiungere un luogo sicuro;
- Le vie e le uscite di emergenza devono rimanere
sgombre e consentire di raggiungere il più rapidamente
possibile un luogo sicuro.
- In caso di pericolo tutti i posti di lavoro devono
poter essere evacuati rapidamente e in piena sicurezza
da parte dei lavoratori.
- Il numero, la distribuzione e le dimensioni delle
vie e delle uscite di emergenza devono essere adeguate
alle dimensioni dei luoghi di lavoro, alla loro
ubicazione, alla loro destinazione d'uso, alle
attrezzature in essi installate, nonché al numero
massimo di persone che possono essere presenti in detti
luoghi.
- Le vie e le uscite di emergenza devono avere altezza
minima di m 2,0 e larghezza minima conforme alla
normativa vigente in materia antincendio.
- Qualora le uscite di emergenza siano dotate di
porte, queste devono essere apribili nel verso
dell'esodo e, qualora siano chiuse, devono poter essere
aperte facilmente ed immediatamente da parte di
qualsiasi persona che abbia bisogno di utilizzarle in
caso di emergenza.
- Le porte delle uscite di emergenza non devono essere
chiuse a chiave, se non in casi specificamente
autorizzati dall'autorità competente.
- Nei locali di lavoro e in quelli destinati a
deposito é vietato adibire, quali porte delle uscite di
emergenza, le saracinesche a rullo, le porte scorrevoli
verticalmente e quelle girevoli su asse centrale.
- Le vie e le uscite di emergenza, nonché le vie di
circolazione e le porte che vi danno accesso non devono
essere ostruite da oggetti in modo da poter essere
utilizzate in ogni momento senza impedimenti.
- Le vie e le uscite di emergenza devono essere
evidenziate da apposita segnaletica, conforme alle
disposizioni vigenti, durevole e collocata in luoghi
appropriati.
- Le vie e le uscite di emergenza che richiedono
un'illuminazione devono essere dotate di
un'illuminazione di sicurezza di intensità sufficiente,
che entri in funzione in caso di guasto dell'impianto
elettrico.
- Gli edifici che siano costruiti o adattati
interamente per lavorazioni che comportano un numero di
lavoratori superiore a 25, ed in ogni caso quando le
lavorazioni ed i materiali ivi utilizzati presentino
pericoli di esplosione o di incendio e siano adibiti
nello stesso locale più di 5 lavoratori, devono avere
almeno due scale distinte di facile accesso. Per gli
edifici già costruiti si dovrà provvedere in conformità,
quando non ne esista la impossibilità accertata
dall'organo di vigilanza: in quest'ultimo caso sono
disposte le misure e cautele ritenute più efficienti.
- Per i luoghi di lavoro già utilizzati prima del 1 gennaio 1993 non si applica la disposizione contenuta nel comma 4, ma gli stessi debbono avere un numero sufficiente di vie ed uscite di emergenza.".
- Ai fini del presente decreto si intende per:
- L'art. 14 del decreto del presidente della repubblica 27
aprile 1955, n. 547, é sostituito dal seguente:
"art. 14 (porte e portoni).
- Le porte dei locali di lavoro devono, per numero,
dimensioni, posizione, e materiali di realizzazione,
consentire una rapida uscita delle persone ed essere
agevolmente apribili dall'interno durante il lavoro.
- Quando in un locale le lavorazioni ed i materiali
comportino rischi di esplosione e di incendio e siano
adibiti alle attività che si svolgono nel locale stesso
più di 5 lavoratori, almeno una porta ogni 5 lavoratori
deve essere apribile nel verso dell'esodo ed avere
larghezza minima di m 1,20.
- Quando in un locale si svolgono lavorazioni diverse
da quelle previste al comma 2, la larghezza minima delle
porte é la seguente:
- quando in uno stesso locale i lavoratori
normalmente ivi occupati siano fino a 25, il locale
deve essere dotato di una porta avente larghezza
minima di m 0,90;
- quando in uno stesso locale i lavoratori
normalmente ivi occupati siano in numero compreso
tra 26 e 50, il locale deve essere dotato di una
porta avente larghezza minima di m 1,20 che si apra
nel verso dell'esodo;
- quando in uno stesso locale i lavoratori
normalmente ivi occupati siano in numero compreso
tra 51 e 100, il locale deve essere dotato di una
porta avente larghezza minima di m 1,20 e di una
porta avente larghezza minima di m 0,90, che si
aprano entrambe nel verso dell'esodo;
- quando in uno stesso locale i lavoratori normalmente ivi occupati siano in numero superiore a 100, in aggiunta alle porte previste alla lettera c) il locale deve essere dotato di almeno 1 porta che si apra nel verso dell'esodo avente larghezza minima di m 1,20 per ogni 50 lavoratori normalmente ivi occupati o frazione compresa tra 10 e 50, calcolati limitatamente all'eccedenza rispetto a 100.
- quando in uno stesso locale i lavoratori
normalmente ivi occupati siano fino a 25, il locale
deve essere dotato di una porta avente larghezza
minima di m 0,90;
- Il numero complessivo delle porte di cui al comma 3
può anche essere minore, purché la loro larghezza
complessiva non risulti inferiore.
- Alle porte per le quali é prevista una larghezza
minima di m 1,20 é applicabile una tolleranza in meno
del 5% (cinque per cento).
- Quando in un locale di lavoro le uscite di emergenza
di cui all'art. 13, comma 5, coincidono con le porte di
cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui
all'art. 13, comma 5.
- Nei locali di lavoro ed in quelli adibiti a
magazzino non sono ammesse le porte scorrevoli, le
saracinesche a rullo, le porte girevoli su asse
centrale, quando non esistano altre porte apribili verso
l'esterno del locale.
- Immediatamente accanto ai portoni destinati
essenzialmente alla circolazione dei veicoli devono
esistere, a meno che il passaggio dei pedoni sia sicuro,
porte per la circolazione dei pedoni che devono essere
segnalate in modo visibile ed essere sgombre in
permanenza.
- Le porte e i portoni apribili nei due versi devono
essere trasparenti o essere muniti di pannelli
trasparenti.
- Sulle porte trasparenti deve essere apposto un segno
indicativo all'altezza degli occhi.
- Se le superfici trasparenti o traslucide delle porte
e dei portoni non sono costituite da materiali di
sicurezza e c'é il rischio che i lavoratori possano
rimanere feriti in caso di rottura di dette superfici,
queste devono essere protette contro lo sfondamento.
- Le porte scorrevoli devono disporre di un sistema di
sicurezza che impedisca loro di uscire dalle guide o di
cadere.
- Le porte ed i portoni che si aprono verso l'alto
devono disporre di un sistema di sicurezza che impedisca
loro di ricadere.
- Le porte ed i portoni ad azionamento meccanico
devono funzionare senza rischi di infortuni per i
lavoratori. Essi devono essere muniti di dispositivi di
arresto di emergenza facilmente identificabili ed
accessibili e poter essere aperti anche manualmente,
salvo che la loro apertura possa avvenire
automaticamente in caso di mancanza di energia
elettrica.
- Le porte situate sul percorso delle vie di emergenza
devono essere contrassegnate in maniera appropriata con
segnaletica durevole conformemente alla normativa
vigente. Esse devono poter essere aperte, in ogni
momento, dall'interno senza aiuto speciale.
- Quando i luoghi di lavoro sono occupati le porte
devono poter essere aperte.
- Per i luoghi di lavoro già utilizzati prima del 1 gennaio 1993 non si applicano le disposizioni dei commi precedenti. I locali di lavoro e quelli adibiti a deposito devono essere provvisti di porte di uscita che abbiano la larghezza di almeno m 1,10 e che siano in numero non inferiore ad una per ogni 50 lavoratori normalmente ivi occupati o frazione compresa fra 10 e 50. Il numero delle porte può anche essere minore, purché la loro larghezza complessiva non risulti inferiore.".
- Le porte dei locali di lavoro devono, per numero,
dimensioni, posizione, e materiali di realizzazione,
consentire una rapida uscita delle persone ed essere
agevolmente apribili dall'interno durante il lavoro.
- L'art. 8 del decreto del presidente della repubblica 27
aprile 1955, n. 547, é sostituito dal seguente:
"art. 8 (vie di circolazione, zone di pericolo, pavimenti e passaggi).
- Le vie di circolazione, comprese scale, scale fisse
e banchine e rampe di carico, devono essere situate e
calcolate in modo tale che i pedoni o i veicoli possano
utilizzarle facilmente in piena sicurezza e
conformemente alla loro destinazione e che i lavoratori
operanti nelle vicinanze di queste vie di circolazione
non corrano alcun rischio.
- Il calcolo delle dimensioni delle vie di
circolazione per persone ovvero merci dovrà basarsi sul
numero potenziale degli utenti e sul tipo di impresa.
- Qualora sulle vie di circolazione siano utilizzati
mezzi di trasporto, dovrà essere prevista per i pedoni
una distanza di sicurezza sufficiente.
- Le vie di circolazione destinate ai veicoli devono
passare ad una distanza sufficiente da porte, portoni,
passaggi per pedoni, corridoi e scale.
- Nella misura in cui l'uso e l'attrezzatura dei
locali lo esigano per garantire la protezione dei
lavoratori, il tracciato delle vie di circolazione deve
essere evidenziato.
- Se i luoghi di lavoro comportano zone di pericolo in
funzione della natura del lavoro e presentano rischi di
cadute dei lavoratori o rischi di cadute d'oggetti, tali
luoghi devono essere dotati di dispositivi per impedire
che i lavoratori non autorizzati possano accedere a
dette zone.
- Devono essere prese misure appropriate per
proteggere i lavoratori autorizzati ad accedere alle
zone di pericolo.
- Le zone di pericolo devono essere segnalate in modo
chiaramente visibile.
- I pavimenti degli ambienti di lavoro e dei luoghi
destinati al passaggio non devono presentare buche o
sporgenze pericolose e devono essere in condizioni tali
da rendere sicuro il movimento ed il transito delle
persone e dei mezzi di trasporto.
- I pavimenti ed i passaggi non devono essere
ingombrati da materiali che ostacolano la normale
circolazione.
- Quando per evidenti ragioni tecniche non si possono completamente eliminare dalle zone di transito ostacoli fissi o mobili che costituiscono un pericolo per i lavoratori o i veicoli che tali zone devono percorrere, gli ostacoli devono essere adeguatamente segnalati.".
- Le vie di circolazione, comprese scale, scale fisse
e banchine e rampe di carico, devono essere situate e
calcolate in modo tale che i pedoni o i veicoli possano
utilizzarle facilmente in piena sicurezza e
conformemente alla loro destinazione e che i lavoratori
operanti nelle vicinanze di queste vie di circolazione
non corrano alcun rischio.
- L'intestazione del Titolo II del decreto del presidente
della repubblica 19 marzo 1956, n. 303, é sostituita dalla
seguente:
"titolo II Disposizioni particolari".
- Nell'art. 6, primo comma, del decreto del presidente
della repubblica 19 marzo 1956, n. 303, dopo le parole "da
destinarsi al lavoro nelle aziende" é soppressa la parola
"industriali".
- L'art. 9 del decreto del presidente della repubblica 19
marzo 1956, n. 303, é sostituito dal seguente:
"art. 9 (aerazione dei luoghi di lavoro chiusi). -
- Nei luoghi di lavoro chiusi, é necessario far sì che
tenendo conto dei metodi di lavoro e degli sforzi fisici
ai quali sono sottoposti i lavoratori, essi dispongano
di aria salubre in quantità sufficiente.
- Se viene utilizzato un impianto di aerazione, esso
deve essere sempre mantenuto funzionante. Ogni eventuale
guasto deve essere segnalato da un sistema di controllo,
quando ciò é necessario per salvaguardare la salute dei
lavoratori.
- Se sono utilizzati impianti di condizionamento
dell'aria o di ventilazione meccanica, essi devono
funzionare in modo che i lavoratori non siano esposti a
correnti d'aria fastidiosa.
- Qualsiasi sedimento o sporcizia che potrebbe comportare un pericolo immediato per la salute dei lavoratori dovuto all'inquinamento dell'aria respirata deve essere eliminato rapidamente.".
- Nei luoghi di lavoro chiusi, é necessario far sì che
tenendo conto dei metodi di lavoro e degli sforzi fisici
ai quali sono sottoposti i lavoratori, essi dispongano
di aria salubre in quantità sufficiente.
- L'art. 11 del decreto del presidente della repubblica 19
marzo 1956, n. 303, é sostituito dal seguente:
"art. 11 (temperatura dei locali).
- La temperatura nei locali di lavoro deve essere
adeguata all'organismo umano durante il tempo di lavoro,
tenuto conto dei metodi di lavoro applicati e degli
sforzi fisici imposti ai lavoratori.
- Nel giudizio sulla temperatura adeguata per i
lavoratori si deve tener conto della influenza che
possono esercitare sopra di essa il grado di umidità ed
il movimento dell'aria concomitanti.
- La temperatura dei locali di riposo, dei locali per
il personale di sorveglianza, dei servizi igienici,
delle mense e dei locali di pronto soccorso deve essere
conforme alla destinazione specifica di questi locali.
- Le finestre, i lucernari e le pareti vetrate devono
essere tali da evitare un soleggiamento eccessivo dei
luoghi di lavoro, tenendo conto del tipo di attività e
della natura del luogo di lavoro.
- Quando non é conveniente modificare la temperatura di tutto l'ambiente, si deve provvedere alla difesa dei lavoratori contro le temperature troppo alte o troppo basse mediante misure tecniche localizzate o mezzi personali di protezione.".
- La temperatura nei locali di lavoro deve essere
adeguata all'organismo umano durante il tempo di lavoro,
tenuto conto dei metodi di lavoro applicati e degli
sforzi fisici imposti ai lavoratori.
- L'art. 10 del decreto del presidente della repubblica 19
marzo 1956, n. 303, é sostituito dal seguente:
"art. 10 (illuminazione naturale ed artificiale dei luoghi di lavoro).
- I luoghi di lavoro devono disporre di sufficiente
luce naturale ed essere dotati di dispositivi che
consentono un'illuminazione artificiale adeguata per
salvaguardare la sicurezza, la salute e il benessere di
lavoratori.
- Gli impianti di illuminazione dei locali di lavoro e
delle vie di circolazione devono essere installati in
modo che il tipo d'illuminazione previsto non
rappresenta un rischio di infortunio per i lavoratori.
- I luoghi di lavoro nei quali i lavoratori sono
particolarmente esposti a rischi in caso di guasto
dell'illuminazione artificiale, devono disporre di
un'illuminazione di sicurezza di sufficiente intensità.
- Le superfici vetrate illuminanti ed i mezzi di illuminazione artificiale devono essere tenuti costantemente in buone condizioni di pulizia e di efficienza.".
- I luoghi di lavoro devono disporre di sufficiente
luce naturale ed essere dotati di dispositivi che
consentono un'illuminazione artificiale adeguata per
salvaguardare la sicurezza, la salute e il benessere di
lavoratori.
- L'art. 7 del decreto del presidente della repubblica 19
marzo 1956, n. 303, é sostituito dal seguente:
"art. 7 (pavimenti, muri, soffitti, finestre e lucernari dei locali scale e marciapiedi mobili, banchina e rampe di carico).
- A meno che non sia richiesto diversamente dalle
necessità della lavorazione, é vietato adibire a lavori
continuativi i locali chiusi i che non rispondono alle
seguenti condizioni:
- essere ben difesi contro gli agenti atmosferici,
e provvisti di un isolamento termico sufficiente,
tenuto conto del tipo di impresa e dell'attività
fisica dei lavoratori;
- avere aperture sufficienti per un rapido
ricambio d'aria;
- essere ben asciutti e ben difesi contro
l'umidità;
- avere le superfici dei pavimenti, delle pareti, dei soffitti tali da poter essere pulite e deterse per ottenere condizioni adeguate di igiene.
- essere ben difesi contro gli agenti atmosferici,
e provvisti di un isolamento termico sufficiente,
tenuto conto del tipo di impresa e dell'attività
fisica dei lavoratori;
- I pavimenti dei locali devono essere esenti da
protuberanze, cavità o piani inclinati pericolosi,
devono essere fissi, stabili ed antisdrucciolevoli.
- Nelle parti dei locali dove abitualmente si versano
sul pavimento sostanze putrescibili o liquidi, il
pavimento deve avere superficie unita ed impermeabile e
pendenza sufficiente per avviare rapidamente i liquidi
verso i punti di raccolta e scarico.
- Quando il pavimento dei posti di lavoro e di quelli
di passaggio si mantiene bagnato, esso deve essere
munito in permanenza di palchetti o di graticolato, se i
lavoratori non sono forniti di idonee calzature
impermeabili.
- Qualora non ostino particolari condizioni tecniche,
le pareti dei locali di lavoro devono essere a tinta
chiara.
- Le pareti trasparenti o traslucide, in particolare
le pareti completamente vetrate, nei locali o nelle
vicinanze dei posti di lavoro e delle vie di
circolazione, devono essere chiaramente segnalate e
costituite da materiali di sicurezza ovvero essere
separate dai posti di lavoro e dalle vie di circolazione
succitati, in modo tale che i lavoratori non possono
entrare in contatto con le pareti, né essere feriti
qualora esse vadano in frantumi.
- Le finestre, i lucernari e i dispositivi di
ventilazione devono poter essere aperti, chiusi,
regolati e fissati dai lavoratori in tutta sicurezza.
Quando sono aperti essi devono essere posizionati in
modo da non costituire un pericolo per i lavoratori.
- Le finestre e i lucernari devono essere concepiti
congiuntamente con l'attrezzatura o dotati di
dispositivi che consentono la loro pulitura senza rischi
per i lavoratori che effettuano tale lavoro nonché per i
lavoratori presenti nell'edificio ed intorno ad esso.
- L'accesso ai tetti costituiti da materiali non
sufficientemente resistenti può essere autorizzato
soltanto se sono fornite attrezzature che permettono di
eseguire il lavoro in tutta sicurezza.
- Le scale ed i marciapiedi mobili devono funzionare
in piena sicurezza, devono essere muniti dei necessari
dispositivi di sicurezza e devono possedere dispositivi
di arresto di emergenza facilmente identificabili ed
accessibili.
- Le banchine e rampe di carico devono essere adeguate
alle dimensioni dei carichi trasportati.
- Le banchine di carico devono disporre di almeno
un'uscita. Ove é tecnicamente possibile, le banchine di
carico che superano m 25,0 di lunghezza devono disporre
di un'uscita a ciascuna estremità.
- Le rampe di carico devono offrire una sicurezza tale da evitare che i lavoratori possono cadere.".
- A meno che non sia richiesto diversamente dalle
necessità della lavorazione, é vietato adibire a lavori
continuativi i locali chiusi i che non rispondono alle
seguenti condizioni:
- L'art. 14 del decreto del presidente della repubblica 19
marzo 1956, n. 303, é sostituito dal seguente:
"art. 14 (locali di riposo).
- Quando la sicurezza e la salute dei lavoratori,
segnatamente a causa del tipo di attività, lo
richiedono, i lavoratori devono poter disporre di un
locale di riposo facilmente accessibile.
- La disposizione di cui al comma 1 non si applica
quando il personale lavora in uffici o in analoghi
locali di lavoro che offrono equivalenti possibilità di
riposo durante la pausa.
- I locali di riposo devono avere dimensioni
sufficienti ed essere dotati di un numero di tavoli e
sedili con schienale in funzione del numero dei
lavoratori.
- Nei locali di riposo si devono adottare misure
adeguate per la protezione dei non fumatori contro gli
inconvenienti del fumo.
- Quando il tempo di lavoro é interrotto regolarmente
e frequentemente e non esistono locali di riposo, devono
essere messi a disposizione del personale altri locali
affinché questi possa soggiornarvi durante
l'interruzione del lavoro nel caso in cui la sicurezza o
la salute dei lavoratori lo esige. In detti locali é
opportuno prevedere misure adeguate per la protezione
dei non fumatori contro gli inconvenienti del fumo.
- L'organo di vigilanza può prescrivere che, anche nei
lavori continuativi, il datore di lavoro dia modo ai
dipendenti di lavorare stando a sedere ogni qualvolta
ciò non pregiudica la normale esecuzione del lavoro.
- Le donne incinte e le madri che allattano devono avere la possibilità di riposarsi in posizione distesa e in condizioni appropriate.".
- Quando la sicurezza e la salute dei lavoratori,
segnatamente a causa del tipo di attività, lo
richiedono, i lavoratori devono poter disporre di un
locale di riposo facilmente accessibile.
- L'art. 40 del decreto del presidente della repubblica 19
marzo 1956, n. 303, é sostituito dal seguente:
"art. 40 (spogliatoi e armadi per il vestiario).
- Locali appositamente destinati a spogliatoi devono
essere messi a disposizione dei lavoratori quando questi
devono indossare indumenti di lavoro specifici e quando
per ragioni di salute o di decenza non si può loro
chiedere di cambiarsi in altri locali.
- Gli spogliatoi devono essere distinti fra i due
sessi e convenientemente arredati.
- I locali destinati a spogliatoio devono avere una
capacità sufficiente, essere possibilmente vicini ai
locali di lavoro aerati, illuminati, ben difesi dalle
intemperie, riscaldati durante la stagione fredda e
muniti di sedili.
- Gli spogliatoi devono essere dotati di attrezzature
che consentono a ciascun lavoratore di chiudere a chiave
i propri indumenti durante il tempo di lavoro.
- Qualora i lavoratori svolgano attività insudicianti,
polverose, con sviluppo di fumi o vapori contenenti in
sospensione sostanze untuose od incrostanti, nonché in
quelle dove si usano sostanze venefiche, corrosive od
infettanti o comunque pericolose, gli armadi per gli
indumenti da lavoro devono essere separati da quelli per
gli indumenti privati.
- Qualora non si applichi il comma 1 ciascun lavoratore deve poter disporre delle attrezzature di cui al comma 4 per poter riporre i propri indumenti.".
- Locali appositamente destinati a spogliatoi devono
essere messi a disposizione dei lavoratori quando questi
devono indossare indumenti di lavoro specifici e quando
per ragioni di salute o di decenza non si può loro
chiedere di cambiarsi in altri locali.
- Gli articoli 37 e 39 del decreto del presidente della
repubblica 19 marzo 1956, n. 303, sono sostituiti dai
seguenti:
"art. 37 (docce e lavabi).
- Docce sufficienti ed appropriate devono essere messe
a disposizione dei lavoratori quando il tipo di attività
o la salubrità lo esigono.
- Devono essere previsti locali per le docce separati
per uomini e donne o un'utilizzazione separata degli
stessi. Le docce o i lavabi e gli spogliatoi devono
comunque facilmente comunicare tra loro.
- I locali delle docce devono avere dimensioni
sufficienti per permettere a ciascun lavoratore di
rivestirsi senza impacci e in condizioni appropriate di
igiene.
- Le docce devono essere dotate di acqua corrente
calda e fredda e di mezzi detergenti e per asciugarsi.
- Devono essere previsti lavabi separati per uomini e donne ovvero un'utilizzazione separata dei lavabi, qualora ciò sia necessario per motivi di decenza.
- I lavoratori devono disporre, in prossimità dei loro
posti di lavoro, dei locali di riposo, degli spogliatoi,
delle docce o lavabi, di locali speciali dotati di un
numero sufficiente di gabinetti e di lavabi, con acqua
corrente calda, se necessario, e dotati di mezzi
detergenti e per asciugarsi.
- Per uomini e donne devono essere previsti gabinetti separati.".
- Docce sufficienti ed appropriate devono essere messe
a disposizione dei lavoratori quando il tipo di attività
o la salubrità lo esigono.
- L'art. 11 del decreto del presidente della repubblica 27
aprile 1955, n. 547, é sostituito dal seguente:
"art. 11 (posti di lavoro e di passaggio e luoghi di lavoro esterni).
- I posti di lavoro e di passaggio devono essere
idoneamente difesi contro la caduta o l'investimento di
materiali in dipendenza dell'attività lavorativa.
- Ove non é possibile la difesa con mezzi tecnici,
devono essere adottate altre misure o cautele adeguate.
- I posti di lavoro, le vie di circolazione e altri
luoghi o impianti all'aperto utilizzati od occupati dai
lavoratori durante le loro attività devono essere
concepiti in modo tale che la circolazione dei pedoni e
dei veicoli può avvenire in modo sicuro.
- Le disposizioni di cui all'art. 7 e le disposizioni
sulle vie di circolazione e zone di pericolo sono
altresì applicabili alle vie di circolazione principali
sul terreno dell'impresa, alle vie di circolazione che
portano a posti di lavoro fissi, alle vie di
circolazione utilizzate per la regolare manutenzione e
sorveglianza degli impianti dell'impresa, nonché alle
banchine di carico.
- Le disposizioni sulle vie di circolazione e zone di
pericolo si applicano per analogia ai luoghi di lavoro
esterni.
- I luoghi di lavoro all'aperto devono essere
opportunamente illuminati con luce artificiale quando la
luce del giorno non é sufficiente.
- Quando i lavoratori occupano posti di lavoro
all'aperto, questi devono essere strutturati, per quanto
tecnicamente possibile, in modo tale che i lavoratori:
- sono protetti contro gli agenti atmosferici e,
se necessario, contro la caduta di oggetti;
- non sono esposti a livelli sonori nocivi o ad
agenti esterni nocivi, quali gas, vapori, polveri;
- possono abbandonare rapidamente il posto di
lavoro in caso di pericolo o possono essere soccorsi
rapidamente;
- non possono scivolare o cadere.".
- sono protetti contro gli agenti atmosferici e,
se necessario, contro la caduta di oggetti;
- I posti di lavoro e di passaggio devono essere
idoneamente difesi contro la caduta o l'investimento di
materiali in dipendenza dell'attività lavorativa.
- Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore tre mesi dopo la pubblicazione del presente decreto nella gazzetta ufficiale della repubblica italiana.
Uso delle attrezzature di lavoro
Art. 34.
Definizioni
- Agli effetti delle disposizioni di cui al presente
titolo si intendono per:
- attrezzatura di lavoro: qualsiasi macchina,
apparecchio, utensile od impianto destinato ad essere
usato durante il lavoro;
- uso di una attrezzatura di lavoro: qualsiasi
operazione lavorativa connessa ad una attrezzatura di
lavoro, quale la messa in servizio o fuori servizio,
l'impiego, il trasporto, la riparazione, la
trasformazione, la manutenzione, la pulizia, lo
smontaggio;
- zona pericolosa: qualsiasi zona all'interno ovvero in prossimità di una attrezzatura di lavoro nella quale la presenza di un lavoratore costituisce un rischio per la salute o la sicurezza dello stesso.
- bis) lavoro in quota: attività lavorativa che espone
il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad
altezza superiore a 2 m rispetto ad un piano stabile.
- attrezzatura di lavoro: qualsiasi macchina,
apparecchio, utensile od impianto destinato ad essere
usato durante il lavoro;
Obblighi del datore di lavoro
- Il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori
attrezzature adeguate al lavoro da svolgere ovvero adattate
a tali scopi ed idonee ai fini della sicurezza e della
salute.
- Il datore di lavoro attua le misure tecniche ed
organizzative adeguate per ridurre al minimo i rischi
connessi all'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei
lavoratori e per impedire che dette attrezzature possano
essere utilizzate per operazioni e secondo condizioni per le
quali non sono adatte. Inoltre il datore di lavoro prende
le misure necessarie affinché durante l'uso delle
attrezzature di lavoro siano rispettate le disposizioni di
cui ai commi 4-bis e 4-ter.
- All'atto della scelta delle attrezzature di lavoro il
datore di lavoro prende in considerazione:
- le condizioni e le caratteristiche specifiche del
lavoro da svolgere;
- i rischi presenti nell'ambiente di lavoro;
- i rischi derivanti dall'impiego delle attrezzature stesse.
- bis) i sistemi di comando, che devono essere sicuri anche tenuto conto dei guasti, dei disturbi e delle sollecitazioni prevedibili in relazione all'uso progettato dell'attrezzatura.
- le condizioni e le caratteristiche specifiche del
lavoro da svolgere;
- Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché
le attrezzature di lavoro siano:
- installate in conformità alle istruzioni del
fabbricante;
- utilizzate correttamente;
- oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la rispondenza ai requisiti di cui all'art. 36 e siano corredate, ove necessario, da apposite istruzioni d'uso;
- bis) disposte in maniera tale da ridurre i rischi per gli utilizzatori e per le altre persone, assicurando in particolare sufficiente spazio disponibile tra gli elementi mobili e gli elementi fissi o mobili circostanti e che tutte le energie e sostanze utilizzate o prodotte possano essere addotte o estratte in modo sicuro.
- installate in conformità alle istruzioni del
fabbricante;
- bis. Il datore di lavoro provvede affinché nell'uso
di attrezzature di lavoro mobili, semoventi o non semoventi
sia assicurato che:
- vengano disposte e fatte rispettare regole di
circolazione per attrezzature di lavoro che manovrano in
una zona di lavoro;
- vengano adottate misure organizzative atte a
evitare che i lavoratori a piedi si trovino nella zona
di attività di attrezzature di lavoro semoventi e
comunque misure appropriate per evitare che, qualora la
presenza di lavoratori a piedi sia necessaria per la
buona esecuzione dei lavori, essi subiscano danno da
tali attrezzature;
- il trasporto di lavoratori su attrezzature di
lavoro mobili mosse meccanicamente avvenga
esclusivamente su posti sicuri, predisposti a tale fine,
e che, se si devono effettuare lavori durante lo
spostamento, la velocità dell'attrezzatura sia adeguata;
- le attrezzature di lavoro mobili, dotate di motore a combustione, siano utilizzate nelle zone di lavoro soltanto qualora sia assicurata una quantità sufficiente di aria senza rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori.
- vengano disposte e fatte rispettare regole di
circolazione per attrezzature di lavoro che manovrano in
una zona di lavoro;
- ter. Il datore di lavoro provvede affinché nell'uso
di attrezzature di lavoro destinate a sollevare carichi sia
assicurato che:
- gli accessori di sollevamento siano scelti in
funzione dei carichi da movimentare, dei punti di presa,
del dispositivo di aggancio, delle condizioni
atmosferiche, nonché tenendo conto del modo e della
configurazione dell'imbracatura; le combinazioni di più
accessori di sollevamento siano contrassegnate in modo
chiaro per consentire all'utilizzatore di conoscerne le
caratteristiche qualora esse non siano scomposte dopo
l'uso; gli accessori di sollevamento siano depositati in
modo tale da non essere danneggiati o deteriorati;
- allorché due o più attrezzature di lavoro che
servono al sollevamento di carichi non guidati sono
installate o montate in un luogo di lavoro in modo che i
loro raggi di azione si intersecano, siano prese misure
appropriate per evitare la collisione tra i carichi e
gli elementi delle attrezzature di lavoro stesse;
- i lavori siano organizzati in modo tale che,
quando un lavoratore aggancia o sgancia manualmente un
carico, tali operazioni possano svolgersi con la massima
sicurezza e, in particolare, in modo che il lavoratore
ne conservi il controllo diretto o indiretto;
- tutte le operazioni di sollevamento siano
correttamente progettate nonché adeguatamente
controllate ed eseguite al fine di tutelare la sicurezza
dei lavoratori; in particolare, per un carico da
sollevare simultaneamente da due o più attrezzature di
lavoro che servono al sollevamento di carichi non
guidati, sia stabilita e applicata una procedura d'uso
per garantire il buon coordinamento degli operatori;
- qualora attrezzature di lavoro che servono al
sollevamento di carichi non guidati non possano
trattenere i carichi in caso di interruzione parziale o
totale dell'alimentazione di energia, siano prese misure
appropriate per evitare di esporre i lavoratori ai
rischi relativi; i carichi sospesi non devono rimanere
senza sorveglianza salvo il caso in cui l'accesso alla
zona di pericolo sia precluso e il carico sia stato
agganciato e sistemato con la massima sicurezza;
- allorché le condizioni meteorologiche si degradano ad un punto tale da mettere in pericolo la sicurezza di funzionamento, esponendo così i lavoratori a rischi, l'utilizzazione all'aria aperta di attrezzature di lavoro che servono al sollevamento di carichi non guidati sia sospesa e siano adottate adeguate misure di protezione per i lavoratori e, in particolare, misure che impediscano il ribaltamento dell'attrezzatura di lavoro.
- gli accessori di sollevamento siano scelti in
funzione dei carichi da movimentare, dei punti di presa,
del dispositivo di aggancio, delle condizioni
atmosferiche, nonché tenendo conto del modo e della
configurazione dell'imbracatura; le combinazioni di più
accessori di sollevamento siano contrassegnate in modo
chiaro per consentire all'utilizzatore di conoscerne le
caratteristiche qualora esse non siano scomposte dopo
l'uso; gli accessori di sollevamento siano depositati in
modo tale da non essere danneggiati o deteriorati;
- quater. Il datore di lavoro, sulla base della normativa vigente, provvede affinché le attrezzature di cui all'allegato XIV siano sottoposte a verifiche di prima installazione o di successiva installazione e a verifiche periodiche o eccezionali, di seguito denominate "verifiche", al fine di assicurarne l'installazione corretta e il buon funzionamento.
- quinquies. I risultati delle verifiche di cui al
comma 4-quater sono tenuti a disposizione dell'autorità di
vigilanza competente per un periodo di cinque anni
dall'ultima registrazione o fino alla messa fuori esercizio
dell'attrezzatura, se avviene prima. Un documento attestante
l'esecuzione dell'ultima verifica deve accompagnare le
attrezzature di lavoro ovunque queste sono utilizzate.
- Qualora le attrezzature richiedano per il loro impiego
conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai loro
rischi specifici, il datore di lavoro si assicura che:
- l'uso dell'attrezzatura di lavoro è riservato a
lavoratori all'uopo incaricati;
- in caso di riparazione, di trasformazione o manutenzione, il lavoratore interessato è qualificato in maniera specifica per svolgere tali compiti.
- l'uso dell'attrezzatura di lavoro è riservato a
lavoratori all'uopo incaricati;
Disposizioni concernenti le attrezzature di lavoro
- Le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei
lavoratori devono soddisfare alle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di tutela della sicurezza e salute
dei lavoratori stessi ad esse applicabili.
- Le modalità e le procedure tecniche delle verifiche
seguono il regime giuridico corrispondente a quello in base
al quale l'attrezzatura è stata costruita e messa in
servizio.
- Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di
concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e
dell'artigianato e della sanità, sentita la commissione
consultiva permanente stabilisce modalità e procedure
per l'effettuazione delle verifiche di cui al comma 2.
- Nell'art. 52 del decreto del Presidente della Repubblica
27 aprile 1955, n. 547, dopo il comma 2 è aggiunto, in fine,
il seguente comma: "Se ciò è appropriato e funzionale
rispetto ai pericoli dell'attrezzatura di lavoro e del tempo
di arresto normale, un'attrezzatura di lavoro deve essere
munita di un dispositivo di arresto di emergenza.".
- Nell'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica
27 aprile 1955, n. 547, dopo il comma 3 è aggiunto, in fine,
il seguente comma: "Qualora i mezzi di cui al comma 1
svolgano anche la funzione di allarme essi devono essere ben
visibili ovvero comprensibili senza possibilità di errore.".
- Nell'art. 374 del decreto del Presidente della
Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, dopo il comma 2 è
aggiunto, in fine, il seguente comma: "Ove per le
apparecchiature di cui al comma 2 è fornito il libretto di
manutenzione occorre prevedere l'aggiornamento di questo
libretto.".
- Nell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica
18 marzo 1956, n. 303, dopo il comma 2 sono aggiunti, in
fine, i seguenti commi: "Un'attrezzatura che presenta
pericoli causati da cadute o da proiezione di oggetti deve
essere munita di dispositivi appropriati di sicurezza
corrispondenti a tali pericoli. Un'attrezzatura di lavoro
che comporta pericoli dovuti ad emanazione di gas, vapori o
liquidi ovvero ad emissioni di polvere, deve essere munita
di appropriati dispositivi di ritenuta ovvero di estrazione
vicino alla fonte corrispondente a tali pericoli.".
- Le disposizioni del presente articolo entrano in vigore tre mesi dopo la pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
- bis. Il datore di lavoro adegua ai requisiti di cui all'allegato XV, entro il 30 giugno 2001, le attrezzature di lavoro indicate nel predetto allegato, già messe a disposizione dei lavoratori alla data del 5 dicembre 1998 e non soggette a norme nazionali di attuazione di direttive comunitarie concernenti disposizioni di carattere costruttivo, allorché esiste per l'attrezzatura di lavoro considerata un rischio corrispondente.
- ter. Fino a che le attrezzature di lavoro di cui al comma 8-bis non vengono adeguate il datore di lavoro adotta misure alternative che garantiscano un livello di sicurezza equivalente.
- quater. Le modifiche apportate alle macchine definite all'art. 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, a seguito dell'applicazione delle disposizioni del comma 8- bis, e quelle effettuate per migliorare le condizioni di sicurezza sempre che non comportino modifiche delle modalità di utilizzo e delle prestazioni previste dal costruttore, non configurano immissione sul mercato ai sensi dell'art. 1, comma 3, secondo periodo, del predetto decreto.
- quinquies. Il datore di lavoro adegua ai
requisiti di cui al paragrafo 2-bis dell'allegato XV le
attrezzature di lavoro già messe a disposizione dei
lavoratori alla data del 31 dicembre 1996 e non soggette a
norme nazionali di attuazione di direttive comunitarie
concernenti requisiti di sicurezza di carattere costruttivo.
- sexies. Fino a quando non siano completati gli
adeguamenti richiesti per dare attuazione alle disposizioni
del comma 8-quinquies, il datore di lavoro adotta misure
alternative che garantiscano un livello di sicurezza
equivalente.
- septies. Le modifiche apportate alle macchine definite all'articolo 1, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, a seguito dell'applicazione delle disposizioni del comma 8-quinquies, non configurano immissione sul mercato ai sensi dell'articolo 1, comma 3, secondo periodo, del predetto regolamento.
Art. 36-bis
Obblighi del datore di lavoro nell'uso di attrezzature per
lavori in quota
- Il datore di lavoro, nei casi in cui i lavori
temporanei in quota non possono essere eseguiti in
condizioni di sicurezza e in condizioni ergonomiche adeguate
a partire da un luogo adatto allo scopo, sceglie le
attrezzature di lavoro più idonee a garantire e mantenere
condizioni di lavoro sicure, in conformità ai seguenti
criteri:
- priorità alle misure di protezione collettiva
rispetto alle misure di protezione individuale;
- dimensioni delle attrezzature di lavoro
confacenti alla natura dei lavori da eseguire, alle
sollecitazioni prevedibili e ad una circolazione priva
di rischi.
- priorità alle misure di protezione collettiva
rispetto alle misure di protezione individuale;
- Il datore di lavoro sceglie il tipo più idoneo di
sistema di accesso ai posti di lavoro temporanei in quota in
rapporto alla frequenza di circolazione, al dislivello e
alla durata dell'impiego. Il sistema di accesso adottato
deve consentire l'evacuazione in caso di pericolo imminente.
Il passaggio da un sistema di accesso a piattaforme,
impalcati, passerelle e viceversa non deve comportare rischi
ulteriori di caduta.
- Il datore di lavoro dispone affinché sia utilizzata
una scala a pioli quale posto di lavoro in quota solo nei
casi in cui l'uso di altre attrezzature di lavoro
considerate più sicure non é giustificato a causa del
limitato livello di rischio e della breve durata di impiego
oppure delle caratteristiche esistenti dei siti che non può
modificare.
- Il datore di lavoro dispone affinché siano impiegati
sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi alle
quali il lavoratore é direttamente sostenuto, soltanto in
circostanze in cui, a seguito della valutazione dei rischi,
risulta che il lavoro può essere effettuato in condizioni di
sicurezza e l'impiego di un'altra attrezzatura di lavoro
considerata più sicura non é giustificato a causa della
breve durata di impiego e delle caratteristiche esistenti
dei siti che non può modificare. Lo stesso datore di lavoro
prevede l'impiego di un sedile munito di appositi accessori
in funzione dell'esito della valutazione dei rischi ed, in
particolare, della durata dei lavori e dei vincoli di
carattere ergonomico.
- Il datore di lavoro, in relazione al tipo di
attrezzature di lavoro adottate in base ai commi precedenti,
individua le misure atte a minimizzare i rischi per i
lavoratori, insiti nelle attrezzature in questione,
prevedendo, ove necessario, l'installazione di dispositivi
di protezione contro le cadute. I predetti dispositivi
devono presentare una configurazione ed una resistenza tali
da evitare o da arrestare le cadute da luoghi di lavoro in
quota e da prevenire, per quanto possibile, eventuali
lesioni dei lavoratori. I dispositivi di protezione
collettiva contro le cadute possono presentare interruzioni
soltanto nei punti in cui sono presenti scale a pioli o a
gradini.
- Il datore di lavoro nel caso in cui l'esecuzione di
un lavoro di natura particolare richiede l'eliminazione
temporanea di un dispositivo di protezione collettiva contro
le cadute, adotta misure di sicurezza equivalenti ed
efficaci. Il lavoro é eseguito previa adozione di tali
misure. Una volta terminato definitivamente o
temporaneamente detto lavoro di natura particolare, i
dispositivi di protezione collettiva contro le cadute devono
essere ripristinati.
- Il datore di lavoro effettua i lavori temporanei in
quota soltanto se le condizioni meteorologiche non mettono
in pericolo la sicurezza e la salute dei lavoratori.
Art. 36-ter
Obblighi del datore di lavoro relativi all'impiego delle scale a
pioli
- Il datore di lavoro assicura che le scale a pioli
siano sistemate in modo da garantire la loro stabilità
durante l'impiego e secondo i seguenti criteri:
- le scale a pioli portatili devono poggiare su un
supporto stabile, resistente, di dimensioni adeguate e
immobile, in modo da garantire la posizione orizzontale
dei pioli;
- le scale a pioli sospese devono essere agganciate
in modo sicuro e, ad eccezione delle scale a funi, in
maniera tale da evitare spostamenti e qualsiasi
movimento di oscillazione;
- lo scivolamento del piede delle scale a pioli
portatili, durante il loro uso, deve essere impedito con
fissaggio della parte superiore o inferiore dei
montanti, o con qualsiasi dispositivo antiscivolo, o
ricorrendo a qualsiasi altra soluzione di efficacia
equivalente;
- le scale a pioli usate per l'accesso devono
essere tali da sporgere a sufficienza oltre il livello
di accesso, a meno che altri dispositivi garantiscono
una presa sicura;
- le scale a pioli composte da più elementi
innestabili o a sfilo devono essere utilizzate in modo
da assicurare il fermo reciproco dei vari elementi;
- le scale a pioli mobili devono essere fissate
stabilmente prima di accedervi.
- le scale a pioli portatili devono poggiare su un
supporto stabile, resistente, di dimensioni adeguate e
immobile, in modo da garantire la posizione orizzontale
dei pioli;
- Il datore di lavoro assicura che le scale a pioli
siano utilizzate in modo da consentire ai lavoratori di
disporre in qualsiasi momento di un appoggio e di una presa
sicuri. In particolare il trasporto a mano di pesi su una
scala a pioli non deve precludere una presa sicura.
Art. 36-quater
Obblighi del datore di lavoro relativi all'impiego dei ponteggi
- Il datore di lavoro procede alla redazione di un
calcolo di resistenza e di stabilità e delle corrispondenti
configurazioni di impiego, se nella relazione di calcolo del
ponteggio scelto non sono disponibili specifiche
configurazioni strutturali con i relativi schemi di impiego.
- Il datore di lavoro é esonerato dall'obbligo di cui
al comma 1, se provvede all'assemblaggio del ponteggio in
conformità ai capi IV, V e VI del decreto del Presidente
della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164.
- Il datore di lavoro provvede a redigere a mezzo di
persona competente un piano di montaggio, uso e smontaggio,
in funzione della complessità del ponteggio scelto. Tale
piano può assumere la forma di un piano di applicazione
generalizzata integrato da istruzioni e progetti
particolareggiati per gli schemi speciali costituenti il
ponteggio, ed é messo a disposizione del preposto addetto
alla sorveglianza e dei lavoratori interessati.
- Il datore di lavoro assicura che:
- lo scivolamento degli elementi di appoggio di un
ponteggio é impedito tramite fissaggio su una superficie
di appoggio, o con un dispositivo antiscivolo, oppure
con qualsiasi altra soluzione di efficacia equivalente;
- i piani di posa dei predetti elementi di appoggio
hanno una capacità portante sufficiente;
- il ponteggio é stabile;
- dispositivi appropriati impediscono lo
spostamento involontario dei ponteggi su ruote durante
l'esecuzione dei lavori in quota;
- le dimensioni, la forma e la disposizione degli
impalcati di un ponteggio sono idonee alla natura del
lavoro da eseguire, adeguate ai carichi da sopportare e
tali da consentire un'esecuzione dei lavori e una
circolazione sicure;
- il montaggio degli impalcati dei ponteggi é tale
da impedire lo spostamento degli elementi componenti
durante l'uso, nonché la presenza di spazi vuoti
pericolosi fra gli elementi che costituiscono gli
impalcati e i dispositivi verticali di protezione
collettiva contro le cadute.
- lo scivolamento degli elementi di appoggio di un
ponteggio é impedito tramite fissaggio su una superficie
di appoggio, o con un dispositivo antiscivolo, oppure
con qualsiasi altra soluzione di efficacia equivalente;
- Il datore di lavoro provvede ad evidenziare le parti
di ponteggio non pronte per l'uso, in particolare durante le
operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione,
mediante segnaletica di avvertimento di pericolo generico ai
sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 493, e
delimitandole con elementi materiali che impediscono
l'accesso alla zona di pericolo.
- Il datore di lavoro assicura che i ponteggi siano
montati, smontati o trasformati sotto la sorveglianza di un
preposto e ad opera di lavoratori che hanno ricevuto una
formazione adeguata e mirata alle operazioni previste.
- La formazione di cui al comma 6 ha carattere
teorico-pratico e deve riguardare:
- la comprensione del piano di montaggio,
smontaggio o trasformazione del ponteggio;
- la sicurezza durante le operazioni di montaggio,
smontaggio o trasformazione del ponteggio con
riferimento alla legislazione vigente;
- le misure di prevenzione dei rischi di caduta di
persone o di oggetti;
- le misure di sicurezza in caso di cambiamento
delle condizioni meteorologiche pregiudizievoli alla
sicurezza del ponteggio;
- le condizioni di carico ammissibile;
- qualsiasi altro rischio che le suddette
operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione
possono comportare.
- la comprensione del piano di montaggio,
smontaggio o trasformazione del ponteggio;
- In sede di Conferenza Stato-Regioni e province
autonome sono individuati i soggetti formatori, la durata,
gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità dei corsi.
- I lavoratori che alla data di entrata in vigore del
presente decreto hanno svolto per almeno due anni attività
di montaggio smontaggio o trasformazione di ponteggi sono
tenuti a partecipare ai corsi di formazione di cui al comma
8 entro i due anni successivi alla data di entrata in vigore
del presente decreto.
- I preposti che alla data di entrata in vigore del
presente decreto hanno svolto per almeno tre anni operazioni
di montaggio, smontaggio o trasformazione di ponteggi sono
tenuti a partecipare ai corsi di formazione di cui al comma
8 entro i due anni successivi alla data di entrata in vigore
del presente decreto.
Art. 36-quinquies
Obblighi dei datori di lavoro concernenti l'impiego di sistemi
di accesso e di posizionamento mediante funi
- Il datore di lavoro impiega sistemi di accesso e di
posizionamento mediante funi in conformità ai seguenti
requisiti:
- sistema comprendente almeno due funi ancorate
separatamente, una per l'accesso, la discesa e il
sostegno (fune di lavoro) e l'altra con funzione di
dispositivo ausiliario (fune di sicurezza). é ammesso
l'uso di una fune in circostanze eccezionali in cui
l'uso di una seconda fune rende il lavoro più pericoloso
e se sono adottate misure adeguate per garantire la
sicurezza;
- lavoratori dotati di un'adeguata imbracatura di
sostegno collegata alla fune di sicurezza;
- fune di lavoro munita di meccanismi sicuri di
ascesa e discesa e dotata di un sistema autobloccante
volto a evitare la caduta nel caso in cui l'utilizzatore
perda il controllo dei propri movimenti. La fune di
sicurezza deve essere munita di un dispositivo mobile
contro le cadute che segue gli spostamenti del
lavoratore;
- attrezzi ed altri accessori utilizzati dai
lavoratori, agganciati alla loro imbracatura di sostegno
o al sedile o ad altro strumento idoneo;
- lavori programmati e sorvegliati in modo
adeguato, anche al fine di poter immediatamente
soccorrere il lavoratore in caso di necessità. Il
programma dei lavori definisce un piano di emergenza, le
tipologie operative, i dispositivi di protezione
individuale, le tecniche e le procedure operative, gli
ancoraggi, il posizionamento degli operatori, i metodi
di accesso, le squadre di lavoro e gli attrezzi di
lavoro;
- il programma di lavoro deve essere disponibile
presso i luoghi di lavoro ai fini della verifica da
parte dell'organo di vigilanza competente per territorio
di compatibilità ai criteri di cui all'articolo 36-bis,
commi 1 e 2.
- sistema comprendente almeno due funi ancorate
separatamente, una per l'accesso, la discesa e il
sostegno (fune di lavoro) e l'altra con funzione di
dispositivo ausiliario (fune di sicurezza). é ammesso
l'uso di una fune in circostanze eccezionali in cui
l'uso di una seconda fune rende il lavoro più pericoloso
e se sono adottate misure adeguate per garantire la
sicurezza;
- Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori
interessati una formazione adeguata e mirata alle operazioni
previste, in particolare in materia di procedure di
salvataggio.
- La formazione di cui al comma 2 ha carattere
teorico-pratico e deve riguardare:
- l'apprendimento delle tecniche operative e
dell'uso dei dispositivi necessari;
- l'addestramento specifico sia su strutture
naturali, sia su manufatti;
- l'utilizzo dei dispositivi di protezione
individuale, loro caratteristiche tecniche,
manutenzione, durata e conservazione;
- gli elementi di primo soccorso;
- i rischi oggettivi e le misure di prevenzione e
protezione;
- le procedure di salvataggio.
- l'apprendimento delle tecniche operative e
dell'uso dei dispositivi necessari;
- In sede di Conferenza Stato-Regioni e province
autonome saranno individuati i soggetti formatori, la
durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità dei
corsi.
- I lavoratori che alla data di entrata in vigore del
presente decreto hanno svolto per almeno 2 anni attività con
impiego di sistemi di accesso e posizionamento mediante funi
devono partecipare ai corsi di formazione di cui al comma 4
entro i due anni successivi alla data di entrata in vigore
del presente decreto.».
Informazione
- Il datore di lavoro provvede affinché per ogni
attrezzatura di lavoro a disposizione, i lavoratori
incaricati dispongano di ogni informazione e di ogni
istruzione d'uso necessaria in rapporto alla sicurezza e
relativa:
- alle condizioni di impiego delle attrezzature anche
sulla base delle conclusioni eventualmente tratte dalle
esperienze acquisite nella fase di utilizzazione delle
attrezzature di lavoro;
- alle situazioni anormali prevedibili.
- alle condizioni di impiego delle attrezzature anche
sulla base delle conclusioni eventualmente tratte dalle
esperienze acquisite nella fase di utilizzazione delle
attrezzature di lavoro;
- bis. Il datore di lavoro provvede altresì a informare
i lavoratori sui rischi cui sono esposti durante l'uso delle
attrezzature di lavoro, sulle attrezzature di lavoro
presenti nell'ambiente immediatamente circostante, anche se
da essi non usate direttamente, nonché sui cambiamenti di
tali attrezzature.
- Le informazioni e le istruzioni d'uso devono risultare comprensibili ai lavoratori interessati.
Formazione ed addestramento
- Il datore di lavoro si assicura che:
- i lavoratori incaricati di usare le attrezzature di
lavoro ricevono una formazione adeguata sull'uso delle
attrezzature di lavoro;
- i lavoratori incaricati dell'uso delle attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari di cui all'art. 35, comma 5, ricevono un addestramento adeguato e specifico che li metta in grado di usare tali attrezzature in modo idoneo e sicuro anche in relazione ai rischi causati ad altre persone.
- i lavoratori incaricati di usare le attrezzature di
lavoro ricevono una formazione adeguata sull'uso delle
attrezzature di lavoro;
Obblighi dei lavoratori
- I lavoratori si sottopongono ai programmi di formazione
o di addestramento eventualmente organizzati dal datore di
lavoro.
- I lavoratori utilizzano le attrezzature di lavoro messe
a loro disposizione conformemente all'informazione, alla
formazione ed all'addestramento ricevuti.
- I lavoratori:
- hanno cura delle attrezzature di lavoro messe a loro
disposizione;
- non vi apportano modifiche di propria iniziativa;
- segnalano immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o al preposto qualsiasi difetto od inconveniente da essi rilevato nelle attrezzature di lavoro messe a loro disposizione.
- hanno cura delle attrezzature di lavoro messe a loro
disposizione;
Uso dei dispositivi di protezione individuale
Art. 40.
Definizioni
- Si intende per dispositivo di protezione individuale
(DPI) qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e
tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o
più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la
salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o
accessorio destinato a tale scopo.
- Non sono dispositivi di protezione individuale:
- gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non
specificamente destinati a proteggere la sicurezza e la
salute del lavoratore;
- le attrezzature dei servizi di soccorso e di
salvataggio;
- le attrezzature di protezione individuale delle
forze armate, delle forze di polizia e del personale del
servizio per il mantenimento dell'ordine pubblico;
- le attrezzature di protezione individuale proprie
dei mezzi di trasporto stradali;
- i materiali sportivi;
- i materiali per l'autodifesa o per la dissuasione;
- gli apparecchi portatili per individuare e segnalare rischi e fattori nocivi.
- gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non
specificamente destinati a proteggere la sicurezza e la
salute del lavoratore;
Obbligo di uso
- I DPI devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro.
Requisiti dei DPI
- I DPI devono essere conformi alle norme di cui al
decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475.
- I DPI di cui al comma 1 devono inoltre:
- essere adeguati ai rischi da prevenire, senza
comportare di per sé un rischio maggiore;
- essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo
di lavoro;
- tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute
del lavoratore;
- poter essere adattati all'utilizzatore secondo le sue necessità.
- essere adeguati ai rischi da prevenire, senza
comportare di per sé un rischio maggiore;
- In caso di rischi multipli che richiedono l'uso simultaneo di più DPI, questi devono essere tra loro compatibili e tali da mantenere, anche nell'uso simultaneo, la propria efficacia nei confronti del rischio e dei rischi corrispondenti.
Obblighi del datore di lavoro
- Il datore di lavoro ai fini della scelta dei DPI:
- effettua l'analisi e la valutazione dei rischi che
non possono essere evitati con altri mezzi;
- individua le caratteristiche dei DPI necessarie
affinché questi siano adeguati ai rischi di cui alla
lettera a), tenendo conto delle eventuali ulteriori
fonti di rischio rappresentate dagli stessi DPI;
- valuta, sulla base delle informazioni a corredo dei
DPI fornite dal fabbricante e delle norme d'uso di cui
all'art. 45 le caratteristiche dei DPI disponibili sul
mercato e le raffronta con quelle individuate alla
lettera b);
- aggiorna la scelta ogni qualvolta intervenga una variazione significativa negli elementi di valutazione.
- effettua l'analisi e la valutazione dei rischi che
non possono essere evitati con altri mezzi;
- Il datore di lavoro, anche sulla base delle norme d'uso
di cui all'art. 45, individua le condizioni in cui un DPI
deve essere usato, specie per quanto riguarda la durata
dell'uso, in funzione di:
- entità del rischio;
- frequenza dell'esposizione al rischio; c) caratteristiche del posto di lavoro di ciascun lavoratore; d) prestazioni del DPI. 3. Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori i DPI conformi ai requisiti previsti dall'art. 42 e dal decreto di cui all'art. 45, comma 2. 4.
Il datore di lavoro:
- mantiene in efficienza i DPI e ne assicura le
condizioni d'igiene, mediante la manutenzione, le
riparazioni e le sostituzioni necessarie;
- provvede a che i DPI siano utilizzati soltanto per
gli usi previsti, salvo casi specifici ed eccezionali,
conformemente alle informazioni del fabbricante;
- fornisce istruzioni comprensibili per i lavoratori;
- destina ogni DPI ad un uso personale e, qualora le
circostanze richiedano l'uso di uno stesso DPI da parte
di più persone, prende misure adeguate affinché tale uso
non ponga alcun problema sanitario e igienico ai vari
utilizzatori;
- informa preliminarmente il lavoratore dei rischi dai
quali il DPI lo protegge;
- rende disponibile nell'azienda ovvero unità produttiva informazioni adeguate su ogni DPI; g) assicura una formazione adeguata e organizza, se necessario, uno specifico addestramento circa l'uso corretto e l'utilizzo pratico dei DPI. 5.
In ogni caso l'addestramento è indispensabile:
- per ogni DPI che, ai sensi del decreto legislativo 4
dicembre 1992, n. 475, appartenga alla terza categoria;
- per i dispositivi di protezione dell'udito.
- entità del rischio;
Obblighi dei lavoratori
- I lavoratori si sottopongono al programma di formazione
e addestramento organizzato dal datore di lavoro nei casi
ritenuti necessari ai sensi dell'art. 43, commi 4, lettera
g), e 5.
- I lavoratori utilizzano i DPI messi a loro disposizione
conformemente all'informazione e alla formazione ricevute e
all'addestramento eventualmente organizzato.
- I lavoratori:
- hanno cura dei DPI messi a loro disposizione;
- non vi apportano modifiche di propria iniziativa.
- hanno cura dei DPI messi a loro disposizione;
- Al termine dell'utilizzo i lavoratori seguono le
procedure aziendali in materia di riconsegna dei DPI.
- I lavoratori segnalano immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o al preposto qualsiasi difetto o inconveniente da essi rilevato nei DPI messi a loro disposizione.
Criteri per l'individuazione e l'uso
- Il contenuto degli allegati III, IV e V costituisce
elemento di riferimento per l'applicazione di quanto
previsto all'art. 43, commi 1 e 4.
- Il ministro del lavoro e della previdenza sociale di
concerto con il ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, sentita la commissione consultiva
permanente, tenendo conto della natura, dell'attività e dei
fattori specifici di rischio, indica:
- i criteri per l'individuazione e l'uso dei DPI;
- le circostanze e le situazioni in cui, ferme restando le priorità delle misure di protezione collettiva, si rende necessario l'impiego dei DPI.
- i criteri per l'individuazione e l'uso dei DPI;
Norma transitoria
- Fino alla data del 31 dicembre 1998 e, nel caso di
dispositivi di emergenza destinati all'autosalvataggio in
caso di evacuazione, fino al 31 dicembre 2004, possono
essere impiegati:
- i DPI commercializzati ai sensi dell'art. 15, comma
1, del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475;
- i DPI già in uso alla data di entrata in vigore del presente decreto prodotti conformemente alle normative vigenti nazionali o di altri paesi della comunità europea.
- i DPI commercializzati ai sensi dell'art. 15, comma
1, del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475;
Movimentazione manuale dei carichi
Art. 47.
Campo di applicazione
- Le norme del presente titolo si applicano alle attività
che comportano la movimentazione manuale dei carichi con i
rischi, tra l'altro, di lesioni dorso-lombari per i
lavoratori durante il lavoro.
- Si intendono per:
- movimentazione manuale dei carichi: le operazioni di
trasporto o di sostegno di un carico ad opera di uno o
più lavoratori, comprese le azioni del sollevare,
deporre, spingere, tirare, portare o spostare un carico
che, per le loro caratteristiche o in conseguenza delle
condizioni ergonomiche sfavorevoli, comportano tra
l'altro rischi di lesioni dorso-lombari;
- lesioni dorso-lombari: lesioni a carico delle strutture osteomiotendinee e nerveovascolari a livello dorso lombare.
- movimentazione manuale dei carichi: le operazioni di
trasporto o di sostegno di un carico ad opera di uno o
più lavoratori, comprese le azioni del sollevare,
deporre, spingere, tirare, portare o spostare un carico
che, per le loro caratteristiche o in conseguenza delle
condizioni ergonomiche sfavorevoli, comportano tra
l'altro rischi di lesioni dorso-lombari;
Obblighi dei datori di lavoro
- Il datore di lavoro adotta le misure organizzative
necessarie o ricorre ai mezzi appropriati, in particolare
attrezzature meccaniche, per evitare la necessità di una
movimentazione manuale dei carichi da parte dei lavoratori.
- Qualora non sia possibile evitare la movimentazione
manuale dei carichi ad opera dei lavoratori, il datore di
lavoro adotta le misure organizzative necessarie, ricorre ai
mezzi appropriati o fornisce ai lavoratori stessi i mezzi
adeguati, allo scopo di ridurre il rischio che comporta la
movimentazione manuale di detti carichi, in base
all'allegato VI.
- Nel caso in cui la necessità di una movimentazione
manuale di un carico ad opera del lavoratore non può essere
evitata, il datore di lavoro organizza i posti di lavoro in
modo che detta movimentazione sia quanto più possibile
sicura e sana.
- Nei casi di cui al comma 3 il datore di lavoro:
- valuta, se possibile, preliminarmente, le condizioni
di sicurezza e di salute connesse al lavoro in questione
e tiene conto in particolare delle caratteristiche del
carico, in base all'allegato VI;
- adotta le misure atte ad evitare o ridurre tra
l'altro i rischi di lesioni dorso-lombari, tenendo conto
in particolare dei fattori individuali di rischio, delle
caratteristiche dell'ambiente di lavoro e delle esigenze
che tale attività comporta, in base all'allegato VI;
- sottopone alla sorveglianza sanitaria di cui all'art. 16 gli addetti alle attività di cui al presente titolo.
- valuta, se possibile, preliminarmente, le condizioni
di sicurezza e di salute connesse al lavoro in questione
e tiene conto in particolare delle caratteristiche del
carico, in base all'allegato VI;
Informazione e formazione
- Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori informazioni,
in particolare per quanto riguarda:
- il peso di un carico;
- il centro di gravità o il lato più pesante nel caso
in cui il contenuto di un imballaggio abbia una
collocazione eccentrica;
- la movimentazione corretta dei carichi e i rischi che i lavoratori corrono se queste attività non vengono eseguite in maniera corretta, tenuto conto degli elementi di cui all'allegato VI.
- il peso di un carico;
- Il datore di lavoro assicura ai lavoratori una formazione adeguata, in particolare in ordine a quanto indicato al comma 1.
Protezione da agenti fisici
CAPO I
Disposizioni generali
Art. 49-bis
Campo di applicazione
- Il presente titolo determina i requisiti minimi per la protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza derivanti dall'esposizione al rumore durante il lavoro e in particolare per l'udito.
Art. 49-ter
Definizioni
- Ai fini del presente titolo si intende per:
- pressione acustica di picco (ppeak): valore massimo
della pressione acustica istantanea ponderata in
frequenza "C";
- livello di esposizione giornaliera al rumore (LEX,8h): [dB(A) riferito a 20 (micro)gPa]: valore medio, ponderato in funzione del tempo, dei livelli di esposizione al rumore per una giornata lavorativa nominale di otto ore, definito dalla norma internazionale ISO 1999: 1990 punto 3.6. Si riferisce a tutti i rumori sul lavoro, incluso il rumore impulsivo;
- livello di esposizione settimanale
al rumore (LEX,8h): valore medio, ponderato in funzione del tempo, dei livelli di esposizione giornaliera al rumore per una settimana nominale di cinque giornate lavorative di otto ore, definito dalla norma internazionale ISO 1999: 1990 punto 3.6, nota 2.
- pressione acustica di picco (ppeak): valore massimo
della pressione acustica istantanea ponderata in
frequenza "C";
Art. 49-quater
Valori limite di esposizione e valori di azione
- I valori limite di esposizione e i valori di azione, in
relazione al livello di esposizione giornaliera al rumore e
alla pressione acustica di picco, sono fissati a:
- valori limite di esposizione rispettivamente LEX,8h=
87 dB(A) e ppeak= 200 Pa (140 dB(C) riferito a 20
(micro)Pa);
- valori superiori di azione: rispettivamente LEX,8h=
85 dB(A) e ppeak= 140 Pa (137 dB(C) riferito a 20
(micro)Pa);
- valori inferiori di azione: rispettivamente LEX,8h= 80 dB(A) e ppeak= 112 Pa (135 dB(C) riferito a 20 (micro)Pa).
- valori limite di esposizione rispettivamente LEX,8h=
87 dB(A) e ppeak= 200 Pa (140 dB(C) riferito a 20
(micro)Pa);
- Laddove a causa delle caratteristiche intrinseche della
attività lavorativa l'esposizione giornaliera al rumore
varia significativamente, da una giornata di lavoro
all'altra, è possibile sostituire, ai fini dell'applicazione
dei valori limite di esposizione e dei valori di azione, il
livello di esposizione giornaliera al rumore con il livello
di esposizione settimanale a condizione che:
- il livello di esposizione settimanale al rumore,
come dimostrato da un controllo idoneo, non ecceda il
valore limite di esposizione di 87 dB(A);
- siano adottate le adeguate misure per ridurre al minimo i rischi associati a tali attività.
- il livello di esposizione settimanale al rumore,
come dimostrato da un controllo idoneo, non ecceda il
valore limite di esposizione di 87 dB(A);
CAPO II
Obblighi del datore di lavoro
Art. 49-quinquies
Valutazione del rischio
- Nell'ambito della valutazione dei rischi di cui
all'articolo 4, il datore di lavoro valuta il rumore durante
il lavoro prendendo in considerazione in particolare:
- il livello, il tipo e la durata dell'esposizione,
ivi inclusa ogni esposizione a rumore impulsivo;
- i valori limite di esposizione e i valori di azione
di cui all'articolo 49-quater;
- tutti gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei
lavoratori particolarmente sensibili al rumore;
- per quanto possibile a livello tecnico, tutti gli
effetti sulla salute e sicurezza dei lavoratori
derivanti da interazioni fra rumore e sostanze
ototossiche connesse con l'attività svolta e fra rumore
e vibrazioni;
- tutti gli effetti indiretti sulla salute e sulla
sicurezza dei lavoratori risultanti da interazioni fra
rumore e segnali di avvertimento o altri suoni che vanno
osservati al fine di ridurre il rischio di infortuni;
- le informazioni sull'emissione di rumore fornite dai
costruttori dell'attrezzatura di lavoro in conformità
alle vigenti disposizioni in materia;
- l'esistenza di attrezzature di lavoro alternative
progettate per ridurre l'emissione di rumore;
- il prolungamento del periodo di esposizione al
rumore oltre l'orario di lavoro normale, in locali di
cui è responsabile;
- le informazioni raccolte dalla sorveglianza
sanitaria, comprese, per quanto possibile, quelle
reperibili nella letteratura scientifica;
- la disponibilità di dispositivi di protezione dell'udito con adeguate caratteristiche di attenuazione.
- il livello, il tipo e la durata dell'esposizione,
ivi inclusa ogni esposizione a rumore impulsivo;
- Se, a seguito della valutazione di cui al comma 1, può
fondatamente ritenersi che i valori inferiori di azione
possono essere superati, il datore di lavoro misura i
livelli di rumore cui i lavoratori sono esposti, i cui
risultati sono riportati nel documento di valutazione.
- I metodi e le apparecchiature utilizzate sono adattati
alle condizioni prevalenti in particolare alla luce delle
caratteristiche del rumore da misurare, della durata
dell'esposizione, dei fattori ambientali e delle
caratteristiche dell'apparecchio di misurazione. I metodi
utilizzati possono includere la campionatura, purchè sia
rappresentativa dell'esposizione del lavoratore.
- I metodi e le strumentazioni rispondenti alle norme di
buona tecnica si considerano adeguati ai sensi del comma 3.
- Nell'applicare quanto previsto nel presente articolo, il
datore di lavoro tiene conto delle imprecisioni delle
misurazioni determinate secondo la prassi metrologica.
- La valutazione di cui al comma 1 individua le misure di
prevenzione e protezione necessarie ai sensi degli articoli
49-sexies, 49-septies, 49-octies e 49-nonies ed è
documentata in conformità all'articolo 4, comma 2.
- La valutazione e la misurazione di cui ai commi 1 e 2 sono programmante ed effettuate con cadenza almeno quadriennale, da personale adeguatamente qualificato nell'ambito del servizio di prevenzione e protezione di cui all'articolo 8. In ogni caso il datore di lavoro aggiorna la valutazione dei rischi in occasione di notevoli mutamenti che potrebbero averla resa superata o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne mostrino la necessità.
Art. 49-sexies
Misure di prevenzione e protezione
- Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3 il datore
di lavoro elimina i rischi alla fonte o li riduce al minimo
e, in ogni caso, a livelli non superiori ai valori limite di
esposizione, mediante le seguenti misure:
- adozione di altri metodi di lavoro che implicano una
minore esposizione al rumore;
- scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto
conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor
rumore possibile, inclusa l'eventualità di rendere
disponibili ai lavoratori attrezzature di lavoro
conformi ai requisiti di cui al titolo III, il cui
obiettivo o effetto è di limitare l'esposizione al
rumore;
- progettazione della struttura dei luoghi e dei posti
di lavoro;
- adeguata informazione e formazione sull'uso corretto
delle attrezzature di lavoro in modo da ridurre al
minimo la loro esposizione al rumore;
- adozione di misure tecniche per il contenimento:
- del rumore trasmesso per via aerea, quali
schermature, involucri o rivestimenti realizzati con
materiali fonoassorbenti;
- del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isolamento;
- del rumore trasmesso per via aerea, quali
schermature, involucri o rivestimenti realizzati con
materiali fonoassorbenti;
- opportuni programmi di manutenzione delle
attrezzature di lavoro, del luogo di lavoro e dei
sistemi sul posto di lavoro;
- riduzione del rumore mediante una migliore
organizzazione del lavoro attraverso la limitazione
della durata e dell'intensità dell'esposizione e
l'adozione di orari di lavoro appropriati, con
sufficienti periodi di riposo.<7ol>
- Se a seguito della valutazione dei rischi di cui
all'articolo 49-quinquies, risulta che i valori
superiori di azione sono oltrepassati, il datore di
lavoro elabora ed applica un programma di misure
tecniche e organizzative volte a ridurre l'esposizione
al rumore, considerando in particolare le misure di cui
al comma 1.
- I luoghi di lavoro dove i lavoratori possono essere
esposti ad un rumore al di sopra dei valori superiori di
azione sono indicati da appositi segnali. Dette aree
sono inoltre delimitate e l'accesso alle stesse è
limitato, ove ciò sia tecnicamente possibile e
giustificato dal rischio di esposizione.
- Nel caso in cui, data la natura dell'attività, il lavoratore benefici dell'utilizzo di locali di riposo messa a disposizione dal datore di lavoro, il rumore in questi locali è ridotto a un livello compatibile con il loro scopo e le loro condizioni di utilizzo.
- adozione di altri metodi di lavoro che implicano una
minore esposizione al rumore;
Art. 49-septies
Uso dei dispositivi di protezione individuali
- Il datore di lavoro, qualora i rischi derivanti dal
rumore non possono essere evitati con le misure di
prevenzione e protezione di cui all'articolo 49-sexies,
fornisce i dispositivi di protezione individuali per l'udito
conformi alle disposizioni contenute nel Titolo IV ed alle
seguenti condizioni:
- nel caso in cui l'esposizione al rumore superi i valori inferiori di azione il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori dispositivi di protezione individuale dell'udito;
- nel caso in cui l'esposizione al rumore sia pari o
al di sopra dei valori superiori di azione fa tutto il
possibile per assicurare che vengano indossati i
dispositivi di protezione individuale dell'udito;
- sceglie dispositivi di protezione individuale
dell'udito che consentono di eliminare il rischio per
l'udito o di ridurlo al minimo, previa consultazione dei
lavoratori o dei loro rappresentanti;
- verifica l'efficacia dei dispositivi di protezione individuale dell'udito.
- Il datore di lavoro tiene conto dell'attenuazione prodotta dai dispositivi di protezione individuale dell'udito indossati dal lavoratore solo ai fini di valutare il rispetto dei valori limite di esposizione.
Art. 49-octies
Misure per la limitazione dell'esposizione
- Fermo restando l'obbligo del non superamento dei valori
limite di esposizione, se, nonostante l'adozione delle
misure prese in applicazione del presente titolo, si
individuano esposizioni superiori a detti valori, il datore
di lavoro:
- adotta misure immediate per riportare l'esposizione
al di sotto dei valori limite di esposizione;
- individua le cause dell'esposizione eccessiva;
- modifica le misure di protezione e di prevenzione per evitare che la situazione si ripeta.
- adotta misure immediate per riportare l'esposizione
al di sotto dei valori limite di esposizione;
Art. 49-nonies
Informazione e formazione dei lavoratori
- Nell'ambito degli obblighi di cui agli articoli 21 e 22,
il datore di lavoro garantisce che i lavoratori esposti a
valori uguali o superiori ai valori inferiori di azione
vengano informati e formati in relazione ai rischi
provenienti dall'esposizione al rumore, con particolare
riferimento:
- alla natura di detti rischi;
- alle misure adottate in applicazione del presente
titolo volte a eliminare o ridurre al minimo il rischio
derivante dal rumore, incluse le circostanze in cui si
applicano dette misure;
- ai valori limite di esposizione e ai valori di
azione di cui all'articolo 49-quater;
- ai risultati delle valutazioni e misurazioni del
rumore effettuate in applicazione dell'articolo
49-quinquies insieme a una spiegazione del loro
significato e dei rischi potenziali;
- all'uso corretto dei dispositivi di protezione
individuale dell'udito;
- all'utilità e ai mezzi impiegati per individuare e
segnalare sintomi di danni all'udito;
- alle circostanze nelle quali i lavoratori hanno
diritto a una sorveglianza sanitaria e all'obiettivo
della stessa;
- alle procedure di lavoro sicure per ridurre al minimo l'esposizione al rumore.
- alla natura di detti rischi;
Art. 49-decies
Sorveglianza sanitaria
- Il datore di lavoro sottopone alla sorveglianza
sanitaria di cui all'articolo 16, i lavoratori la cui
esposizione al rumore eccede i valori superiori di azione.
- La sorveglianza sanitaria di cui al comma 1 è estesa ai
lavoratori esposti a livelli superiori ai valori inferiori
di azione, su loro richiesta o qualora il medico competente
ne conferma l'opportunità.
- Nel caso in cui la sorveglianza sanitaria riveli, in un
lavoratore, l'esistenza di anomalie imputabili ad
esposizione a rumore, il medico competente ne informa il
datore di lavoro ed il lavoratore.
- Nei casi di cui al comma 3 il datore di lavoro:
- riesamina la valutazione del rischio effettuata a
norma dell'articolo 49-quinquies;
- riesamina le misure volte a eliminare o ridurre i
rischi a norma degli articoli 49-sexies e 49-septies;
- tiene conto del parere del medico competente
nell'attuazione delle misure necessarie per eliminare o
ridurre il rischio;
- adotta le misure affinchè sia riesaminato lo stato di salute di tutti gli altri lavoratori che hanno subito un'esposizione analoga.
- riesamina la valutazione del rischio effettuata a
norma dell'articolo 49-quinquies;
Art. 49-undecies
Deroghe
- Il datore di lavoro può richiedere deroghe all'uso dei
dispositivi di protezione individuale e al rispetto del
valore limite di esposizione, quando, per la natura del
lavoro, l'utilizzazione completa ed appropriata di tali
dispositivi potrebbe comportare rischi per la salute e
sicurezza dei lavoratori maggiori rispetto a quanto
accadrebbe senza la loro utilizzazione.
- Le deroghe di cui al comma 1 sono concesse, sentite le
parti sociali, dall'organo di vigilanza territorialmente
competente che provvede anche a darne comunicazione,
specificando le ragioni e le circostanze che hanno
consentito la concessione della deroga stessa, al Ministero
del lavoro e delle politiche sociali. Tali deroghe sono
riesaminate ogni quattro anni e sono abrogate non appena le
circostanze che le hanno giustificate cessano di sussistere.
- La concessione delle deroghe di cui al comma 2 è
condizionata dalla intensificazione della sorveglianza
sanitaria e da condizioni che garantiscano, tenuto conto
delle particolari circostanze, che i rischi derivanti siano
ridotti al minimo. Il datore di lavoro assicura
l'intensificazione della sorveglianza sanitaria ed il
rispetto delle condizioni indicate nelle deroghe.
- Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali trasmette ogni quattro anni alla Commissione dell'Unione europea un prospetto globale e motivato delle deroghe concesse ai sensi del presente articolo.
Art. 49-duodecies
Linee guida
- La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le parti sociali, entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente titolo, elaborano le linee guida per l'applicazione del presente capo nei settori della musica e delle attività ricreative.
TITOLO VI
Uso di attrezzature munite di videoterminali
Art. 50.
Campo di applicazione
- Le norme del presente titolo si applicano alle attività
lavorative che comportano l'uso di attrezzature munite di
videoterminali.
- Le norme del presente titolo non si applicano ai
lavoratori addetti:
- ai posti di guida di veicoli o macchine;
- ai sistemi informatici montati a bordo di un mezzo
di trasporto;
- ai sistemi informatici destinati in modo prioritario
all'utilizzazione da parte del pubblico;
- ai sistemi denominati "portatili" ove non siano
oggetto di utilizzazione prolungata in un posto di
lavoro;
- alle macchine calcolatrici, ai registratori di cassa
e a tutte le attrezzature munite di un piccolo
dispositivo di visualizzazione dei dati o delle misure,
necessario all'uso diretto di tale attrezzatura;
- alle macchine di videoscrittura senza schermo separato.
- ai posti di guida di veicoli o macchine;
D e f i n i z i o n i
- Ai fini del presente titolo si intende per:
- videoterminale: uno schermo alfanumerico o grafico a
prescindere dal tipo di procedimento di visualizzazione
utilizzato;
- posto di lavoro: l'insieme che comprende le
attrezzature munite di videoterminale, eventualmente con
tastiera ovvero altro sistema di immissione dati, ovvero
software per l'interfaccia uomo-macchina, gli accessori
opzionali, le apparecchiature connesse, comprendenti
l'unità a dischi. Il telefono, il modem, la stampante,
il supporto per i documenti, la sedia, il piano di
lavoro, nonché l'ambiente di lavoro immediatamente
circostante;
- lavoratore: il lavoratore che utilizza un'attrezzatura munita di videoterminali, in modo sistematico o abituale, per venti ore settimanali, dedotte le interruzioni di cui all'articolo 54.
- videoterminale: uno schermo alfanumerico o grafico a
prescindere dal tipo di procedimento di visualizzazione
utilizzato;
Obblighi del datore di lavoro
- Il datore di lavoro, all'atto della valutazione del
rischio di cui all'art. 4, comma 1, analizza i posti di
lavoro con particolare riguardo:
- ai rischi per la vista e per gli occhi;
- ai problemi legati alla postura ed all'affaticamento
fisico o mentale;
- alle condizioni ergonomiche e di igiene ambientale.
- ai rischi per la vista e per gli occhi;
- Il datore di lavoro adotta le misure appropriate per ovviare ai rischi riscontrati in base alle valutazioni di cui al comma 1, tenendo conto della somma ovvero della combinazione della incidenza dei rischi riscontrati.
Organizzazione del lavoro
- Il datore di lavoro assegna le mansioni e i compiti lavorativi comportanti l'uso dei videoterminali anche secondo una distribuzione del lavoro che consente di evitare il più possibile la ripetitività e la monotonia delle operazioni.
Svolgimento quotidiano del lavoro
- Il lavoratore, qualora svolga la sua attività per almeno
quattro ore consecutive, ha diritto ad una interruzione
della sua attività mediante pause ovvero cambiamento di
attività.
- Le modalità di tali interruzioni sono stabilite dalla
contrattazione collettiva anche aziendale.
- In assenza di una disposizione contrattuale riguardante
l'interruzione di cui al comma 1, il lavoratore comunque ha
diritto ad una pausa di quindici minuti ogni centoventi
minuti di applicazione continuativa al videoterminale.
- Le modalità e la durata delle interruzioni possono
essere stabilite temporaneamente a livello individuale ove
il medico competente ne evidenzi la necessità.
- É comunque esclusa la cumulabilità delle interruzioni
all'inizio ed al termine dell'orario di lavoro.
- Nel computo dei tempi di interruzione non sono compresi
i tempi di attesa della risposta da parte del sistema
elettronico, che sono considerati, a tutti gli effetti,
tempo di lavoro, ove il lavoratore non possa abbandonare il
posto di lavoro.
- La pausa é considerata a tutti gli effetti parte integrante dell'orario di lavoro e, come tale, non é riassorbibile all'interno di accordi che prevedono la riduzione dell'orario complessivo di lavoro.
Sorveglianza sanitaria
- I lavoratori prima di essere addetti alle attività di
cui al presente titolo, sono sottoposti ad una visita medica
per evidenziare eventuali malformazioni strutturali e ad un
esame degli occhi e della vista effettuati dal medico
competente. Qualora l'esito della visita medica ne evidenzi
la necessità, il lavoratore è sottoposto ad esami
specialistici.
- In base alle risultanze degli accertamenti di cui al
comma 1 i lavoratori vengono classificati in:
- idonei, con o senza prescrizioni;
- non idonei.
- I lavoratori sono sottoposti a sorveglianza sanitaria, ai sensi dell'articolo 16.
- bis. Le visite di controllo sono effettuate con le modalità di cui ai commi 1 e 2.
- ter. La periodicità delle visite di controllo, fatti
salvi i casi particolari che richiedono una frequenza
diversa stabilita dal medico competente, è biennale per i
lavoratori classificati come idonei con prescrizioni e per i
lavoratori che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di
età; quinquennale negli altri casi.
- Il lavoratore è sottoposto a controllo oftalmologico
a sua richiesta, ogni qualvolta sospetti una sopravvenuta
alterazione della funzione visiva, confermata dal medico
competente, oppure ogniqualvolta l'esito della visita di cui
ai commi 1 e 3 ne evidenzi la necessità.
- Il datore di lavoro fornisce, a sue spese, ai lavoratori i dispositivi speciali di correzione, in funzione dell'attività svolta, qualora i risultati degli esami di cui ai commi 1, 3-ter e 4 ne evidenzino la necessità e non sia possibile utilizzare i dispositivi normali di correzione.
Informazione e formazione
- Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori informazioni,
in particolare per quanto riguarda:
- le misure applicabili al posto di lavoro, in base
all'analisi dello stesso di cui all'art. 52;
- le modalità di svolgimento dell'attività;
- la protezione degli occhi e della vista.
- le misure applicabili al posto di lavoro, in base
all'analisi dello stesso di cui all'art. 52;
- Il datore di lavoro assicura ai lavoratori una
formazione adeguata in particolare in ordine a quanto
indicato al comma 1.
- Il ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il ministro della sanità, stabilisce con decreto una guida d'uso dei videoterminali.
Consultazione e partecipazione
- Il datore di lavoro informa preventivamente i lavoratori e il rappresentante per la sicurezza dei cambiamenti tecnologici che comportano mutamenti nell'organizzazione del lavoro, in riferimento alle attività di cui al presente titolo.
Adeguamento alle norme
- I posti di lavoro dei lavoratori di cui all'art. 51, comma 1, lettera c), devono essere conformi alle prescrizioni minime di cui all'allegato VII.
Caratteristiche tecniche
- Con decreto dei ministri del lavoro e della previdenza sociale, della sanità e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la commissione consultiva permanente, sono disposti, anche in recepimento di direttive comunitarie, gli adattamenti di carattere tecnico all'allegato VII in funzione del progresso tecnico, della evoluzione delle normative e specifiche internazionali oppure delle conoscenze nel settore delle attrezzature dotate di videoterminali.
Protezione dei lavoratori contro i rischi connessi all'esposizione ad amianto
CAPO I
Disposizioni generali
Art. 59-bis
Campo di applicazione
- Fermo restando quanto previsto dalla legge 27 marzo 1992, n. 257, le norme del presente titolo si applicano alle rimanenti attività lavorative che possono comportare, per i lavoratori, il rischio di esposizione ad amianto, quali manutenzione, rimozione dell'amianto o dei materiali contenenti amianto, smaltimento e trattamento dei relativi rifiuti, nonchè bonifica delle aree interessate.
Art. 59-ter
Definizioni
- Ai fini del presente titolo il termine amianto designa i
seguenti silicati fibrosi:
- l'actinolite d'amianto, n. CAS 77536-66-4;
- la grunerite d'amianto (amosite), n. CAS 12172-73-5;
- l'antofillite d'amianto, n. CAS 77536-67-5;
- il crisotilo, n. CAS 12001-29-5;
- la crocidolite, n. CAS 12001-28-4;
- la tremolite d'amianto, n. CAS 77536-68-6.
- l'actinolite d'amianto, n. CAS 77536-66-4;
CAPO II
Obblighi del datore di lavoro
Art. 59-quater
Individuazione della presenza di amianto
- Prima di intraprendere lavori di demolizione o di
manutenzione, il datore di lavoro adotta, anche chiedendo
informazioni ai proprietari dei locali, ogni misura
necessaria volta ad individuare la presenza di materiali a
potenziale contenuto d'amianto.
- Se vi è il minimo dubbio sulla presenza di amianto in un materiale o in una costruzione, applica le disposizioni previste dal presente titolo.
Art. 59-quinquies
Valutazione del rischio
- Nella valutazione di cui all'articolo 4, il datore di
lavoro valuta i rischi dovuti alla polvere proveniente
dall'amianto e dai materiali contenenti amianto, al fine di
stabilire la natura e il grado dell'esposizione e le misure
preventive e protettive da attuare.
- Nei casi di esposizioni sporadiche e di debole intensità
e a condizione che risulti chiaramente dalla valutazione dei
rischi di cui al comma 1 che il valore limite di esposizione
all'amianto non è superato nell'aria dell'ambiente di
lavoro, non si applicano gli articoli 59-sexies,
59-quinquiesdecies e 59-sexiesdecies, comma 2, nelle
seguenti attività:
- brevi attività non continuative di manutenzione durante
le quali il lavoro viene effettuato solo su materiali
non friabili;
- rimozione senza deterioramento di materiali non degradati in cui le
fibre di amianto sono fermamente legate ad una matrice;
- incapsulamento e confinamento di materiali
contenenti amianto che si trovano in buono stato;
- sorveglianza e controllo dell'aria e prelievo dei campioni ai fini dell'individuazione della presenza di amianto in un determinato materiale.
- rimozione senza deterioramento di materiali non degradati in cui le
fibre di amianto sono fermamente legate ad una matrice;
Art. 59-sexies
Notifica
- Prima dell'inizio dei lavori di cui all'articolo 59-bis,
il datore di lavoro presenta una notifica all'organo di
vigilanza competente per territorio.
- La notifica di cui al comma l comprende almeno una
descrizione sintetica dei seguenti elementi:
- ubicazione del cantiere;
- tipi e quantitativi di amianto manipolati;
- attività e procedimenti applicati;
- numero di lavoratori interessati;
- data di inizio dei lavori e relativa durata;
- misure adottate per limitare l'esposizione dei lavoratori all'amianto.
- ubicazione del cantiere;
- Il datore di lavoro provvede affinchè i lavoratori o i
loro rappresentanti abbiano accesso, a richiesta, alla
documentazione oggetto della notifica di cui ai commi 1 e 2.
- Il datore di lavoro, ogni qualvolta una modifica delle condizioni di lavoro può comportare un aumento significativo dell'esposizione alla polvere proveniente dall'amianto o da materiali contenenti amianto, effettua una nuova notifica.
Art. 59-septies
Misure di prevenzione e protezione
- In tutte le attività di cui all'articolo 59-bis,
l'esposizione dei lavoratori alla polvere proveniente
dall'amianto o dai materiali contenenti amianto nel luogo di
lavoro deve essere ridotta al minimo e, in ogni caso, al di
sotto del valore limite fissato nell'articolo 59-decies, in
particolare mediante le seguenti misure:
- il numero dei lavoratori esposti o che possono
essere esposti alla polvere proveniente dall'amianto o
da materiali contenenti amianto deve essere limitato al
numero più basso possibile;
- i processi lavorativi devono essere concepiti in
modo da evitare di produrre polvere di amianto o, se ciò
non è possibile, da evitare emissione di polvere di
amianto nell'aria;
- tutti i locali e le attrezzature per il trattamento
dell'amianto devono poter essere sottoposti a regolare
pulizia e manutenzione;
- l'amianto o i materiali che rilasciano polvere di
amianto o che contengono amianto devono essere stoccati
e trasportati in appositi imballaggi chiusi;
- i rifiuti devono essere raccolti e rimossi dal luogo di lavoro il più presto possibile in appropriati imballaggi chiusi su cui sarà apposta un'etichettatura indicante che contengono amianto. Detti rifiuti devono essere successivamente trattati ai sensi della vigente normativa in materia di rifiuti pericolosi.
- il numero dei lavoratori esposti o che possono
essere esposti alla polvere proveniente dall'amianto o
da materiali contenenti amianto deve essere limitato al
numero più basso possibile;
Art. 59-octies
Misure igieniche
- Fermo restando quanto previsto dall'articolo
59-quinquies, comma 2, per tutte le attività di cui
all'articolo 59-bis, il datore di lavoro adotta le misure
appropriate affinchè:
a) i luoghi in cui si svolgono tali attività siano:
- chiaramente delimitati e contrassegnati da appositi
cartelli;
- accessibili esclusivamente ai lavoratori che vi
debbano accedere a motivo del loro lavoro o della loro
funzione;
- oggetto del divieto di fumare;
- chiaramente delimitati e contrassegnati da appositi
cartelli;
- siano predisposte aree speciali che consentano ai
lavoratori di mangiare e bere senza rischio di
contaminazione da polvere di amianto;
- siano messi a disposizione dei lavoratori adeguati
indumenti di lavoro o adeguati dispositivi di protezione
individuale;
- detti indumenti di lavoro o protettivi restino
all'interno dell'impresa. Essi possono essere trasportati
all'esterno solo per il lavaggio in lavanderie attrezzate
per questo tipo di operazioni, in contenitori chiusi,
qualora l'impresa stessa non vi provveda o in caso di
utilizzazione di indumenti monouso per lo smaltimento
secondo le vigenti disposizioni;
- gli indumenti di lavoro o protettivi siano riposti in un
luogo separato da quello destinato agli abiti civili;
- i lavoratori possano disporre di impianti sanitari
adeguati, provvisti di docce, in caso di operazioni in
ambienti polverosi;
- l'equipaggiamento protettivo sia custodito in locali a tale scopo destinati e controllato e pulito dopo ogni utilizzazione; siano prese misure per riparare o sostituire l'equipaggiamento difettoso prima di ogni utilizzazione.
Art. 59-nonies
Controllo dell'esposizione
- Al fine di garantire il rispetto del valore limite
fissato all'articolo 59-decies e in funzione dei risultati
della valutazione iniziale dei rischi, il datore di lavoro
effettua periodicamente la misurazione della concentrazione
di fibre di amianto nell'aria del luogo di lavoro. I
risultati delle misure sono riportati nel documento di
valutazione dei rischi.
- Il campionamento deve essere rappresentativo
dell'esposizione personale del lavoratore alla polvere
proveniente dall'amianto o dai materiali contenenti amianto.
- I campionamenti sono effettuati previa consultazione dei
lavoratori ovvero dei loro rappresentanti.
- Il prelievo dei campioni deve essere effettuato da
personale in possesso di idonee qualifiche nell'ambito del
servizio di cui all'articolo 8. I campioni prelevati sono
successivamente analizzati ai sensi del decreto del Ministro
della sanità in data 14 maggio 1996, pubblicato nel
supplemento ordinario n. 178 alla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 251 del 25 ottobre 1996.
- La durata dei campionamenti deve essere tale da
consentire di stabilire un'esposizione rappresentativa, per
un periodo di riferimento di otto ore tramite misurazioni o
calcoli ponderati nel tempo.
- Il conteggio delle fibre di amianto è effettuato di
preferenza tramite microscopia a contrasto di fase,
applicando il metodo raccomandato dall'OMS (Organizzazione
mondiale della sanità) nel 1997 o qualsiasi altro metodo che
offra risultati equivalenti.
- Ai fini della misurazione dell'amianto nell'aria, di cui al comma 1, si prendono in considerazione unicamente le fibre che abbiano una lunghezza superiore a cinque micrometri e una larghezza inferiore a tre micrometri e il cui rapporto lunghezza/larghezza sia superiore a 3:1.
Art. 59-decies
Valore limite
- Il valore limite di esposizione per l'amianto è fissato
a 0,1 fibre per centimetro cubo di aria, misurato come media
ponderata nel tempo di riferimento di otto ore. I datori di
lavoro provvedono affinchè nessun lavoratore sia esposto a
una concentrazione di amianto nell'aria superiore al valore
limite.
- Quando il valore limite fissato al comma 1 viene
superato, il datore di lavoro individua le cause del
superamento e adotta il più presto possibile le misure
appropriate per ovviare alla situazione. Il lavoro può
proseguire nella zona interessata solo se vengono prese
misure adeguate per la protezione dei lavoratori
interessati.
- Per verificare l'efficacia delle misure di cui al comma
2, il datore di lavoro procede immediatamente ad una nuova
determinazione della concentrazione di fibre di amianto
nell'aria.
- In ogni caso, se l'esposizione non può essere ridotta
con altri mezzi e per rispettare il valore limite è
necessario l'uso di un dispositivo di protezione individuale
delle vie respiratorie; tale uso non può essere permanente e
la sua durata, per ogni lavoratore, deve essere limitata al
minimo strettamente necessario.
- Nell'ipotesi di cui al comma 4, il datore di lavoro, previa consultazione con i lavoratori o i loro rappresentanti, assicura i periodi di riposo necessari, in funzione dell'impegno fisico e delle condizioni climatiche.
Art. 59-undecies
Operazioni lavorative particolari
- Nel caso di determinate operazioni lavorative in cui,
nonostante l'adozione di misure tecniche preventive per
limitare la concentrazione di amianto nell'aria, è
prevedibile che l'esposizione dei lavoratori superi il
valore limite di cui all'articolo 59-decies, il datore di
lavoro adotta adeguate misure per la protezione dei
lavoratori addetti, ed in particolare le seguenti:
- fornisce ai lavoratori un adeguato dispositivo di
protezione delle vie respiratorie e altri dispositivi di
protezione individuali e ne esige l'uso durante tali
lavori;
- provvede all'affissione di cartelli per segnalare
che si prevede il superamento del valore limite di
esposizione;
- adotta le misure necessarie per impedire la
dispersione della polvere al di fuori dei locali o
luoghi di lavoro;
- consulta i lavoratori o i loro rappresentanti di cui all'articolo 18 sulle misure da adottare prima di procedere a tali attività.
- fornisce ai lavoratori un adeguato dispositivo di
protezione delle vie respiratorie e altri dispositivi di
protezione individuali e ne esige l'uso durante tali
lavori;
Art. 59-duodecies
Lavori di demolizione o rimozione dell'amianto
- I lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto
possono essere effettuati solo da imprese rispondenti ai
requisiti di cui all'articolo 30, comma 4, del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.
- Il datore di lavoro, prima dell'inizio di lavori di
demolizione o di rimozione dell'amianto o di materiali
contenenti amianto da edifici, strutture, apparecchi e
impianti, nonchè dai mezzi di trasporto, predispone un piano
di lavoro.
- Il piano di cui al comma 2 prevede le misure necessarie
per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori sul
luogo di lavoro e la protezione dell'ambiente esterno.
- Il piano, in particolare, prevede e contiene
informazioni sui seguenti punti:
- rimozione dell'amianto o dei materiali contenenti
amianto prima dell'applicazione delle tecniche di
demolizione, a meno che tale rimozione non possa
costituire per i lavoratori un rischio maggiore di
quello rappresentato dal fatto che l'amianto o i
materiali contenenti amianto vengano lasciati sul posto;
- fornitura ai lavoratori dei dispositivi di
protezione individuale;
- verifica dell'assenza di rischi dovuti
all'esposizione all'amianto sul luogo di lavoro, al
termine dei lavori di demolizione o di rimozione
dell'amianto;
- adeguate misure per la protezione e la
decontaminazione del personale incaricato dei lavori;
- adeguate misure per la protezione dei terzi e per la
raccolta e lo smaltimento dei materiali;
- adozione, nel caso in cui sia previsto il
superamento dei valori limite di cui all'articolo
59-decies, delle misure di cui all'articolo 59-undecies,
adattandole alle particolari esigenze del lavoro
specifico;
- natura dei lavori e loro durata presumibile;
- luogo ove i lavori verranno effettuati;
- tecniche lavorative adottate per la rimozione
dell'amianto;
- caratteristiche delle attrezzature o dispositivi che si intendono utilizzare per attuare quanto previsto dalla lettera d) ed e).
- rimozione dell'amianto o dei materiali contenenti
amianto prima dell'applicazione delle tecniche di
demolizione, a meno che tale rimozione non possa
costituire per i lavoratori un rischio maggiore di
quello rappresentato dal fatto che l'amianto o i
materiali contenenti amianto vengano lasciati sul posto;
- Copia del piano di lavoro è inviata all'organo di
vigilanza, almeno trenta giorni prima dell'inizio dei
lavori.
- L'invio della documentazione di cui al comma 5
sostituisce gli adempimenti di cui all'articolo 59-sexies.
- Il datore di lavoro provvede affinchè i lavoratori o i loro rappresentanti abbiano accesso alla documentazione di cui al comma 4.
Art. 59-terdecies
Informazione dei lavoratori
- Fermo restando quanto previsto dall'articolo 21, il
datore di lavoro fornisce ai lavoratori, prima che essi
siano adibiti ad attività comportanti esposizione ad
amianto, nonchè ai loro rappresentanti, informazioni su:
- i rischi per la salute dovuti all'esposizione alla
polvere proveniente dall'amianto o dai materiali
contenenti amianto;
- le specifiche norme igieniche da osservare, ivi
compresa la necessità di non fumare;
- le modalità di pulitura e di uso degli indumenti
protettivi e dei dispositivi di protezione individuale;
- le misure di precauzione particolari da prendere nel
ridurre al minimo l'esposizione;
- l'esistenza del valore limite di cui all'articolo 59-decies e la necessità del monitoraggio ambientale.
- i rischi per la salute dovuti all'esposizione alla
polvere proveniente dall'amianto o dai materiali
contenenti amianto;
- Oltre a quanto previsto al comma 1, qualora dai risultati delle misurazioni della concentrazione di amianto nell'aria emergano valori superiori al valore limite fissato dall'articolo 59-decies, il datore di lavoro informa il più presto possibile i lavoratori interessati e i loro rappresentanti del superamento e delle cause dello stesso e li consulta sulle misure da adottare o, in caso d'urgenza, li informa delle misure adottate.
Art. 59-quaterdecies
Formazione dei lavoratori
- Fermo restando quanto previsto dall'articolo 22, il
datore di lavoro assicura che tutti i lavoratori esposti o
potenzialmente esposti a polveri contenenti amianto ricevano
una formazione sufficiente ed adeguata, ad intervalli
regolari.
- Il contenuto della formazione deve essere facilmente
comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di
acquisire le conoscenze e le competenze necessarie in
materia di prevenzione e di sicurezza, in particolare per
quanto riguarda:
- le proprietà dell'amianto e i suoi effetti sulla
salute, incluso l'effetto sinergico del tabagismo;
- i tipi di prodotti o materiali che possono contenere
amianto;
- le operazioni che possono comportare un'esposizione
all'amianto e l'importanza dei controlli preventivi per
ridurre al minimo tale esposizione;
- le procedure di lavoro sicure, i controlli e le
attrezzature di protezione;
- la funzione, la scelta, la selezione, i limiti e la
corretta utilizzazione dei dispositivi di protezione
delle vie respiratorie;
- le procedure di emergenza;
- le procedure di decontaminazione;
- l'eliminazione dei rifiuti;
- la necessità della sorveglianza medica.
- le proprietà dell'amianto e i suoi effetti sulla
salute, incluso l'effetto sinergico del tabagismo;
- Possono essere addetti alla rimozione e smaltimento dell'amianto e alla bonifica delle aree interessate i lavoratori che abbiano frequentato i corsi di formazione professionale di cui all'articolo 10, comma 2, lettera h), della legge 27 marzo 1992, n. 257.
Art. 59-quinquiesdecies
Sorveglianza sanitaria
- Fermo restando l'articolo 59-quinquies, comma 2, i
lavoratori esposti ad amianto sono sottoposti alla
sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 16.
- La sorveglianza sanitaria viene effettuata:
- prima di adibire il lavoratore alla mansione che
comporta esposizione;
- periodicamente, almeno una volta ogni tre anni o con
periodicità fissata dal medico competente con adeguata
motivazione riportata nella cartella sanitaria, in
funzione della valutazione del rischio e dei risultati
della sorveglianza medica;
- all'atto della cessazione dell'attività comportante
esposizione, per tutto il tempo ritenuto opportuno dal
medico competente;
- all'atto della cessazione del rapporto di lavoro ove coincidente con la cessazione dell'esposizione all'amianto. In tale occasione il medico competente deve fornire al lavoratore le eventuali indicazioni relative alle prescrizioni mediche da osservare ed all'opportunità di sottoporsi a successivi accertamenti.
- prima di adibire il lavoratore alla mansione che
comporta esposizione;
- Gli accertamenti sanitari devono comprendere almeno
l'anamnesi individuale, l'esame clinico generale ed in
particolare del torace, nonchè esami della funzione
respiratoria.
- Il medico competente, sulla base dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche e dello stato di salute del lavoratore, valuta l'opportunità di effettuare altri esami quali la citologia dell'espettorato, l'esame radiografico del torace o la tomodensitometria.
Art. 59-sexiesdecies
Registro di esposizione e cartelle sanitarie e di rischio
- Il medico competente, per ciascuno dei lavoratori di cui
all'articolo 59-quinquiesdecies, provvede ad istituire e
aggiornare una cartella sanitaria e di rischio, secondo
quanto previsto dall'articolo 17, comma 1, lettera d). Il
datore di lavoro, per il tramite del servizio di prevenzione
e protezione, comunica al medico competente i valori di
esposizione individuali, al fine del loro inserimento nella
cartella sanitaria e di rischio.
- Oltre a quanto previsto al comma 1, il datore di lavoro,
iscrive i lavoratori esposti nel registro di cui
all'articolo 70, comma 1.
- Il datore di lavoro, su richiesta, fornisce agli organi
di vigilanza e all'ISPESL copia dei documenti di cui ai
commi 1 e 2.
- Il datore di lavoro, in caso di cessione del rapporto di
lavoro, trasmette all'ISPESL la cartella sanitaria e di
rischio del lavoratore interessato, unitamente alle
annotazioni individuali contenute nel registro di cui al
comma 2.
- L'ISPESL provvede a conservare i documenti di cui al comma 4 per un periodo di quaranta anni dalla cessazione dell'esposizione.
Art. 59-septiesdecies
Mesoteliomi
- Nei casi accertati di mesotelioma asbesto-correlati, trovano applicazione le disposizioni contenute nell'articolo 71, con la costituzione di un apposito registro nazionale presso l'ISPESL.
TITOLO VII
Protezione da agenti cancerogeni mutageni
CAPO I
Disposizioni generali
Art. 60. (note)
Campo di applicazione
- Le norme del presente titolo si applicano a tutte le
attività nelle quali i lavoratori sono o possono essere
esposti ad agenti cancerogeni o mutageni a causa
della loro attività lavorativa.
- Le norme del presente titolo non si applicano alle
attività disciplinate dal decreto legislativo 15 agosto
1991, n. 277, capo III.
- Il presente titolo non si applica ai lavoratori esposti soltanto alle radiazioni previste dal trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica.
Art. 60-bis
(A seguito delle modifiche introdotte dall'errata-corrige e dall'avviso di rettifica relativi al D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 25 (in G.U. 9/4/2002, n. 83) il presente articolo viene rinominato come art. 72-bis).
Art. 60-ter
(A seguito delle modifiche introdotte dall'errata-corrige e
dall'avviso di rettifica relativi al D.Lgs. 2 febbraio 2002, n.
25 (in G.U. 9/4/2002, n. 83) il presente articolo viene
rinominato come art. 72-ter).
(A seguito delle modifiche introdotte dall'errata-corrige e dall'avviso di rettifica relativi al D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 25 (in G.U. 9/4/2002, n. 83) il presente articolo viene rinominato come art. 72-quater).
Art. 60-quinquies
(A seguito delle modifiche introdotte dall'errata-corrige e
dall'avviso di rettifica relativi al D.Lgs. 2 febbraio 2002, n.
25 (in G.U. 9/4/2002, n. 83) il presente articolo viene
rinominato come art. 72-quinquies).
(A seguito delle modifiche introdotte dall'errata-corrige e dall'avviso di rettifica relativi al D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 25 (in G.U. 9/4/2002, n. 83) il presente articolo viene rinominato come art. 72-sexies).
Art. 60-septies
(A seguito delle modifiche introdotte dall'errata-corrige e
dall'avviso di rettifica relativi al D.Lgs. 2 febbraio 2002, n.
25 (in G.U. 9/4/2002, n. 83) il presente articolo viene
rinominato come art. 72-septies).
(A seguito delle modifiche introdotte dall'errata-corrige e dall'avviso di rettifica relativi al D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 25 (in G.U. 9/4/2002, n. 83) il presente articolo viene rinominato come art. 72-octies).
Art. 60-novies
(A seguito delle modifiche introdotte dall'errata-corrige e
dall'avviso di rettifica relativi al D.Lgs. 2 febbraio 2002, n.
25 (in G.U. 9/4/2002, n. 83) il presente articolo viene
rinominato come art. 72-novies).
(A seguito delle modifiche introdotte dall'errata-corrige e dall'avviso di rettifica relativi al D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 25 (in G.U. 9/4/2002, n. 83) il presente articolo viene rinominato come art. 72-decies).
Art. 60-undecies
(A seguito delle modifiche introdotte dall'errata-corrige e
dall'avviso di rettifica relativi al D.Lgs. 2 febbraio 2002, n.
25 (in G.U. 9/4/2002, n. 83) il presente articolo viene
rinominato come art. 72-undecies).
(A seguito delle modifiche introdotte dall'errata-corrige e dall'avviso di rettifica relativi al D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 25 (in G.U. 9/4/2002, n. 83) il presente articolo viene rinominato come art. 72-duodecies).
Art. 60-terdecies
(A seguito delle modifiche introdotte dall'errata-corrige e
dall'avviso di rettifica relativi al D.Lgs. 2 febbraio 2002, n.
25 (in G.U. 9/4/2002, n. 83) il presente articolo viene
rinominato come art. 72-terdecies).
Definizioni
- Agli effetti del presente decreto si intende per:
- agente cancerogeno:
- una sostanza che risponde ai criteri relativi
alla classificazione quali categorie cancerogene 1 o
2, stabiliti ai sensi del decreto legislativo 3
febbraio 1997, n. 52, e successive modificazioni;
- un preparato contenente una o più sostanze di
cui al punto 1), quando la concentrazione di una o
più delle singole sostanze risponde ai requisiti
relativi ai limiti di concentrazione per la
classificazione di un preparato nelle categorie
cancerogene 1 o 2 in base ai criteri stabiliti dai
decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52, e 16
luglio 1998, n. 285;
- una sostanza, un preparato o un processo di cui all'allegato VIII, nonché una sostanza od un preparato emessi durante un processo previsto dall'allegato VIII;
- una sostanza che risponde ai criteri relativi
alla classificazione quali categorie cancerogene 1 o
2, stabiliti ai sensi del decreto legislativo 3
febbraio 1997, n. 52, e successive modificazioni;
- agente mutageno:
- una sostanza che risponde ai criteri relativi
alla classificazione nelle categorie mutagene 1 o 2,
stabiliti dal decreto legislativo 3 febbraio 1997,
n. 52, e successive modificazioni;
- un preparato contenente una o più sostanze di cui al punto 1), quando la concentrazione di una o più delle singole sostanze risponde ai requisiti relativi ai limiti di concentrazione per la classificazione di un preparato nelle categorie mutagene 1 o 2 in base ai criteri stabiliti dai decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52, e 16 luglio 1998, n. 285;
- una sostanza che risponde ai criteri relativi
alla classificazione nelle categorie mutagene 1 o 2,
stabiliti dal decreto legislativo 3 febbraio 1997,
n. 52, e successive modificazioni;
- valore limite: se non altrimenti specificato, il limite della concentrazione media, ponderata in funzione del tempo, di un agente cancerogeno o mutageno nell'aria, rilevabile entro la zona di respirazione di un lavoratore, in relazione ad un periodo di riferimento determinato stabilito nell'allegato VIII-bis.
- agente cancerogeno:
Obblighi del datore di lavoro
Art. 62.
Sostituzione e riduzione
- Il datore di lavoro evita o riduce l'utilizzazione di un
agente cancerogeno o mutageno sul luogo di lavoro in
particolare sostituendolo, sempre che ciò é tecnicamente
possibile, con una sostanza o un preparato o un procedimento
che nelle condizioni in cui viene utilizzato non é o é meno
nocivo alla salute e eventualmente alla sicurezza dei
lavoratori.
- Se non é tecnicamente possibile sostituire l'agente
cancerogeno o mutageno il datore di lavoro provvede
affinché la produzione o l'utilizzazione dell'agente
cancerogeno o mutageno avvenga in un sistema chiuso
sempre che ciò é tecnicamente possibile.
- Se il ricorso ad un sistema chiuso non é tecnicamente possibile il datore di lavoro provvede affinché il livello di esposizione dei lavoratori sia ridotto al più basso valore tecnicamente possibile. L'esposizione non deve comunque superare il valore limite dell'agente stabilito nell'allegato VIII-bis.
Valutazione del rischio
- Fatto salvo quanto previsto all'art. 62, il datore di
lavoro effettua una valutazione dell'esposizione a agenti
cancerogeni o mutageni, i risultati della quale sono
riportati nel documento di cui all'art. 4, comma 2.
- Detta valutazione tiene conto, in particolare, delle
caratteristiche delle lavorazioni, della loro durata e della
loro frequenza, dei quantitativi di agenti cancerogeni o
mutageni prodotti ovvero utilizzati, della loro
concentrazione, della capacità degli stessi di penetrare
nell'organismo per le diverse vie di assorbimento, anche in
relazione al loro stato di aggregazione e, qualora allo
stato solido, se in massa compatta o in scaglie o in forma
polverulenta e se o meno contenuti in una matrice solida che
ne riduce o ne impedisce la fuoriuscita. La valutazione
deve tener conto di tutti i possibili modi di esposizione,
compreso quello in cui vi è assorbimento cutaneo.
- Il datore di lavoro, in relazione ai risultati della
valutazione di cui al comma 1, adotta le misure preventive e
protettive del presente titolo, adattandole alle
particolarità delle situazioni lavorative.
- Il documento di cui all'art. 4, commi 2 e 3, è integrato
con i seguenti dati:
- le attività lavorative che comportano la presenza di
sostanze o preparati cancerogeni o mutageni o di
processi industriali di cui all'allegato VIII, con
l'indicazione dei motivi per i quali sono impiegati
agenti cancerogeni o mutageni;
- i quantitativi di sostanze ovvero preparati
cancerogeni o mutageni prodotti ovvero
utilizzati, ovvero presenti come impurità o
sottoprodotti;
- il numero dei lavoratori esposti ovvero
potenzialmente esposti ad agenti cancerogeni o
mutageni;
- l'esposizione dei suddetti lavoratori, ove nota e il
grado della stessa;
- le misure preventive e protettive applicate ed il
tipo dei dispositivi di protezione individuale
utilizzati;
- le indagini svolte per la possibile sostituzione degli agenti cancerogeni o mutageni e le sostanze e i preparati eventualmente utilizzati come sostituti.
- le attività lavorative che comportano la presenza di
sostanze o preparati cancerogeni o mutageni o di
processi industriali di cui all'allegato VIII, con
l'indicazione dei motivi per i quali sono impiegati
agenti cancerogeni o mutageni;
- Il datore di lavoro effettua nuovamente la valutazione
di cui al comma 1 in occasione di modifiche del processo
produttivo significative ai fini della sicurezza e della
salute sul lavoro e, in ogni caso, trascorsi tre anni
dall'ultima valutazione effettuata.
- Il rappresentante per la sicurezza ha accesso anche ai dati di cui al comma 4, fermo restando l'obbligo di cui all'art. 9, comma 3.
Misure tecniche, organizzative, procedurali
- Il datore di lavoro:
- assicura, applicando metodi e procedure di lavoro
adeguati, che nelle varie operazioni lavorative sono
impiegati quantitativi di agenti cancerogeni o
mutageni non superiori alle necessità delle
lavorazioni e che gli agenti cancerogeni o mutageni in
attesa di impiego, in forma fisica tale da causare
rischio di introduzione, non sono accumulati sul luogo
di lavoro in quantitativi superiori alle necessità
predette;
- limita al minimo possibile il numero dei lavoratori
esposti o che possono essere esposti ad agenti
cancerogeni o mutageni, anche isolando le
lavorazioni in aree predeterminate provviste di adeguati
segnali di avvertimento e di sicurezza, compresi i
segnali "vietato fumare", ed accessibili soltanto ai
lavoratori che debbono recarvisi per motivi connessi con
la loro mansione o con la loro funzione. In dette aree é
fatto divieto di fumare;
- progetta, programma e sorveglia le lavorazioni in
modo che non vi é emissione di agenti cancerogeni o
mutageni nell'aria. Se ciò non é tecnicamente
possibile, l'eliminazione degli agenti cancerogeni o
mutageni deve avvenire il più vicino possibile al
punto di emissione mediante aspirazione localizzata, nel
rispetto dell'art. 4, comma 5, lettera n). L'ambiente di
lavoro deve comunque essere dotato di un adeguato
sistema di ventilazione generale;
- provvede alla misurazione di agenti cancerogeni o
mutageni per verificare l'efficacia delle misure di
cui alla lettera c) e per individuare precocemente le
esposizioni anomale causate da un evento non prevedibile
o da un incidente, con metodi di campionatura e di
misurazione conformi alle indicazioni dell'allegato VIII
del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277;
- provvede alla regolare e sistematica pulitura dei
locali, delle attrezzature e degli impianti;
- elabora procedure per i casi di emergenza che
possono comportare esposizioni elevate;
- assicura che gli agenti cancerogeni o mutageni
sono conservati, manipolati, trasportati in condizioni
di sicurezza;
- assicura che la raccolta e l'immagazzinamento, ai
fini dello smaltimento degli scarti e dei residui delle
lavorazioni contenenti agenti cancerogeni o mutageni,
avvengano in condizioni di sicurezza, in particolare
utilizzando contenitori ermetici etichettati in modo
chiaro, netto, visibile;
- dispone, su conforme parere del medico competente, misure protettive particolari per quelle categorie di lavoratori per i quali l'esposizione a taluni agenti cancerogeni o mutageni presenta rischi particolarmente elevati.
- assicura, applicando metodi e procedure di lavoro
adeguati, che nelle varie operazioni lavorative sono
impiegati quantitativi di agenti cancerogeni o
mutageni non superiori alle necessità delle
lavorazioni e che gli agenti cancerogeni o mutageni in
attesa di impiego, in forma fisica tale da causare
rischio di introduzione, non sono accumulati sul luogo
di lavoro in quantitativi superiori alle necessità
predette;
Misure igieniche
- Il datore di lavoro:
- assicura che i lavoratori dispongano di servizi
igienici appropriati ed adeguati;
- dispone che i lavoratori abbiano in dotazione idonei
indumenti protettivi da riporre in posti separati dagli
abiti civili;
- provvede affinché i dispositivi di protezione individuale siano custoditi in luoghi determinati, controllati e puliti dopo ogni utilizzazione, provvedendo altresì a far riparare o sostituire quelli difettosi, prima di ogni nuova utilizzazione.
- assicura che i lavoratori dispongano di servizi
igienici appropriati ed adeguati;
- Nelle zone di lavoro di cui all'articolo 64, comma 1, lettera b), è vietato assumere cibi e bevande, fumare, conservare cibi destinati al consumo umano, usare pipette a bocca e applicare cosmetici.
Informazione e formazione
- Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori, sulla base
delle conoscenze disponibili, informazioni ed istruzioni, in
particolare per quanto riguarda:
- gli agenti cancerogeni o mutageni presenti
nei cicli lavorativi, la loro dislocazione, i rischi per
la salute connessi al loro impiego, ivi compresi i
rischi supplementari dovuti al fumare;
- le precauzioni da prendere per evitare
l'esposizione;
- le misure igieniche da osservare;
- la necessità di indossare e impiegare indumenti di
lavoro e protettivi e dispositivi individuali di
protezione ed il loro corretto impiego;
- il modo di prevenire il verificarsi di incidenti e le misure da adottare per ridurre al minimo le conseguenze.
- gli agenti cancerogeni o mutageni presenti
nei cicli lavorativi, la loro dislocazione, i rischi per
la salute connessi al loro impiego, ivi compresi i
rischi supplementari dovuti al fumare;
- Il datore di lavoro assicura ai lavoratori una
formazione adeguata in particolare in ordine a quanto
indicato al comma 1.
- L'informazione e la formazione di cui ai commi 1 e 2
sono fornite prima che i lavoratori siano adibiti alle
attività in questione e vengono ripetute, con frequenza
almeno quinquennale, e comunque ogni qualvolta si verificano
nelle lavorazioni cambiamenti che influiscono sulla natura e
sul grado dei rischi.
- Il datore di lavoro provvede inoltre affinché gli impianti, i contenitori, gli imballaggi contenenti agenti cancerogeni o mutageni siano etichettati in maniera chiaramente leggibile e comprensibile. I contrassegni utilizzati e le altre indicazioni devono essere conformi al disposto della legge 29 maggio 1974, n. 256, e successive modifiche ed integrazioni.
Esposizione non prevedibile
- Se si verificano eventi non prevedibili o incidenti che
possono comportare un'esposizione anomala dei lavoratori, il
datore di lavoro adotta quanto prima misure appropriate per
identificare e rimuovere la causa dell'evento e ne informa i
lavoratori e il rappresentante per la sicurezza.
- I lavoratori devono abbandonare immediatamente l'area
interessata, cui possono accedere soltanto gli addetti agli
interventi di riparazione ed ad altre operazioni necessarie,
indossando idonei indumenti protettivi e dispositivi di
protezione delle vie respiratorie, messi a loro disposizione
dal datore di lavoro. In ogni caso l'uso dei dispositivi di
protezione non può essere permanente e la sua durata, per
ogni lavoratore, é limitata al minimo strettamente
necessario.
- Il datore di lavoro comunica al più presto all'organo di vigilanza il verificarsi degli eventi di cui al comma 1 e riferisce sulle misure adottate per ridurre al minimo le conseguenze.
Operazioni lavorative particolari
- Nel caso di determinate operazioni lavorative, come
quella di manutenzione, per le quali, nonostante l'adozione
di tutte le misure di prevenzione tecnicamente applicabili,
é prevedibile un'esposizione rilevante dei lavoratori
addetti, il datore di lavoro previa consultazione del
rappresentante per la sicurezza:
- dispone che soltanto tali lavoratori hanno accesso
alle suddette aree anche provvedendo, ove tecnicamente
possibile, all'isolamento delle stesse ed alla loro
identificazione mediante appositi contrassegni;
- fornisce ai lavoratori speciali indumenti e dispositivi di protezione individuale che devono essere indossati dai lavoratori adibiti alle suddette operazioni.
- dispone che soltanto tali lavoratori hanno accesso
alle suddette aree anche provvedendo, ove tecnicamente
possibile, all'isolamento delle stesse ed alla loro
identificazione mediante appositi contrassegni;
- La presenza nelle aree di cui al comma 1 dei lavoratori addetti é in ogni caso ridotta al minimo compatibilmente con le necessità delle lavorazioni.
Sorveglianza sanitaria
Art. 69. (nota)
Accertamenti sanitari e norme preventive e protettive specifiche
- I lavoratori per i quali la valutazione di cui all'art.
63 ha evidenziato un rischio per la salute sono sottoposti a
sorveglianza sanitaria.
- Il datore di lavoro, su conforme parere del medico
competente, adotta misure preventive e protettive per
singoli lavoratori sulla base delle risultanze degli esami
clinici e biologici effettuati.
- Le misure di cui al comma 2 possono comprendere
l'allontanamento del lavoratore secondo le procedure
dell'art. 8 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277.
- Ove gli accertamenti sanitari abbiano evidenziato, nei
lavoratori esposti in modo analogo ad uno stesso agente,
l'esistenza di una anomalia imputabile a tale esposizione,
il medico competente ne informa il datore di lavoro.
- A seguito dell'informazione di cui al comma 4 il datore
di lavoro effettua: a) una nuova valutazione del rischio in
conformità all'art. 63; b) ove sia tecnicamente possibile,
una misurazione della concentrazione dell'agente in aria per
verificare l'efficacia delle misure adottate.
- Il medico competente fornisce ai lavoratori adeguate informazioni sulla sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti, con particolare riguardo all'opportunità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività lavorativa.
Registro di esposizione e cartelle sanitarie
- I lavoratori di cui all'articolo 69 sono iscritti in
un registro nel quale è riportata, per ciascuno di essi,
l'attività svolta, l'agente cancerogeno o mutageno
utilizzato e, ove noto, il valore dell'esposizione a tale
agente. Detto registro è istituito ed aggiornato dal datore
di lavoro che ne cura la tenuta per il tramite del medico
competente. Il responsabile del servizio di prevenzione ed i
rappresentanti per la sicurezza hanno accesso a detto
registro.
- Il medico competente, per ciascuno dei lavoratori di
cui all'articolo 69, provvede ad istituire e aggiornare una
cartella sanitaria e di rischio, custodita presso l'azienda
o l'unità produttiva sotto la responsabilità del datore di
lavoro.
- Il datore di lavoro comunica ai lavoratori
interessati, su richiesta, le relative annotazioni
individuali contenute nel registro di cui al comma 1 e,
tramite il medico competente, i dati della cartella
sanitaria e di rischio.
- In caso di cessazione del rapporto di lavoro, il
datore di lavoro invia all'Istituto superiore per la
prevenzione e la sicurezza sul lavoro - ISPESL la cartella
sanitaria e di rischio del lavoratore interessato unitamente
alle annotazioni individuali contenute nel registro e ne
consegna copia al lavoratore stesso.
- In caso di cessazione di attività dell'azienda, il
datore di lavoro consegna il registro di cui al comma 1 e le
cartelle sanitarie e di rischio all'ISPESL.
- Le annotazioni individuali contenute nel registro di
cui al comma 1 e le cartelle sanitarie e di rischio sono
conservate dal datore di lavoro almeno fino a risoluzione
del rapporto di lavoro e dall'ISPESL fino a quarant'anni
dalla cessazione di ogni attività che espone ad agenti
cancerogeni o mutageni.
- I registri di esposizione, le annotazioni individuali
e le cartelle sanitarie e di rischio sono custoditi e
trasmessi con salvaguardia del segreto professionale e del
trattamento dei dati personali.
- Il datore di lavoro, in caso di esposizione del
lavoratore ad agenti cancerogeni, oltre a quanto previsto ai
commi da 1 a 7:
- consegna copia del registro di cui al comma 1
all'ISPESL ed all'organo di vigilanza competente per
territorio, e comunica loro ogni tre anni, e comunque
ogni qualvolta i medesimi ne facciano richiesta, le
variazioni intervenute;
- consegna, a richiesta, all'Istituto superiore di
sanità copia del registro di cui al comma 1;
- in caso di cessazione di attività dell'azienda,
consegna copia del registro di cui al comma 1 all'organo
di vigilanza competente per territorio;
- in caso di assunzione di lavoratori che hanno in precedenza esercitato attività con esposizione ad agenti cancerogeni, il datore di lavoro chiede all'ISPESL copia delle annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1, nonché copia della cartella sanitaria e di rischio, qualora il lavoratore non ne sia in possesso ai sensi del comma 4.
- consegna copia del registro di cui al comma 1
all'ISPESL ed all'organo di vigilanza competente per
territorio, e comunica loro ogni tre anni, e comunque
ogni qualvolta i medesimi ne facciano richiesta, le
variazioni intervenute;
- I modelli e le modalità di tenuta del registro e
delle cartelle sanitarie e di rischio sono determinati con
decreto del Ministro della sanità, di concerto con i
Ministri per la funzione pubblica e del lavoro e della
previdenza sociale, sentita la commissione consultiva
permanente.
- L'ISPESL trasmette annualmente al Ministero della sanità dati di sintesi relativi al contenuto dei registri di cui al comma 1 ed a richiesta li rende disponibili alle regioni.
Registrazione dei tumori
- I medici, le strutture sanitarie pubbliche e private,
nonché gli istituti previdenziali assicurativi pubblici o
privati, che refertano casi di neoplasie da loro ritenute
causate da esposizione lavorativa ad agenti cancerogeni,
trasmettono all'ISPESL copia della relativa documentazione
clinica ovvero anatomopatologica e quella inerente
l'anamnesi lavorativa.
- L'ISPESL realizza, nei limiti delle ordinarie risorse
di bilancio, sistemi di monitoraggio dei rischi cancerogeni
di origine professionale utilizzando i flussi informativi di
cui al comma 1, le informazioni raccolte dai sistemi di
registrazione delle patologie attivi sul territorio
regionale, nonché i dati di carattere occupazionale, anche a
livello nominativo, rilevati nell'ambito delle rispettive
attività istituzionali dall'Istituto nazionale della
previdenza sociale - INPS, dall'Istituto nazionale di
statistica - ISTAT, dall'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro - INAIL e da
altre istituzioni pubbliche. L'ISPESL rende disponibile al
Ministero della sanità ed alle regioni i risultati del
monitoraggio con periodicità annuale.
- Con decreto dei ministri della sanità e del lavoro e
della previdenza sociale, sentita la commissione consultiva
permanente, sono determinate le caratteristiche dei sistemi
informativi che, in funzione del tipo di neoplasia
accertata, ne stabiliscono la raccolta, l'acquisizione,
l'elaborazione e l'archiviazione, nonché le modalità di
registrazione di cui al comma 2, e le modalità di
trasmissione di cui al comma 1.
- Il ministero della sanità fornisce, su richiesta, alla commissione ce, informazioni sulle utilizzazioni dei dati del registro di cui al comma 1.
Adeguamenti normativi
- La Commissione consultiva tossicologica nazionale
individua periodicamente le sostanze cancerogene, mutagene e
tossiche per la riproduzione che, pur non essendo
classificate ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio
1997, n. 52, rispondono ai criteri di classificazione ivi
stabiliti e fornisce consulenza ai Ministeri del lavoro e
della previdenza sociale e della sanità, su richiesta, in
tema di classificazione di agenti chimici pericolosi.
- Con decreto dei Ministri del lavoro e della
previdenza sociale e della sanità, sentita la commissione
consultiva permanente e la Commissione consultiva
tossicologica nazionale:
- sono aggiornati gli allegati VIII e VIII-bis in
funzione del progresso tecnico, dell'evoluzione di
normative e specifiche comunitarie o internazionali e
delle conoscenze nel settore degli agenti cancerogeni o
mutageni;
- è pubblicato l'elenco delle sostanze in funzione dell'individuazione effettuata ai sensi del comma 1.
- sono aggiornati gli allegati VIII e VIII-bis in
funzione del progresso tecnico, dell'evoluzione di
normative e specifiche comunitarie o internazionali e
delle conoscenze nel settore degli agenti cancerogeni o
mutageni;
Protezione da agenti chimici
Art. 72-bis
Campo di applicazione
- Il presente titolo determina i requisiti minimi per la
protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la
sicurezza che derivano, o possono derivare, dagli effetti di
agenti chimici presenti sul luogo di lavoro o come risultato
di ogni attività lavorativa che comporti la presenza di
agenti chimici.
- I requisiti individuati dal presente titolo si applicano
a tutti gli agenti chimici pericolosi che sono presenti sul
luogo di lavoro, fatte salve le disposizioni relative agli
agenti chimici per i quali valgono provvedimenti di
protezione radiologica regolamentati dal decreto legislativo
n. 230 del 1995, e successive modifiche.
- Per gli agenti cancerogeni sul lavoro, si applicano le
disposizioni del presente titolo, fatte salve le
disposizioni specifiche contenute nel titolo VII del decreto
legislativo n. 626/94, come modificato dal decreto
legislativo 25 febbraio 2000, n. 66.
- Le disposizioni del presente titolo si applicano altresì al trasporto di agenti chimici pericolosi, fatte salve le disposizioni specifiche contenute nei decreti ministeriali 4 settembre 1996, 15 maggio 1997, 28 settembre 1999 e decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 41, di attuazione della direttiva 94/55/CE, nelle disposizioni del codice IMDG del codice IBC e nel codice IGC, quali definite dall'articolo 2 della direttiva 93/75/CEE, nelle disposizioni dell'accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose per vie navigabili interne (ADN) e del regolamento per il trasporto delle sostanze pericolose sul Reno (ADNR), quali incorporate nella normativa comunitaria e nelle istruzioni tecniche per il trasporto sicuro di merci pericolose emanate alla data del 25 maggio 1998. 5. Le disposizioni del presente titolo non si applicano alle attività comportanti esposizione ad amianto che restano disciplinate dalla normativa specifica.
Definizioni
- Ai fini del presente titolo si intende per:
- agenti chimici: tutti gli elementi o composti
chimici, sia da soli sia nei loro miscugli, allo stato
naturale o ottenuti, utilizzati o smaltiti, compreso lo
smaltimento come rifiuti, mediante qualsiasi attività
lavorativa, siano essi prodotti intenzionalmente o no e
siano immessi o no sul mercato;
- agenti chimici pericolosi:
- agenti chimici classificati come sostanze
pericolose ai sensi del decreto legislativo 3
febbraio 1997, n. 52, e successive modifiche, nonché
gli agenti che corrispondono ai criteri di
classificazione come sostanze pericolose di cui al
predetto decreto. Sono escluse le sostanze
pericolose solo per l'ambiente;
- agenti chimici classificati come preparati
pericolosi ai sensi del decreto legislativo 16
luglio 1998, n. 285, e successive modifiche, nonché
gli agenti che rispondono ai criteri di
classificazione come preparati pericolosi di cui al
predetto decreto. Sono esclusi i preparati
pericolosi solo per l'ambiente;
- agenti chimici che, pur non essendo classificabili come pericolosi, in base ai punti 1) e 2), possono comportare un rischio per la sicurezza e la salute dei lavoratori a causa di loro proprietà chimico-fisiche chimiche o tossicologiche e del modo in cui sono utilizzati o presenti sul luogo di lavoro, compresi gli agenti chimici cui è stato assegnato un valore limite di esposizione professionale;
- agenti chimici classificati come sostanze
pericolose ai sensi del decreto legislativo 3
febbraio 1997, n. 52, e successive modifiche, nonché
gli agenti che corrispondono ai criteri di
classificazione come sostanze pericolose di cui al
predetto decreto. Sono escluse le sostanze
pericolose solo per l'ambiente;
- attività che comporta la presenza di agenti chimici:
ogni attività lavorativa in cui sono utilizzati agenti
chimici, o se ne prevede l'utilizzo, in ogni tipo di
procedimento, compresi la produzione, la manipolazione,
l'immagazzinamento, il trasporto o l'eliminazione e il
trattamento dei rifiuti, o che risultino da tale
attività lavorativa;
- valore limite di esposizione professionale: se non
diversamente specificato, il limite della concentrazione
media ponderata nel tempo di un agente chimico nell'aria
all'interno della zona di respirazione di un lavoratore
in relazione ad un determinato periodo di riferimento;
un primo elenco di tali valori è riportato nell'allegato
VIII-ter;
- valore limite biologico: il limite della
concentrazione del relativo agente, di un suo
metabolita, o di un indicatore di effetto,
nell'appropriato mezzo biologico; un primo elenco di
tali valori è riportato nell'allegato VIII-quater;
- sorveglianza sanitaria: la valutazione dello stato
di salute del singolo lavoratore in funzione
dell'esposizione ad agenti chimici sul luogo di lavoro;
- pericolo: la proprietà intrinseca di un agente
chimico di poter produrre effetti nocivi;
- rischio: la probabilità che si raggiunga il potenziale nocivo nelle condizioni di utilizzazione o esposizione.
- agenti chimici: tutti gli elementi o composti
chimici, sia da soli sia nei loro miscugli, allo stato
naturale o ottenuti, utilizzati o smaltiti, compreso lo
smaltimento come rifiuti, mediante qualsiasi attività
lavorativa, siano essi prodotti intenzionalmente o no e
siano immessi o no sul mercato;
Valutazione dei rischi
- Nella valutazione di cui all'art. 4, il datore di lavoro
determina, preliminarmente l'eventuale presenza di agenti
chimici pericolosi sul luogo di lavoro e valuta anche i
rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori derivanti
dalla presenza di tali agenti, prendendo in considerazione
in particolare:
- le loro proprietà pericolose;
- le informazioni sulla salute e sicurezza comunicate
dal produttore o dal fornitore tramite la relativa
scheda di sicurezza predisposta ai sensi dei decreti
legislativi 3 febbraio 1997, n. 52 e 16 luglio 1998, n.
285 e successive modifiche;
- il livello, il tipo e la durata dell'esposizione;
- le circostanze in cui viene svolto il lavoro in
presenza di tali agenti, compresa la quantità degli
stessi;
- i valori limite di esposizione professionale o i
valori limite biologici; di cui un primo elenco è
riportato negli allegati VIII-ter ed VIII-quater;
- gli effetti delle misure preventive e protettive
adottate o da adottare;
- se disponibili, le conclusioni tratte da eventuali azioni di sorveglianza sanitaria già intraprese.
- le loro proprietà pericolose;
- Nella valutazione dei rischi il datore di lavoro indica
quali misure sono state adottate ai sensi dell'articolo
72-quinquies e, ove applicabile, dell'articolo 72-sexies.
Nella valutazione medesima devono essere incluse le
attività, ivi compresa la manutenzione, per le quali è
prevedibile la possibilità di notevole esposizione o che,
per altri motivi, possono provocare effetti nocivi per la
salute e la sicurezza, anche dopo che sono state adottate
tutte le misure tecniche.
- Nel caso di attività lavorative che comportano
l'esposizione a più agenti chimici pericolosi, i rischi sono
valutati in base al rischio che comporta la combinazione di
tutti i suddetti agenti chimici.
- Fermo restando quanto previsto dai decreti legislativi 3
febbraio 1997, n. 52, e 16 luglio 1998, n. 285, e successive
modifiche, il fornitore o il produttore di agenti chimici
pericolosi è tenuto a fornire al datore di lavoro acquirente
tutte le ulteriori informazioni necessarie per la completa
valutazione del rischio.
- La valutazione del rischio può includere la
giustificazione che la natura e l'entità dei rischi connessi
con gli agenti chimici pericolosi rendono non necessaria
un'ulteriore valutazione maggiormente dettagliata dei
rischi.
- Nel caso di un'attività nuova che comporti la presenza
di agenti chimici pericolosi, la valutazione dei rischi che
essa presenta e l'attuazione delle misure di prevenzione
sono predisposte preventivamente. Tale attività comincia
solo dopo che si sia proceduto alla valutazione dei rischi
che essa presenta e all'attuazione delle misure di
prevenzione.
- Il datore di lavoro aggiorna periodicamente la valutazione e, comunque, in occasione di notevoli mutamenti che potrebbero averla resa superata ovvero quando i risultati della sorveglianza medica ne mostrino la necessità.
Misure e principi generali per la prevenzione dei rischi
- Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, devono
essere eliminati i rischi derivanti da agenti chimici
pericolosi o ridotti al minimo mediante le seguenti misure:
- progettazione e organizzazione dei sistemi di
lavorazione sul luogo di lavoro;
- fornitura di attrezzature idonee per il lavoro
specifico e relative procedure di manutenzione adeguate;
- riduzione al minimo del numero di lavoratori che
sono o potrebbero essere esposti;
- riduzione al minimo della durata e dell'intensità
dell'esposizione;
- misure igieniche adeguate;
- riduzione al minimo della quantità di agenti
presenti sul luogo di lavoro in funzione delle necessità
della lavorazione;
- metodi di lavoro appropriati comprese le disposizioni che garantiscono la sicurezza nella manipolazione, nell'immagazzinamento e nel trasporto sul luogo di lavoro di agenti chimici pericolosi nonché dei rifiuti che contengono detti agenti chimici.
- progettazione e organizzazione dei sistemi di
lavorazione sul luogo di lavoro;
- Se i risultati della valutazione dei rischi dimostrano che, in relazione al tipo e alle quantità di un agente chimico pericoloso e alle modalità e frequenza di esposizione a tale agente presente sul luogo di lavoro, vi è solo un rischio moderato per la sicurezza e la salute dei lavoratori e che le misure di cui al comma 1 sono sufficienti a ridurre il rischio, non si applicano le disposizioni degli articoli 72-sexies, 72-septies, 72-decies, 72-undecies.
Misure specifiche di protezione e di prevenzione
- Il datore di lavoro, sulla base dell'attività e della
valutazione dei rischi di cui all'articolo 72-bis, provvede
affinché il rischio sia eliminato o ridotto mediante la
sostituzione, qualora la natura dell'attività lo consenta,
con altri agenti o processi che, nelle condizioni di uso,
non sono o sono meno pericolosi per la salute dei
lavoratori. Quando la natura dell'attività non consente di
eliminare il rischio attraverso la sostituzione il datore di
lavoro garantisce che il rischio sia ridotto mediante
l'applicazione delle seguenti misure nell'indicato ordine di
priorità:
- progettazione di appropriati processi lavorativi e
controlli tecnici, nonché uso di attrezzature e
materiali adeguati;
- appropriate misure organizzative e di protezione
collettive alla fonte del rischio;
- misure di protezione individuali, compresi i
dispositivi di protezione individuali, qualora non si
riesca a prevenire con altri mezzi l'esposizione
- sorveglianza sanitaria dei lavoratori a norma degli articoli 72-decies e 72-undecies.
- progettazione di appropriati processi lavorativi e
controlli tecnici, nonché uso di attrezzature e
materiali adeguati;
- Salvo che non possa dimostrare con altri mezzi il
conseguimento di un adeguato livello di prevenzione e di
protezione, il datore di lavoro, periodicamente ed ogni
qualvolta sono modificate le condizioni che possono influire
sull'esposizione, provvede ad effettuare la misurazione
degli agenti che possono presentare un rischio per la
salute, con metodiche standardizzate di cui è riportato un
elenco non esaustivo nell'allegato VIII-sexties o in loro
assenza, con metodiche appropriate o con particolare
riferimento ai valori limite di esposizione professionale e
per periodi rappresentativi dell'esposizione in termini
spazio temporali.
- Se è stato superato un valore limite di esposizione
professionale stabilito dalla normativa vigente il datore di
lavoro identifica e rimuove le cause dell'evento, adottando
immediatamente le misure appropriate di prevenzione e
protezione.
- I risultati delle misurazioni di cui al comma 2 sono
allegati ai documenti di valutazione dei rischi e resi noti
ai rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori. Il datore
di lavoro tiene conto delle misurazioni effettuate ai sensi
del comma 2 per l'adempimento degli obblighi conseguenti
alla valutazione dei rischi di cui all'articolo 72-quater.
Sulla base della valutazione dei rischi e dei principi
generali di prevenzione e protezione, il datore di lavoro
adotta le misure tecniche e organizzative adeguate alla
natura delle operazioni, compresi l'immagazzinamento, la
manipolazione e l'isolamento di agenti chimici incompatibili
fra di loro; in particolare, il datore di lavoro previene
sul luogo di lavoro la presenza di concentrazioni pericolose
di sostanze infiammabili o quantità pericolose di sostanze
chimicamente instabili.
- Laddove la natura dell'attività lavorativa non consenta
di prevenire sul luogo di lavoro la presenza di
concentrazioni pericolose di sostanze infiammabili o
quantità pericolose di sostanze chimicamente instabili, il
datore di lavoro deve in particolare:
- evitare la presenza di fonti di accensione che
potrebbero dar luogo a incendi ed esplosioni, o
l'esistenza di condizioni avverse che potrebbero
provocare effetti fisici dannosi ad opera di sostanze o
miscele di sostanze chimicamente instabili;
- limitare, anche attraverso misure procedurali ed organizzative previste dalla normativa vigente, gli effetti pregiudizievoli sulla salute e la sicurezza dei lavoratori in caso di incendio o di esplosione dovuti all'accensione di sostanze infiammabili, o gli effetti dannosi derivanti da sostanze o miscele di sostanze chimicamente instabili;
- evitare la presenza di fonti di accensione che
potrebbero dar luogo a incendi ed esplosioni, o
l'esistenza di condizioni avverse che potrebbero
provocare effetti fisici dannosi ad opera di sostanze o
miscele di sostanze chimicamente instabili;
- Il datore di lavoro mette e disposizione attrezzature di
lavoro ed adotta sistemi di protezione collettiva ed
individuale conformi alle disposizioni legislative e
regolamentari pertinenti, in particolare per quanto riguarda
l'uso dei suddetti mezzi in atmosfere potenzialmente
esplosive.
- Il datore di lavoro adotta misure per assicurare un
sufficiente controllo degli impianti, apparecchi e
macchinari, anche mettendo a disposizione sistemi e
dispositivi finalizzati alla limitazione del rischio di
esplosione o dispositivi per limitare la pressione delle
esplosioni.
- Il datore di lavoro informa i lavoratori del superamento dei valori limite di esposizione professionale, delle cause dell'evento e delle misure di prevenzione e protezione adottate e ne dà comunicazione all'organo di vigilanza.
Disposizioni in caso di incidenti o di emergenze
- Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 12 e
13 e al decreto ministeriale 10 marzo 1998, il datore di
lavoro, per proteggere la salute e la sicurezza dei
lavoratori dalle conseguenze di incidenti o di emergenze
derivanti dalla presenza di agenti chimici pericolosi sul
luogo di lavoro, predispone procedure di intervento adeguate
da attuarsi al verificarsi di tali eventi. Tale misure
comprendono esercitazioni di sicurezza da effettuarsi a
intervalli regolari e la messa a disposizione di appropriati
mezzi di pronto soccorso.
- Nel caso di incidenti o di emergenza, il datore di
lavoro adotta immediate misure dirette ad attenuarne gli
effetti ed in particolare, di assistenza, di evacuazione e
di soccorso e ne informa i lavoratori. Il datore di lavoro
adotta inoltre misure adeguate per porre rimedio alla
situazione quanto prima.
- Ai lavoratori cui è consentito operare nell'area colpita
o ai lavoratori indispensabili all'effettuazione delle
riparazioni e delle attività necessarie, sono forniti
indumenti protettivi, dispositivi di protezione individuale
ed idonee attrezzature di intervento che devono essere
utilizzate sino a quando persiste la situazione anomala.
- Il datore di lavoro adotta le misure necessarie per
approntare sistemi d'allarme e altri sistemi di
comunicazione necessari per segnalare tempestivamente
l'incidente o l'emergenza.
- Le misure di emergenza devono essere contenute nel piano
di cui al decreto 10 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 81 del 7 aprile 1998.
In particolare nel piano vanno inserite:
- informazioni preliminari sulle attività pericolose,
sugli agenti chimici pericolosi, sulle misure per
l'identificazione dei rischi, sulle precauzioni e sulle
procedure, in modo tale che servizi competenti per le
situazioni di emergenza possano mettere a punto le
proprie procedure e misure precauzionali;
- qualunque altra informazione disponibile sui rischi specifici derivanti o che possano derivare dal verificarsi di incidenti o situazioni di emergenza, comprese le informazioni sulle procedure elaborate in base al presente articolo.
- informazioni preliminari sulle attività pericolose,
sugli agenti chimici pericolosi, sulle misure per
l'identificazione dei rischi, sulle precauzioni e sulle
procedure, in modo tale che servizi competenti per le
situazioni di emergenza possano mettere a punto le
proprie procedure e misure precauzionali;
- Nel caso di incidenti o di emergenza i soggetti non protetti devono immediatamente abbandonare la zona interessata.
Informazione e formazione per i lavoratori
- Fermo restando quanto previsto agli articoli 21 e 22, il
datore di lavoro garantisce che i lavoratori o i loro
rappresentanti dispongano di:
- dati ottenuti attraverso la valutazione del rischio
e ulteriori informazioni ogni qualvolta modifiche
importanti sul luogo di lavoro determinino un
cambiamento di tali dati;
- informazioni sugli agenti chimici pericolosi
presenti sul luogo di lavoro, quali l'identità degli
agenti, i rischi per la sicurezza e la salute, i
relativi valori limite di esposizione professionale e
altre disposizioni normative relative agli agenti;
- formazione ed informazioni su precauzioni ed azioni
adeguate da intraprendere per proteggere loro stessi ed
altri lavoratori sul luogo di lavoro;
- accesso ad ogni scheda dei dati di sicurezza messa a disposizione dal fornitore ai sensi dei decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52 e 16 luglio 1998, n. 285, e successive modifiche.
- dati ottenuti attraverso la valutazione del rischio
e ulteriori informazioni ogni qualvolta modifiche
importanti sul luogo di lavoro determinino un
cambiamento di tali dati;
- Il datore di lavoro assicura che le informazioni siano:
- fornite in modo adeguato al risultato della
valutazione del rischio di cui all'articolo 72-quater.
Tali informazioni possono essere costituite da
comunicazioni orali o dalla formazione e
dall'addestramento individuali con il supporto di
informazioni scritte, a seconda della natura e del grado
di rischio rivelato dalla valutazione del rischio;
- aggiornate per tener conto del cambiamento delle circostanze.
- fornite in modo adeguato al risultato della
valutazione del rischio di cui all'articolo 72-quater.
Tali informazioni possono essere costituite da
comunicazioni orali o dalla formazione e
dall'addestramento individuali con il supporto di
informazioni scritte, a seconda della natura e del grado
di rischio rivelato dalla valutazione del rischio;
- Laddove i contenitori e le condutture per gli agenti
chimici pericolosi utilizzati durante il lavoro non siano
contrassegnati da segnali di sicurezza in base a quanto
disposto dal decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 493, il
datore di lavoro provvede affinché la natura del contenuto
dei contenitori e delle condutture e gli eventuali rischi
connessi siano chiaramente identificabili.
- Il produttore e il fornitore devono trasmettere ai datori di lavoro tutte le informazioni concernenti gli agenti chimici pericolosi prodotti o forniti secondo quanto stabilito dai decreti legislativi 3 febbraio 1997 n. 52, e 16 luglio 1998, n. 285, e successive modifiche.
Divieti
- Sono vietate la produzione, la lavorazione e l'impiego
degli agenti chimici sul lavoro e le attività indicate
all'allegato VIII-quinquies.
- Il divieto non si applica se un agente è presente in un
preparato, o quale componente di rifiuti, purché la
concentrazione individuale sia inferiore al limite indicato
nello stesso allegato.
- In deroga al divieto di cui al comma 1, possono essere
effettuate, previa autorizzazione, le seguenti attività:
- attività a fini esclusivi di ricerca e
sperimentazione scientifica, ivi comprese le analisi;
- attività volte ad eliminare gli agenti chimici che
sono presenti sotto forma di sottoprodotto o di rifiuti;
- produzione degli agenti chimici destinati ad essere usati come intermedi.
- attività a fini esclusivi di ricerca e
sperimentazione scientifica, ivi comprese le analisi;
- Ferme restando le disposizioni di cui al presente
titolo, nei casi di cui al comma 3, lettera c), il datore di
lavoro evita l'esposizione dei lavoratori, stabilendo che la
produzione e l'uso più rapido possibile degli agenti come
prodotti intermedi avvenga in un sistema chiuso dal quale
gli stessi possono essere rimossi soltanto nella misura
necessaria per il controllo del processo o per la
manutenzione del sistema.
- Il datore di lavoro che intende effettuare le attività
di cui al comma 3 deve inviare una richiesta di
autorizzazione al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali che la rilascia sentito il Ministero della salute e
la regione interessata. La richiesta di autorizzazione è
corredata dalle seguenti informazioni:
- i motivi della richiesta di deroga;
- i quantitativi dell'agente da utilizzare
annualmente;
- il numero dei lavoratori addetti;
- descrizione delle attività e delle reazioni o
processi;
- misure previste per la tutela della salute e sicurezza e per prevenire l'esposizione dei lavoratori.
- i motivi della richiesta di deroga;
Sorveglianza sanitaria
- Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 72-quinquies,
comma 2, sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria di cui
all'articolo 16 i lavoratori esposti agli agenti chimici
pericolosi per la salute che rispondono ai criteri per la
classificazione come molto tossici, tossici, nocivi,
sensibilizzanti, irritanti, tossici per il ciclo
riproduttivo.
- La sorveglianza sanitaria viene effettuata:
- prima di adibire il lavoratore alla mansione che
comporta esposizione;
- periodicamente, di norma una volta l'anno o con
periodicità diversa decisa dal medico competente con
adeguata motivazione riportata nel documento di
valutazione dei rischi e resa nota ai rappresentanti per
la sicurezza dei lavoratori, in funzione della
valutazione del rischio e dei risultati della
sorveglianza sanitaria;
- all'atto della cessazione del rapporto di lavoro. In tale occasione il medico competente deve fornire al lavoratore le eventuali indicazioni relative alle prescrizioni mediche da osservare.
- prima di adibire il lavoratore alla mansione che
comporta esposizione;
- Il monitoraggio biologico è obbligatorio per i
lavoratori esposti agli agenti per i quali è stato fissato
un valore limite biologico. Dei risultati di tale
monitoraggio viene informato il lavoratore interessato. I
risultati di tal monitoraggio, in forma anonima, vengono
allegati al documento di valutazione dei rischi e comunicati
ai rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori.
- Gli accertamenti sanitari devono essere a basso rischio
per il lavoratore.
- Il datore di lavoro, su conforme parere del medico
competente, adotta misure preventive e protettive
particolari per singoli lavoratori sulla base delle
risultanze degli esami clinici e biologici effettuati. Le
misure possono comprendere l'allontanamento del lavoratore
secondo le procedure dell'articolo 8 del decreto legislativo
15 agosto 1991, n. 277.
- Nel caso in cui all'atto della sorveglianza sanitaria si
evidenzi, in un lavoratore o in un gruppo di lavoratori
esposti in maniera analoga ad uno stesso agente, l'esistenza
di effetti pregiudizievoli per la salute imputabili a tale
esposizione o il superamento di un valore limite biologico,
il medico competente informa individualmente i lavoratori
interessati ed il datore di lavoro.
- Nei casi di cui al comma 6, il datore di lavoro deve:
- sottoporre a revisione la valutazione dei rischi
effettuata a norma dell'articolo 72-quater;
- sottoporre a revisione le misure predisposte per
eliminare o ridurre i rischi;
- tenere conto del parere del medico competente
nell'attuazione delle misure necessarie per eliminare o
ridurre il rischio;
- prendere le misure affinché sia effettuata una visita medica straordinaria per tutti gli altri lavoratori che hanno subito un'esposizione simile.
- sottoporre a revisione la valutazione dei rischi
effettuata a norma dell'articolo 72-quater;
- L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria diversi rispetto a quelli definiti dal medico competente.
Cartelle sanitarie e di rischio
- Il medico competente, per ciascuno dei lavoratori di cui
all'articolo 72-decies istituisce ed aggiorna una cartella
sanitaria e di rischio custodita presso l'azienda, o l'unità
produttiva, secondo quanto previsto dall'articolo 17, comma
1, lettera d), e fornisce al lavoratore interessato tutte le
informazioni previste dalle lettere e) ed f) dello stesso
articolo. Nella cartella di rischio sono, tra l'altro,
indicati i livelli di esposizione professionale individuali
forniti dal Servizio di prevenzione e protezione.
- Su richiesta, è fornita agli organi di vigilanza copia
dei documenti di cui al comma 1.
- In caso di cessazione del rapporto di lavoro, le cartelle sanitarie e di rischio sono trasmesse all'ISPESL.
Consultazione e partecipazione dei lavoratori
- La consultazione e partecipazione dei lavoratori o dei loro rappresentanti sono attuate ai sensi delle disposizioni di cui al Titolo I, Capo V.
Adeguamenti normativi
- Con decreto dei Ministri del lavoro e delle politiche
sociali e della salute, d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome, è istituito senza oneri per lo Stato, un
comitato consultivo per la determinazione e l'aggiornamento
dei valori limite di esposizione professionale e dei valori
limite biologici relativi agli agenti chimici. Il Comitato è
composto da nove membri esperti nazionali di chiara fama in
materia tossicologica e sanitaria di cui tre in
rappresentanza del Ministero della salute su proposta
dell'Istituto superiore di sanità, dell'ISPESL e della
Commissione tossicologica nazionale, tre in rappresentanza
della Conferenza dei Presidenti delle regioni e tre in
rappresentanza del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, anche su proposta dell'Istituto italiano di
medicina sociale. Il Comitato si avvale del supporto
organizzativo e logistico della direzione generale della
tutela delle condizioni di lavoro del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali.
- Con uno e più decreti dei Ministri del lavoro e delle
politiche sociali e della salute d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome, sentiti il Ministro per le attività
produttive, la Commissione di cui al com-ma 1 e le parti
sociali, sono recepiti i valori di esposizione professionale
e biologici obbligatori predisposti dalla Commissione
europea, sono altresì stabiliti i valori limite nazionali
anche tenuto conto dei valori limite indicativi predisposti
dalla Commissione medesima e sono aggiornati gli allegati
VIII-ter, quater, quinquies e sexies in funzione del
progresso tecnico, dell'evoluzione di normative e specifiche
comunitarie o internazionali e delle conoscenze nel settore
degli agenti chimici pericolosi.
- Con i decreti di cui al comma 2 è inoltre determinato il
rischio moderato di cui all'articolo 72-quinquies, comma 2,
in relazione al tipo, alle quantità ed alla esposizione di
agenti chimici, anche tenuto conto dei valori limite
indicativi fissati dalla Unione europea e dei parametri di
sicurezza.
- Nelle more dell'emanazione dei decreti di cui al comma 2, con uno o più decreti dei Ministri del lavoro e delle politiche sociali e della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, possono essere stabiliti, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i parametri per l'individuazione del rischio moderato di cui all'articolo 72-quinquies, comma 2, sulla base di proposte delle associazioni di categoria dei datori di lavoro interessate comparativamente rappresentative, sentite le associazioni dei prestatori di lavoro interessate comparativamente rappresentative. Scaduto inutilmente il termine di cui al precedente periodo, la valutazione del rischio moderato è comunque effettuata dal datore di lavoro".
CAPO I
Art. 73.
Campo di applicazione
- Le norme del presente titolo si applicano a tutte le
attività lavorative nelle quali vi è rischio di esposizione
ad agenti biologici.
- Restano ferme le disposizioni particolari di recepimento delle norme comunitarie sull'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati e sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati. Il comma 1 dell'art. 7 del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 91, è soppresso.
Definizioni
- Ai sensi del presente titolo si intende per:
- agente biologico: qualsiasi microrganismo anche se
geneticamente modificato, coltura cellulare ed
endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni,
allergie o intossicazioni;
- microrganismo: qualsiasi entità microbiologica,
cellulare o meno, in grado di riprodursi o trasferire
materiale genetico;
- coltura cellulare: il risultato della crescita in vitro di cellule derivate da organismi pluricellulari.
- agente biologico: qualsiasi microrganismo anche se
geneticamente modificato, coltura cellulare ed
endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni,
allergie o intossicazioni;
Classificazione degli agenti biologici
- Gli agenti biologici sono ripartiti nei seguenti quattro
gruppi a seconda del rischio di infezione:
- agente biologico del gruppo 1: un agente che
presenta poche probabilità di causare malattie in
soggetti umani;
- agente biologico del gruppo 2: un agente che può
causare malattie in soggetti umani e costituire un
rischio per i lavoratori;
É poco probabile che si propaga nella comunità; sono di norma disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche;
- agente biologico del gruppo 3: un agente che può
causare malattie gravi in soggetti umani e costituisce
un serio rischio per i lavoratori; l'agente biologico
può propagarsi nella comunità, ma di norma sono
disponibili efficaci misure profilattiche o
terapeutiche;
- agente biologico del gruppo 4: un agente biologico che può provocare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori e può presentare un elevato rischio di propagazione nella comunità; non sono disponibili, di norma, efficaci misure profilattiche o terapeutiche.
- agente biologico del gruppo 1: un agente che
presenta poche probabilità di causare malattie in
soggetti umani;
- Nel caso in cui l'agente biologico oggetto di
classificazione non può essere attribuito in modo
inequivocabile ad uno fra i due gruppi sopraindicati, esso
va classificato nel gruppo di rischio più elevato tra le due
possibilità.
- L'allegato XI riporta l'elenco degli agenti biologici classificati nei gruppi 2, 3, 4.
Comunicazione
- Il datore di lavoro che intende esercitare attività che
comportano uso di agenti biologici dei gruppi 2 o 3,
comunica all'organo di vigilanza territorialmente competente
le seguenti informazioni, almeno 30 giorni prima dell'inizio
dei lavori:
- il nome e l'indirizzo dell'azienda e il suo
titolare;
- il documento di cui all'art. 78, comma 5.
- il nome e l'indirizzo dell'azienda e il suo
titolare;
- Il datore di lavoro che é stato autorizzato
all'esercizio di attività che comporta l'utilizzazione di un
agente biologico del gruppo 4 é tenuto alla comunicazione di
cui al comma 1.
- Il datore di lavoro invia una nuova comunicazione ogni
qualvolta si verificano nelle lavorazioni mutamenti che
comportano una variazione significativa del rischio per la
salute sul posto di lavoro, o, comunque, ogni qualvolta si
intende utilizzare un nuovo agente classificato dal datore
di lavoro in via provvisoria.
- Il rappresentante per la sicurezza ha accesso alle
informazioni di cui al comma 1.
- Ove le attività di cui al comma 1 comportano la presenza
di microrganismi geneticamente modificati appartenenti al
gruppo II, come definito all'art. 4 del decreto legislativo
3 marzo 1993, n. 91, il documento di cui al comma 1, lettera
b), é sostituito da copia della documentazione prevista per
i singoli casi di specie dal predetto decreto.
- I laboratori che forniscono un servizio diagnostico sono tenuti alla comunicazione di cui al comma 1 anche per quanto riguarda gli agenti biologici del gruppo 4.
Autorizzazione
- Il datore di lavoro che intende utilizzare,
nell'esercizio della propria attività, un agente biologico
del gruppo 4 deve munirsi di autorizzazione del ministero
della sanità.
- La richiesta di autorizzazione é corredata da:
- le informazioni di cui all'art. 76, comma 1;
- l'elenco degli agenti che si intende utilizzare.
- le informazioni di cui all'art. 76, comma 1;
- L'autorizzazione é rilasciata dal ministero della sanità
sentito il parere dell'istituto superiore di sanità. Essa ha
la durata di 5 anni ed é rinnovabile. L'accertamento del
venir meno di una delle condizioni previste per
l'autorizzazione ne comporta la revoca.
- Il datore di lavoro in possesso dell'autorizzazione di
cui al comma 1 informa il ministero della sanità di ogni
nuovo agente biologico del gruppo 4 utilizzato, nonché di
ogni avvenuta cessazione di impiego di un agente biologico
del gruppo 4.
- I laboratori che forniscono un servizio diagnostico sono
esentati dagli adempimenti di cui al comma 4.
- Il ministero della sanità comunica all'organo di vigilanza competente per territorio le autorizzazioni concesse e le variazioni sopravvenute nell'utilizzazione di agenti biologici del gruppo 4. Il ministero della sanità istituisce ed aggiorna un elenco di tutti gli agenti biologici del gruppo 4 dei quali é stata comunicata l'utilizzazione sulla base delle previsioni di cui ai commi 1 e 4.
Obblighi del datore di lavoro
Art. 78.
Valutazione del rischio
- Il datore di lavoro, nella valutazione del rischio di
cui all'art. 4, comma 1, tiene conto di tutte le
informazioni disponibili relative alle caratteristiche
dell'agente biologico e delle modalità lavorative, ed in
particolare:
- della classificazione degli agenti biologici che
presentano o possono presentare un pericolo per la
salute umana quale risultante dall'allegato XI o, in
assenza, di quella effettuata dal datore di lavoro
stesso sulla base delle conoscenze disponibili e
seguendo i criteri di cui all'art. 75, commi 1 e 2;
- dell'informazione sulle malattie che possono essere
contratte;
- dei potenziali effetti allergici e tossici;
- della conoscenza di una patologia della quale è
affetto un lavoratore, che è da porre in correlazione
diretta all'attività lavorativa svolta;
- delle eventuali ulteriori situazioni rese note dall'autorità sanitaria competente che possono influire sul rischio; f) del sinergismo dei diversi gruppi di agenti biologici utilizzati.
- della classificazione degli agenti biologici che
presentano o possono presentare un pericolo per la
salute umana quale risultante dall'allegato XI o, in
assenza, di quella effettuata dal datore di lavoro
stesso sulla base delle conoscenze disponibili e
seguendo i criteri di cui all'art. 75, commi 1 e 2;
- Il datore di lavoro applica i principi di buona
prassi microbiologica, ed adotta, in relazione ai rischi
accertati, le misure protettive e preventive di cui al
presente titolo, adattandole alle particolarità delle
situazioni lavorative.
- Il datore di lavoro effettua nuovamente la valutazione
di cui al comma 1 in occasione di modifiche dell'attività
lavorativa significative ai fini della sicurezza e della
salute sul lavoro e, in ogni caso, trascorsi tre anni
dall'ultima valutazione effettuata.
- Nelle attività, quali quelle riportate a titolo
esemplificativo nell'allegato IX, che, pur non comportando
la deliberata intenzione di operare con agenti biologici,
possono implicare il rischio di esposizioni dei lavoratori
agli stessi, il datore di lavoro può prescindere
dall'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli
80, 81, commi 1 e 2, 82, comma 3, e 86, qualora i risultati
della valutazione dimostrano che l'attuazione di tali misure
non è necessaria.
- Il documento di cui all'art. 4, commi 2 e 3, è integrato
dai seguenti dati:
- le fasi del procedimento lavorativo che comportano
il rischio di esposizione ad agenti biologici;
- il numero dei lavoratori addetti alle fasi di cui
alla lettera a);
- le generalità del responsabile del servizio di
prevenzione e protezione dai rischi;
- i metodi e le procedure lavorative adottate, nonché
le misure preventive e protettive applicate;
- il programma di emergenza per la protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione ad un agente biologico del gruppo 3 o del gruppo 4, nel caso di un difetto nel contenimento fisico.
- le fasi del procedimento lavorativo che comportano
il rischio di esposizione ad agenti biologici;
- Il rappresentante per la sicurezza è consultato prima dell'effettuazione della valutazione di cui al comma 1 ed ha accesso anche ai dati di cui al comma 5.
Misure tecniche, organizzative, procedurali
- In tutte le attività per le quali la valutazione di cui
all'art. 78 evidenzia rischi per la salute dei lavoratori il
datore di lavoro attua misure tecniche, organizzative e
procedurali, per evitare ogni esposizione degli stessi ad
agenti biologici.
- In particolare, il datore di lavoro:
- evita l'utilizzazione di agenti biologici nocivi, se
il tipo di attività lavorativa lo consente;
- limita al minimo i lavoratori esposti, o
potenzialmente esposti, al rischio di agenti biologici;
- progetta adeguatamente i processi lavorativi;
- adotta misure collettive di protezione ovvero misure
di protezione individuali qualora non sia possibile
evitare altrimenti l'esposizione;
- adotta misure igieniche per prevenire e ridurre al
minimo la propagazione accidentale di un agente
biologico fuori dal luogo di lavoro;
- usa il segnale di rischio biologico, rappresentato
nell'allegato x, e altri segnali di avvertimento
appropriati;
- elabora idonee procedure per prelevare, manipolare e
trattare campioni di origine umana ed animale;
- definisce procedure di emergenza per affrontare
incidenti;
- verifica la presenza di agenti biologici sul luogo di lavoro al di fuori del contenimento fisico primario, se necessario o tecnicamente realizzabile;
- predispone i mezzi necessari per la raccolta,
l'immagazzinamento e lo smaltimento dei rifiuti in
condizioni di sicurezza, mediante l'impiego di
contenitori adeguati ed identificabili eventualmente
dopo idoneo trattamento dei rifiuti stessi;
- concorda procedure per la manipolazione ed il trasporto in condizioni di sicurezza di agenti biologici all'interno del luogo di lavoro.
- evita l'utilizzazione di agenti biologici nocivi, se
il tipo di attività lavorativa lo consente;
Misure igieniche
- In tutte le attività nelle quali la valutazione di cui
all'art. 78 evidenzia rischi per la salute dei lavoratori,
il datore di lavoro assicura che:
- i lavoratori dispongano dei servizi sanitari
adeguati provvisti di docce con acqua calda e fredda,
nonché, se del caso, di lavaggi oculari e antisettici
per la pelle;
- i lavoratori abbiano in dotazione indumenti
protettivi od altri indumenti idonei, da riporre in
posti separati dagli abiti civili;
- i dispositivi di protezione individuale siano
controllati, disinfettati e puliti dopo ogni
utilizzazione, provvedendo altresì a far riparare o
sostituire quelli difettosi prima dell'utilizzazione
successiva;
- gli indumenti di lavoro e protettivi che possono essere contaminati da agenti biologici vengano tolti quando il lavoratore lascia la zona di lavoro, conservati separatamente dagli altri indumenti, disinfettati, puliti e, se necessario, distrutti.
- i lavoratori dispongano dei servizi sanitari
adeguati provvisti di docce con acqua calda e fredda,
nonché, se del caso, di lavaggi oculari e antisettici
per la pelle;
- Nelle aree di lavoro in cui c'e' rischio di esposizione è vietato assumere cibi e bevande, fumare, conservare cibi destinati al consumo umano, usare pipette a bocca e applicare cosmetici.
Misure specifiche per le strutture sanitarie e veterinarie
- Il datore di lavoro, nelle strutture sanitarie e
veterinarie, in sede di valutazione dei rischi, presta
particolare attenzione alla possibile presenza di agenti
biologici nell'organismo dei pazienti o degli animali e nei
relativi campioni e residui e al rischio che tale presenza
comporta in relazione al tipo di attività svolta.
- In relazione ai risultati della valutazione, il datore
di lavoro definisce e provvede a che siano applicate
procedure che consentono di manipolare, decontaminare ed
eliminare senza rischi per l'operatore e per la comunità, i
materiali ed i rifiuti contaminati.
- Nei servizi di isolamento che ospitano pazienti od animali che sono, o potrebbero essere, contaminati da agenti biologici del gruppo 3 o del gruppo 4, le misure di contenimento da attuare per ridurre al minimo il rischio di infezione sono indicate nell'allegato XII.
Misure specifiche per i laboratori e gli stabulari
- Fatto salvo quanto specificatamente previsto
all'allegato XI, punto 6, nei laboratori comportanti l'uso
di agenti biologici dei gruppi 2, 3 o 4 a fini di ricerca,
didattici o diagnostici, e nei locali destinati ad animali
da laboratorio deliberatamente contaminati con tali agenti,
il datore di lavoro adotta idonee misure di contenimento in
conformità all'allegato XII.
- Il datore di lavoro assicura che l'uso di agenti
biologici sia eseguito:
- in aree di lavoro corrispondenti almeno al secondo
livello di contenimento, se l'agente appartiene al
gruppo 2;
- in aree di lavoro corrispondenti almeno al terzo
livello di contenimento, se l'agente appartiene al
gruppo 3;
- in aree di lavoro corrispondenti almeno al quarto livello di contenimento, se l'agente appartiene al gruppo 4.
- in aree di lavoro corrispondenti almeno al secondo
livello di contenimento, se l'agente appartiene al
gruppo 2;
- Nei laboratori comportanti l'uso di materiali con
possibile contaminazione da agenti biologici patogeni per
l'uomo e nei locali destinati ad animali da esperimento,
possibili portatori di tali agenti, il datore di lavoro
adotta misure corrispondenti almeno a quelle del secondo
livello di contenimento.
- Nei luoghi di cui ai commi 1 e 3 in cui si fa uso di
agenti biologici non ancora classificati, ma il cui uso può
far sorgere un rischio grave per la salute dei lavoratori,
il datore di lavoro adotta misure corrispondenti almeno a
quelle del terzo livello di contenimento.
- Per i luoghi di lavoro di cui ai commi 3 e 4, il ministero della sanità, sentito l'istituto superiore di sanità, può individuare misure di contenimento più elevate.
Misure specifiche per i processi industriali
- Fatto salvo quanto specificatamente previsto
all'allegato XI, punto 6, nei processi industriali
comportanti l'uso di agenti biologici dei gruppi 2, 3 e 4,
il datore di lavoro adotta misure opportunamente scelte tra
quelle elencate nell'allegato XIII, tenendo anche conto dei
criteri di cui all'art. 82, comma 2.
- Nel caso di agenti biologici non ancora classificati, il cui uso può far sorgere un rischio grave per la salute dei lavoratori, il datore di lavoro adotta misure corrispondenti almeno a quelle del terzo livello di contenimento.
Misure di emergenza
- Se si verificano incidenti che possono provocare la
dispersione nell'ambiente di un agente biologico
appartenente ai gruppi 2, 3 o 4, i lavoratori devono
abbandonare immediatamente la zona interessata, cui possono
accedere soltanto quelli addetti ai necessari interventi,
con l'obbligo di usare gli idonei mezzi di protezione.
- Il datore di lavoro informa al più presto l'organo di
vigilanza territorialmente competente, nonché i lavoratori
ed il rappresentante per la sicurezza, dell'evento, delle
cause che lo hanno determinato e delle misure che intende
adottare, o che ha già adottato, per porre rimedio alla
situazione creatasi.
- I lavoratori segnalano immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o al preposto, qualsiasi infortunio o incidente relativo all'uso di agenti biologici.
Informazioni e formazione
- Nelle attività per le quali la valutazione di cui
all'art. 78 evidenzia rischi per la salute dei lavoratori,
il datore di lavoro fornisce ai lavoratori, sulla base delle
conoscenze disponibili, informazioni ed istruzioni, in
particolare per quanto riguarda:
- i rischi per la salute dovuti agli agenti biologici
utilizzati;
- le precauzioni da prendere per evitare
l'esposizione;
- le misure igieniche da osservare;
- la funzione degli indumenti di lavoro e protettivi e
dei dispositivi di protezione individuale ed il loro
corretto impiego;
- le procedure da seguire per la manipolazione di
agenti biologici del gruppo 4;
- il modo di prevenire il verificarsi di infortuni e le misure da adottare per ridurne al minimo le conseguenze.
- i rischi per la salute dovuti agli agenti biologici
utilizzati;
- Il datore di lavoro assicura ai lavoratori una
formazione adeguata in particolare in ordine a quanto
indicato al comma 1.
- L'informazione e la formazione di cui ai commi 1 e 2
sono fornite prima che i lavoratori siano adibiti alle
attività in questione, e ripetute, con frequenza almeno
quinquennale, e comunque ogni qualvolta si verificano nelle
lavorazioni cambiamenti che influiscono sulla natura e sul
grado dei rischi.
- Nel luogo di lavoro sono apposti in posizione ben visibile cartelli su cui sono riportate le procedure da seguire in caso di infortunio od incidente.
Sorveglianza sanitaria
Art. 86. (nota)
Prevenzione e controllo
- I lavoratori addetti alle attività per le quali la
valutazione dei rischi ha evidenziato un rischio per la
salute sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria.
- Il datore di lavoro, su conforme parere del medico
competente, adotta misure protettive particolari per quei
lavoratori per i quali, anche per motivi sanitari
individuali, si richiedono misure speciali di protezione,
fra le quali:
- la messa a disposizione di vaccini efficaci per quei
lavoratori che non sono già immuni all'agente biologico
presente nella lavorazione, da somministrare a cura del
medico competente;
- l'allontanamento temporaneo del lavoratore secondo le procedure dell'art. 8 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277.
- la messa a disposizione di vaccini efficaci per quei
lavoratori che non sono già immuni all'agente biologico
presente nella lavorazione, da somministrare a cura del
medico competente;
- bis. Ove gli accertamenti sanitari abbiamo evidenziato, nei lavoratori esposti in modo analogo ad uno stesso agente, l'esistenza di anomalia imputabile a tale esposizione, il medico competente ne informa il datore di lavoro.
- ter. A seguito dell'informazione di cui al comma 3 il datore di lavoro effettua una nuova valutazione del rischio in conformità all'art. 78.
- quater. Il medico competente fornisce ai lavoratori adeguate informazioni sul controllo sanitario cui sono sottoposti e sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività che comporta rischio di esposizione a particolari agenti biologici individuati nell'allegato XI, nonché sui vantaggi ed inconvenienti della vaccinazione e della non vaccinazione.
Registri degli esposti e degli eventi accidentali
- I lavoratori addetti ad attività comportanti uso di
agenti del gruppo 3 ovvero 4 sono iscritti in un registro in
cui sono riportati, per ciascuno di essi, l'attività svolta,
l'agente utilizzato e gli eventuali casi di esposizione
individuale.
- Il datore di lavoro istituisce ed aggiorna il registro
di cui al comma 1 e ne cura la tenuta tramite il medico
competente. Il responsabile del servizio di prevenzione e
protezione e il rappresentante per la sicurezza hanno
accesso a detto registro.
- Il datore di lavoro:
- consegna copia del registro di cui al comma 1
all'Istituto superiore di sanità, all'Istituto superiore
per la prevenzione e sicurezza sul lavoro e all'organo
di vigilanza competente per territorio, comunicando ad
essi, ogni tre anni e comunque ogni qualvolta questi ne
fanno richiesta, le variazioni intervenute;
- comunica all'Istituto superiore per la prevenzione e
sicurezza sul lavoro e all'organo di vigilanza
competente per territorio la cessazione del rapporto di
lavoro dei lavoratori di cui al comma 1 fornendo al
contempo l'aggiornamento dei dati che li riguardano e
consegna al medesimo Istituto le relative cartelle
sanitarie e di rischio;
- in caso di cessazione di attività dell'azienda,
consegna all'Istituto superiore di sanità e all'organo
di vigilanza competente per territorio, copia del
registro di cui al comma 1 e all'Istituto superiore per
la prevenzione e sicurezza sul lavoro copia del medesimo
registro nonché le cartelle sanitarie e di rischio;
- in caso di assunzione di lavoratori che hanno
esercitato attività che comportano rischio di
esposizione allo stesso agente richiede all'ISPESL copia
delle annotazioni individuali contenute nel registro di
cui al comma 1, nonché copia della cartella sanitaria e
di rischio;
- tramite il medico competente comunica ai lavoratori interessati le relative annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1 e nella cartella sanitaria e di rischio ed al rappresentante per la sicurezza i dati collettivi anonimi contenuti nel registro di cui al comma 1.
- consegna copia del registro di cui al comma 1
all'Istituto superiore di sanità, all'Istituto superiore
per la prevenzione e sicurezza sul lavoro e all'organo
di vigilanza competente per territorio, comunicando ad
essi, ogni tre anni e comunque ogni qualvolta questi ne
fanno richiesta, le variazioni intervenute;
- Le annotazioni individuali contenute nel registro di cui
al comma 1 e le cartelle sanitarie e di rischio sono
conservate dal datore di lavoro fino a risoluzione del
rapporto di lavoro e dall'ISPESL fino a dieci anni dalla
cessazione di ogni attività che espone ad agenti biologici.
Nel caso di agenti per i quali è noto che possono provocare
infezioni consistenti o latenti o che danno luogo a malattie
con recrudescenza periodica per lungo tempo o che possono
avere gravi sequele a lungo termine tale periodo è di
quaranta anni.
- La documentazione di cui ai precedenti commi è custodita
e trasmessa con salvaguardia del segreto professionale.
- I modelli e le modalità di tenuta del registro di cui al
comma 1 e delle cartelle sanitarie e di rischio sono
determinati con decreto del Ministro della sanità e del
lavoro e della previdenza sociale sentita la commissione
consultiva permanente.
- L'ISPESL trasmette annualmente al Ministero della sanità dati di sintesi relativi alle risultanze del registro di cui al comma 1.
Registro dei casi di malattia e di decesso
- Presso l'ISPESL é tenuto un registro dei casi di
malattia ovvero di decesso dovuti all'esposizione ad agenti
biologici.
- I medici, nonché le strutture sanitarie, pubbliche o
private, che refertano i casi di malattia, ovvero di decesso
di cui al comma 1, trasmettono all'ISPESL copia della
relativa documentazione clinica.
- Con decreto dei ministri della sanità e del lavoro e
della previdenza sociale, sentita la commissione consultiva,
sono determinati il modello e le modalità di tenuta del
registro di cui al comma 1, nonché le modalità di
trasmissione della documentazione di cui al comma 2.
- Il ministero della sanità fornisce alla commissione ce, su richiesta, informazioni su l'utilizzazione dei dati del registro di cui al comma 1.
TITOLO VIII-bis
Protezione da atmosfere esplosive
CAPO I
Disposizioni generali
Art. 88-bis
Campo di applicazione
- Il presente titolo prescrive le misure per la tutela
della sicurezza e della salute dei lavoratori che possono
essere esposti al rischio di atmosfere esplosive come
definite all'articolo 88-ter.
- Il presente titolo si applica anche nei lavori in
sotterraneo ove è presente un'area con atmosfere esplosive,
oppure è prevedibile, sulla base di indagini geologiche, che
tale area si possa formare nell'ambiente.
- Il presente titolo non si applica:
- alle aree utilizzate direttamente per le cure
mediche dei pazienti, nel corso di esse;
- all'uso di apparecchi a gas di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 661;
- alla produzione, alla manipolazione, all'uso, allo
stoccaggio ed al trasporto di esplosivi o di sostanze
chimicamente instabili;
- alle industrie estrattive a cui si applica il
decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624;
- all'impiego di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale e aereo per i quali si applicano le pertinenti disposizioni di accordi internazionali tra i quali il Regolamento per il trasporto delle sostanze pericolose sul Reno (ADNR), l'Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose per vie navigabili interne (ADN), l'Organizzazione per l'Aviazione civile internazionale (ICAO), l'Organizzazione marittima internazionale (IMO), nonchè la normativa comunitaria che incorpora i predetti accordi. Il presente titolo si applica invece ai veicoli destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva.
- alle aree utilizzate direttamente per le cure
mediche dei pazienti, nel corso di esse;
Art. 88-ter
Definizioni
- Ai fini del presente titolo, si intende per: "atmosfera esplosiva" una miscela con l'aria, a condizioni atmosferiche, di sostanze infiammabili allo stato di gas, vapori, nebbie o polveri in cui, dopo accensione, la combustione si propaga all'insieme della miscela incombusta.
CAPO II
Obblighi del datore di lavoro
Art. 88-quater
Prevenzione e protezione contro le esplosioni
- Ai fini della prevenzione e della protezione contro le
esplosioni, sulla base della valutazione dei rischi e dei
principi generali di tutela di cui all'articolo 3, il datore
di lavoro adotta le misure tecniche e organizzative adeguate
alla natura dell'attività; in particolare il datore di
lavoro previene la formazione di atmosfere esplosive.
- Se la natura dell'attività non consente di prevenire la
formazione di atmosfere esplosive, il datore di lavoro deve:
- evitare l'accensione di atmosfere esplosive;
- attenuare gli effetti pregiudizievoli di un'esplosione in modo da garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori.
- evitare l'accensione di atmosfere esplosive;
- Se necessario, le misure di cui ai commi 1 e 2 sono combinate e integrate con altre contro la propagazione delle esplosioni e sono riesaminate periodicamente e, in ogni caso, ogniqualvolta si verifichino cambiamenti rilevanti.
Art. 88-quinquies
Valutazione dei rischi di esplosione
- Nell'assolvere gli obblighi stabiliti dall'articolo 4,
il datore di lavoro valuta i rischi specifici derivanti da
atmosfere esplosive, tenendo conto almeno dei seguenti
elementi:
- probabilità e durata della presenza di atmosfere
esplosive;
- probabilità che le fonti di accensione, comprese le
scariche elettrostatiche, siano presenti e divengano
attive ed efficaci;
- caratteristiche dell'impianto, sostanze utilizzate,
processi e loro possibili interazioni;
- entità degli effetti prevedibili.
- probabilità e durata della presenza di atmosfere
esplosive;
- I rischi di esplosione sono valutati complessivamente.
- Nella valutazione dei rischi di esplosione vanno presi in considerazione i luoghi che sono o possono essere in collegamento, tramite aperture, con quelli in cui possono formarsi atmosfere esplosive.
Art. 88-sexies
Obblighi generali
- Al fine di salvaguardare la sicurezza e la salute dei
lavoratori, e secondo i principi fondamentali della
valutazione dei rischi e quelli di cui all'articolo
88-quater, il datore di lavoro prende i provvedimenti
necessari affinchè:
- dove possono svilupparsi atmosfere esplosive in
quantità tale da mettere in pericolo la sicurezza e la
salute dei lavoratori o di altri, gli ambienti di lavoro
siano strutturati in modo da permettere di svolgere il
lavoro in condizioni di sicurezza;
- negli ambienti di lavoro in cui possono svilupparsi atmosfere esplosive in quantità tale da mettere in pericolo la sicurezza e la salute dei lavoratori, sia garantito un adeguato controllo durante la presenza dei lavoratori, in funzione della valutazione del rischio, mediante l'utilizzo di mezzi tecnici adeguati.
- dove possono svilupparsi atmosfere esplosive in
quantità tale da mettere in pericolo la sicurezza e la
salute dei lavoratori o di altri, gli ambienti di lavoro
siano strutturati in modo da permettere di svolgere il
lavoro in condizioni di sicurezza;
Art. 88-septies
Coordinamento
- Qualora nello stesso luogo di lavoro operino lavoratori
di più imprese, ciascun datore di lavoro è responsabile per
le questioni soggette al suo controllo.
- Fermo restando la responsabilità individuale di ciascun datore di lavoro e quanto previsto dall'articolo 7, il datore di lavoro che è responsabile del luogo di lavoro, coordina l'attuazione di tutte le misure riguardanti la salute e la sicurezza dei lavoratori e specifica nel documento sulla protezione contro le esplosioni, di cui all'articolo 88-novies, l'obiettivo, le misure e le modalità di attuazione di detto coordinamento.
Art. 88-octies
Aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive
- Il datore di lavoro ripartisce in zone, a norma
dell'allegato XV-bis, le aree in cui possono formarsi
atmosfere esplosive.
- Il datore di lavoro assicura che per le aree di cui al
comma 1 siano applicate le prescrizioni minime di cui
all'allegato XV-ter.
- Se necessario, le aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive in quantità tali da mettere in pericolo la sicurezza e la salute dei lavoratori sono segnalate nei punti di accesso a norma dell'allegato XV-quater.
Art. 88-novies
Documento sulla protezione contro le esplosioni
- Nell'assolvere gli obblighi stabiliti dall'articolo
88-quinquies il datore di lavoro provvede a elaborare e a
tenere aggiornato un documento, denominato: "documento sulla
protezione contro le esplosioni".
- Il documento di cui al comma 1, in particolare, deve
precisare:
- che i rischi di esplosione sono stati individuati e
valutati;
- che saranno prese misure adeguate per raggiungere
gli obiettivi del presente titolo;
- quali sono i luoghi che sono stati classificati
nelle zone di cui all'allegato XV-bis;
- quali sono i luoghi in cui si applicano le
prescrizioni minime di cui all'allegato XV-ter;
- che i luoghi e le attrezzature di lavoro, compresi i
dispositivi di allarme, sono concepiti, impiegati e
mantenuti in efficienza tenendo nel debito conto la
sicurezza;
- che, ai sensi del titolo III, sono stati adottati gli accorgimenti per l'impiego sicuro di attrezzature di lavoro.
- che i rischi di esplosione sono stati individuati e
valutati;
- Il documento di cui al comma 1 deve essere compilato
prima dell'inizio del lavoro ed essere riveduto qualora i
luoghi di lavoro, le attrezzature o l'organizzazione del
lavoro abbiano subito modifiche, ampliamenti o
trasformazioni rilevanti.
- Il documento di cui al comma 1 è parte integrante del documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 4.
Art. 88-decies
Termini per l'adeguamento
- Le attrezzature da utilizzare nelle aree in cui possono
formarsi atmosfere esplosive, già utilizzate o a
disposizione dell'impresa o dello stabilimento per la prima
volta prima del 30 giugno 2003, devono soddisfare, a
decorrere da tale data, i requisiti minimi di cui
all'allegato XV-ter, parte A, fatte salve le altre
disposizioni che le disciplinano.
- Le attrezzature da utilizzare nelle aree in cui possono
formarsi atmosfere esplosive, che sono a disposizione
dell'impresa o dello stabilimento per la prima volta dopo il
30 giugno 2003, devono soddisfare i requisiti minimi di cui
all'allegato XV-ter, parti A e B.
- I luoghi di lavoro che comprendono aree in cui possono
formarsi atmosfere esplosive, utilizzati per la prima volta
dopo il 30 giugno 2003, devono soddisfare le prescrizioni
minime stabilite dal presente titolo.
- I luoghi di lavoro che comprendono aree in cui possono
formarsi atmosfere esplosive già utilizzati prima del 30
giugno 2003 devono soddisfare il 30 giugno 2006 le
prescrizioni minime stabilite dal presente titolo.
- Il datore di lavoro che procede, dopo il 30 giugno 2003, a modifiche, ampliamenti o trasformazioni dei luoghi di lavoro che comprendono aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive, prende i necessari provvedimenti per assicurarsi che tali modifiche, ampliamenti o trasformazioni rispondano ai requisiti minimi di cui al presente titolo.
Art. 88-undecies
Verifiche
- Il datore di lavoro provvede affinchè le installazioni elettriche nelle aree classificate come zone 0, 1, 20 o 21 ai sensi dell'allegato XV-bis siano sottoposte alle verifiche di cui ai capi III e IV del decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462.
TITOLO IX
Sanzioni
Art. 89.
Contravvenzioni commesse dai datori di lavoro e dai dirigenti
- Il datore di lavoro è punito con l'arresto da tre a
sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a otto milioni
per la violazione degli articoli 4, commi 2, 4, lettera a),
6, 7 e 11, primo periodo; 49-quinquies, commi 1 e 6;
59-quinquies, commi 1 e 3; 63, commi 1, 4 e 5; 69, comma 5,
lettera a); 78, commi 3 e 5; 86, comma 2-ter.
- Il datore di lavoro ed il dirigente sono puniti:
- con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda
da lire tre milioni a lire otto milioni per la
violazione degli articoli 4, comma 5, lettere b), d),
e), h), l), n) e q); 7, comma 2; 12, commi 1, lettere d)
ed e) e 4; 15, comma 1; 22, commi da 1 a 5; 30, commi 3,
4, 5 e 6; 31, commi 3 e 4; 32; 35, commi 1, 2, 4 4-bis,
4-ter, 4-quater e 5; 36, comma 8-ter; 36-bis, commi 5,
6; 36-ter; 36-quater, commi 5 e 6; 36-quinquies, comma
2; 38; 41; 43, commi 3, 4, lettere a), b), d) e g) e 5;
48; 49, comma 2; 49-quinquies, commi 2, 3 e 7;
49-sexies, comma 2; 49-septies, comma 1; 49-octies;
49-nonies; 49-decies, commi 1, 2 e 4; 49-undecies, comma
3, secondo periodo; 52, comma 2; 54; 55, commi 1, 3 e 4;
56, comma 2; 58; 59-sexies, commi 1, 2 e 4; 59-septies;
59-nonies, comma 1; 59-decies; 59-undecies;
59-duodecies, commi da 1 a 4; 59-terdecies;
59-quaterdecies; 59-quinquiesdecies, commi 1, 2 e 3;
59-sexiesdecies, commi 1, secondo periodo, e 2;
72-quater, commi da 1 a 3, 6 e 7; 72-sexies; 72-septies;
72-novies, commi 1, 3, 4 e 5; 72-decies, comma 7; 62;
63, comma 3; 64; 65, comma 1; 66, comma 2; 67, commi 1 e
2; 68; 69, commi 1, 2 e 5, lettera b); 77, comma 1; 78,
comma 2; 79; 80, comma 1; 81, commi 2 e 3; 82; 83; 85,
comma 2; 86, commi 1 e 2; 88-quater, comma 2; 88-sexies;
88-septies, comma 2; 88-octies, commi 1 e 2;
88-undecies.
- con l'arresto da due a quattro mesi o con
l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni per
la violazione degli articoli 4, commi 4, lettere b) e
c), 5, lettere c), f), g), i), m) e p); 7, commi 1 e 3;
9, comma 2; 10; 12, comma 1, lettere a), b) e c); 21;
37; 43, comma 4, lettere c), e) ed f); 49, comma 1; 56,
comma 1; 57; 59-quater, comma 1; 59-octies; 72-octies,
commi 1, 2 e 3, 72-decies, commi 1, 2, 3, e 5; 66, commi
1 e 4; 67, comma 3; 70, comma 1; 76, commi 1, 2 e 3; 77,
comma 4; 84, comma 2; 85, commi 1 e 4; 87, commi 1 e 2;
- bis) con l'arresto fino a tre mesi o con
l'ammenda da euro 258 a euro 1.032 per la violazione
degli articoli 36-bis, commi 1, 2, 3, 4 e 7, 36-ter,
36-quater, commi 1, 3 e 4, 36-quinquies, comma 1;
- ter) con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da euro 250 a euro 1.000 per la violazione degli articoli 59-sexies, comma 3, e 59-duodecies, commi 5 e 7.
- con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda
da lire tre milioni a lire otto milioni per la
violazione degli articoli 4, comma 5, lettere b), d),
e), h), l), n) e q); 7, comma 2; 12, commi 1, lettere d)
ed e) e 4; 15, comma 1; 22, commi da 1 a 5; 30, commi 3,
4, 5 e 6; 31, commi 3 e 4; 32; 35, commi 1, 2, 4 4-bis,
4-ter, 4-quater e 5; 36, comma 8-ter; 36-bis, commi 5,
6; 36-ter; 36-quater, commi 5 e 6; 36-quinquies, comma
2; 38; 41; 43, commi 3, 4, lettere a), b), d) e g) e 5;
48; 49, comma 2; 49-quinquies, commi 2, 3 e 7;
49-sexies, comma 2; 49-septies, comma 1; 49-octies;
49-nonies; 49-decies, commi 1, 2 e 4; 49-undecies, comma
3, secondo periodo; 52, comma 2; 54; 55, commi 1, 3 e 4;
56, comma 2; 58; 59-sexies, commi 1, 2 e 4; 59-septies;
59-nonies, comma 1; 59-decies; 59-undecies;
59-duodecies, commi da 1 a 4; 59-terdecies;
59-quaterdecies; 59-quinquiesdecies, commi 1, 2 e 3;
59-sexiesdecies, commi 1, secondo periodo, e 2;
72-quater, commi da 1 a 3, 6 e 7; 72-sexies; 72-septies;
72-novies, commi 1, 3, 4 e 5; 72-decies, comma 7; 62;
63, comma 3; 64; 65, comma 1; 66, comma 2; 67, commi 1 e
2; 68; 69, commi 1, 2 e 5, lettera b); 77, comma 1; 78,
comma 2; 79; 80, comma 1; 81, commi 2 e 3; 82; 83; 85,
comma 2; 86, commi 1 e 2; 88-quater, comma 2; 88-sexies;
88-septies, comma 2; 88-octies, commi 1 e 2;
88-undecies.
- Il datore di lavoro ed il dirigente sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire sei milioni per la violazione degli articoli 4, commi 5, lettera o), e 8; 8, comma 11; 11; 59-nonies, comma 3; 59-sexiesdecies, commi 3 e 4; 70, commi 3, 4, 5, 6, e 8; 87, commi 3 e 4.
Art. 90.
Contravvenzioni commesse dai preposti
- I preposti sono puniti:
- con l'arresto sino a due mesi o con l'ammenda da
lire cinquecentomila a lire due milioni per la
violazione degli articoli 4, comma 5, lettere b), d),
e), h), l), n) e q); 7, comma 2; 12, commi 1, lettere d)
ed e), e 4; 15, comma 1; 30, commi 3, 4, 5 e 6; 31,
commi 3 e 4; 32; 35, commi 1, 2, 4, 4-bis, 4-ter,
4-quater e 5; 41; 43, commi 3, 4, lettere a), b) e d);
48; 52, comma 2; 54; 55, commi 1, 3 e 4; 58; 72-quater,
commi da 1 a 3, 6 e 7; 72-sexies; 72-septies; 72-novies,
commi 1, 3, 4 e 5; 72-decies, comma 7; 62; 63, comma 3;
64; 65, comma 1; 67, commi 1 e 2; 68; 69, commi 1 e 2;
78, comma 2; 79; 80, comma 1; 81, commi 2 e 3; 82; 83;
86, commi 1 e 2;
- con l'arresto sino a un mese o con l'ammenda da lire trecentomila a lire un milione per la violazione degli articoli 4, comma 5, lettere c), f), g), i) e m); 7, commi 1, lettera b), e 3; 9, comma 2; 12, comma 1, lettere a) e c); 21; 37; 43, comma 4, lettere c), e) ed f); 49, comma 1; 56, comma 1; 57; 72-sexies, comma 8; 72-decies, commi 1, 2, 3, e 5; 66, commi 1 e 4; 85, commi 1 e 4.
- con l'arresto sino a due mesi o con l'ammenda da
lire cinquecentomila a lire due milioni per la
violazione degli articoli 4, comma 5, lettere b), d),
e), h), l), n) e q); 7, comma 2; 12, commi 1, lettere d)
ed e), e 4; 15, comma 1; 30, commi 3, 4, 5 e 6; 31,
commi 3 e 4; 32; 35, commi 1, 2, 4, 4-bis, 4-ter,
4-quater e 5; 41; 43, commi 3, 4, lettere a), b) e d);
48; 52, comma 2; 54; 55, commi 1, 3 e 4; 58; 72-quater,
commi da 1 a 3, 6 e 7; 72-sexies; 72-septies; 72-novies,
commi 1, 3, 4 e 5; 72-decies, comma 7; 62; 63, comma 3;
64; 65, comma 1; 67, commi 1 e 2; 68; 69, commi 1 e 2;
78, comma 2; 79; 80, comma 1; 81, commi 2 e 3; 82; 83;
86, commi 1 e 2;
Contravvenzioni commesse dai progettisti, dai fabbricanti e dagli installatori
- La violazione dell'art. 6, comma 2, è punita con
l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da lire quindici
milioni a lire sessanta milioni.
- La violazione dell'art. 6, commi 1 e 3, è punita con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da lire seicentomila a lire due milioni.
Contravvenzioni commesse dal medico competente
- Il medico competente è punito:
- con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da
lire un milione a lire sei milioni per la violazione
degli articoli 17, comma 1, lettere b), d), h) e l);
72-decies, comma 3, primo periodo e comma 6;
72-undecies; 69, comma 4; 86, comma 2-bis;
- con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire tre milioni per la violazione degli articoli 17, comma 1, lettere e), f), g) ed i), nonché del comma 3, e 70, comma 2.
- con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da
lire un milione a lire sei milioni per la violazione
degli articoli 17, comma 1, lettere b), d), h) e l);
72-decies, comma 3, primo periodo e comma 6;
72-undecies; 69, comma 4; 86, comma 2-bis;
Contravvenzioni commesse dai lavoratori
- I lavoratori sono puniti:
- con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda
da lire quattrocentomila a lire un milione e
duecentomila per la violazione degli articoli 5, comma
2; 12, comma 3, primo periodo; 39; 44; 84, comma
3;
- con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da lire duecentomila a lire seicentomila per la violazione degli articoli 67, comma 2; 84, comma 1.
- con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda
da lire quattrocentomila a lire un milione e
duecentomila per la violazione degli articoli 5, comma
2; 12, comma 3, primo periodo; 39; 44; 84, comma
3;
Violazioni amministrative
- Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 65, comma 2, e 80,comma 2, é punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire centomila a lire trecentomila.
Disposizioni transitorie e finali
Art. 95.
Norma transitoria
- In sede di prima applicazione del presente decreto e comunque non oltre il 31 dicembre 1996 il datore di lavoro che intende svolgere direttamente i compiti di prevenzione e protezione dai rischi é esonerato dalla frequenza del corso di formazione di cui al comma 2 dell'art. 10, ferma restando l'osservanza degli adempimenti previsti dal predetto art. 10, comma 2, lettere a), b) e c).
Decorrenza degli obblighi di cui all'art. 4
- É fatto obbligo di adottare le misure di cui all'art. 4 nel termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Attuazione degli obblighi.
- Il datore di lavoro che intraprende un'attività lavorativa di cui all'art. 1 è tenuto a elaborare il documento di cui all'art. 4, comma 2, del presente decreto entro tre mesi dall'effettivo inizio dell'attività.
Obblighi d'informazione
- Il ministero del lavoro e della previdenza sociale
trasmette alla commissione:
- il testo delle disposizioni di diritto interno
adottate nel settore della sicurezza e della salute dei
lavoratori durante il lavoro;
- ogni cinque anni, una relazione sull'attuazione
pratica delle disposizioni dei titoli I, II, III e IV;
- ogni quattro anni, una relazione sull'attuazione pratica delle disposizioni dei titoli V e VI.
- il testo delle disposizioni di diritto interno
adottate nel settore della sicurezza e della salute dei
lavoratori durante il lavoro;
- Le relazioni di cui al comma 1 sono trasmesse anche alle commissioni parlamentari.
Norma finale
- Restano in vigore, in quanto non specificatamente
modificate dal presente decreto, le disposizioni vigenti in
materia di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro.
Il presente decreto, munito del sigillo dello stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della repubblica italiana. É fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI (ART. 10).
- Aziende artigiane e industriali (1)..... fino a 30
addetti
- Aziende agricole e zootecniche ........fino a 10 addetti
(2)
- Aziende della pesca....... fino a 20 addetti
- Altre aziende ....... fino a 200 addetti
(2) Addetti assunti a tempo indeterminato.
- Rilevazione e lotta antincendio. A seconda delle
dimensioni e dell'uso degli edifici, delle attrezzature
presenti, delle caratteristiche fisiche e chimiche delle
sostanze presenti, nonché del numero massimo di persone che
possono essere presenti, i luoghi di lavoro devono essere
dotati di dispositivi adeguati per combattere l'incendio, e
se del caso, di rilevatori di incendio e di sistemi di
allarme.
I dispositivi non automatici di lotta antincendio devono essere facilmente accessibili e utilizzabili.
Essi devono essere oggetto di una segnaletica conforme alla normativa vigente.
Questa segnaletica deve essere apposta nei luoghi appropriati ed essere durevole.
- Locali adibiti al pronto soccorso.
Qualora l'importanza dei locali, il tipo di attività in essi svolta e la frequenza degli infortuni lo richiedano, occorre prevedere uno o più locali adibiti al pronto soccorso.
I locali adibiti al pronto soccorso devono essere dotati di apparecchi e di materiale di pronto soccorso indispensabili ed essere facilmente accessibili con barelle.
Essi devono essere oggetto di una segnaletica conforme alla normativa vigente.
Il materiale di pronto soccorso deve inoltre essere disponibile in tutti i luoghi in cui le condizioni di lavoro lo richiedano.
Esso deve essere oggetto di una segnaletica appropriata e deve essere facilmente accessibile.
DI ATTREZZATURE DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
(parte di testo non memorizzata)
Dispositivi di protezione della testa.
- Caschi di protezione per l'industria (caschi per
miniere, cantieri di lavori pubblici, industrie varie);
- Copricapo leggero per proteggere il cuoio capelluto
(berretti, cuffie, retine con o senza visiera);
- Copricapo di protezione (cuffie, berretti, cappelli di tela cerata, ecc., in tessuto, in tessuto rivestito, ecc.).
- Palline e tappi per le orecchie;
- Caschi (comprendenti l'apparato auricolare);
- Cuscinetti adattabili ai caschi di protezione per
l'industria;
- Cuffie con attacco per ricezione a bassa frequenza;
- Dispositivi di protezione contro il rumore con apparecchiature di intercomunicazione.
- Occhiali a stanghette;
- Occhiali a maschera;
- Occhiali di protezione contro i raggi x, i raggi laser,
le radiazioni ultraviolette, infrarosse, visibili;
- Schermi facciali;
- Maschere e caschi per la saldatura ad arco (maschere a mano, a cuffia o adattabili a caschi protettivi).
- Apparecchi antipolvere, antigas e contro le polveri
radioattive;
- Apparecchi isolanti a presa d'aria;
- Apparecchi respiratori con maschera per saldatura
amovibile;
- Apparecchi ed attrezzature per sommozzatori;
- Scafandri per sommozzatori.
- Guanti: contro le aggressioni meccaniche (perforazioni,
tagli, vibrazioni, ecc.); contro le aggressioni chimiche;
per elettricisti e antitermici;
- Guanti a sacco;
- Ditali;
- Manicotti;
- Fasce di protezione dei polsi;
- Guanti a mezze dita;
- Manopole.
- Scarpe basse, scarponi, tronchetti, stivali di
sicurezza;
- Scarpe a slacciamento o sganciamento rapido.
- Scarpe con protezione supplementare della punta del
piede;
- Scarpe e soprascarpe con suola anticalore;
- Scarpe, stivali e soprastivali di protezione contro
il calore;
- Scarpe, stivali e soprastivali di protezione contro
il freddo;
- Scarpe, stivali e soprastivali di protezione contro
le vibrazioni;
- Scarpe, stivali e soprastivali di protezione
antistatici;
- Scarpe, stivali e soprastivali di protezione
isolanti;
- Stivali di protezione contro le catene delle trance
meccaniche;
- Zoccoli;
- Ginocchiere.
- Ghette;
- Suole amovibili (anticalore, antiperforazione o
antitraspirazione);
- Ramponi amovibili per ghiaccio, neve, terreno sdrucciolevole.
- Creme protettive/pomate.
- Giubbotti, giacche e grembiuli di protezione contro
le aggressioni meccaniche (perforazioni, tagli, spruzzi di
metallo fuso, ecc.);
- Giubbotti, giacche e grembiuli di protezione contro
le aggressioni chimiche;
- Giubbotti termici;
- Giubbotti di salvataggio;
- Grembiuli di protezione contro i raggi x;
- Cintura di sicurezza del tronco.
- Attrezzature di protezione contro le cadute;
- Attrezzature cosiddette anticaduta (attrezzature
complete comprendenti tutti gli accessori necessari al
funzionamento);
- Attrezzature con freno 'ad assorbimento di energia
cinetica (attrezzature complete comprendenti tutti gli
accessori necessari al funzionamento);
- Indumenti di protezione;
- Indumenti di lavoro cosiddetti 'di sicurezza' (due
pezzi e tute);
- Indumenti di protezione contro le aggressioni
meccaniche (perforazioni, tagli, ecc.);
- Indumenti di protezione contro le aggressioni
chimiche;
- Indumenti di protezione contro gli spruzzi di metallo
fuso e di raggi infrarossi;
- Indumenti di protezione contro il calore;
- Indumenti di protezione contro il freddo;
- Indumenti di protezione contro la contaminazione
radioattiva;
- Indumenti antipolvere;
- Indumenti antigas;
- Indumenti ed accessori (bracciali e guanti, ecc.)
fluorescenza di segnalazione, catarifrangenti;
- Coperture di protezione.
RENDERSI NECESSARIO METTERE A DISPOSIZIONE ATTREZZATURE DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
- Protezione del capo (protezione del cranio).
Elmetti di protezione.
- lavori edili, soprattutto lavori sopra, sotto o in
prossimità di impalcature e di posti di lavoro
sopraelevati, montaggio e smontaggio di armature, lavori
di installazione e di posa di ponteggi e operazioni di
demolizione;
- lavori su ponti d'acciaio, su opere edili in
strutture d'acciaio di grande altezza, piloni, torri,
costruzioni idrauliche in acciaio, altiforni, acciaierie
e laminatoi, grandi serbatoi, grandi condotte, caldaie e
centrali elettriche;
- lavori in fossati, trinCEE, pozzi e gallerie di
miniera;
- lavori in terra e in roccia;
- lavori in miniere sotterranee, miniere a cielo
aperto e lavori di spostamento di ammassi di sterile;
- uso di estrattori di bulloni;
- brillatura mine;
- lavori in ascensori e montacarichi, apparecchi di
sollevamento, gru e nastri trasportatori;
- lavori nei pressi di altiforni, in impianti di
riduzione diretta, in acciaierie, in laminatoi, in
stabilimenti metallurgici, in impianti di fucinatura a
maglio e a stampo, nonché in fonderie;
- lavori in forni industriali, contenitori,
apparecchi, silos, tramogge e condotte;
- costruzioni navali;
- smistamento ferroviario;
- macelli.
- lavori edili, soprattutto lavori sopra, sotto o in
prossimità di impalcature e di posti di lavoro
sopraelevati, montaggio e smontaggio di armature, lavori
di installazione e di posa di ponteggi e operazioni di
demolizione;
- Protezione del piede.
Scarpe di sicurezza con suola imperforabile.
- lavori di rustico, di genio civile e lavori
stradali;
- lavori su impalcature;
- demolizioni di rustici;
- lavori in calcestruzzo ed in elementi prefabbricati
con montaggio e smontaggio di armature;
- lavori in cantieri edili e in aree di deposito;
- lavori su tetti.
- lavori su ponti d'acciaio, opere edili in strutture
di grande altezza, piloni, torri, ascensori e
montacarichi, costruzioni idrauliche in acciaio,
altiforni, acciaierie, laminatoi, grandi contenitori,
grandi condotte, gru, caldaie, e impianti elettrici;
- costruzioni di forni, installazione di impianti di
riscaldamento e di aerazione, nonché montaggio di
costruzioni metalliche;
- lavori di trasformazione e di manutenzione;
- lavori in altiforni, impianti di riduzione diretta,
acciaierie e laminatoi, stabilimenti metallurgici,
impianti di fucinatura a maglio e a stampo, impianti di
pressatura a caldo e di trafilatura;
- lavori in cave di pietra, miniere, a cielo aperto e
rimozione di discarica;
- lavorazione e finitura di pietre;
- produzione di vetri piani e di vetri cavi, nonché
lavorazione e finitura;
- manipolazione di stampi nell'industria della
ceramica;
- lavori di rivestimenti in prossimità del forno
nell'industria della ceramica;
- lavori nell'industria della ceramica pesante e
nell'industria dei materiali da costruzione;
- movimentazione e stoccaggio;
- manipolazione di blocchi di carni surgelate e di
contenitori metallici di conserve;
- costruzioni navali;
- smistamento ferroviario.
- lavori sui tetti.
- attività su e con masse molto fredde o ardenti.
- in caso di rischio di penetrazione di masse incandescenti fuse.
- lavori di rustico, di genio civile e lavori
stradali;
- Protezione degli occhi o del volto.
Occhiali di protezione, visiere o maschere di protezione.
- lavori di saldatura, molatura e tranciatura;
- lavori di mortasatura e di scalpellatura;
- lavorazione e finitura di pietre;
- uso di estrattori di bulloni;
- impiego di macchine asportatrucioli durante la
lavorazione di materiale che producono trucioli corti;
- fucinatura a stampo;
- rimozione e frantumazione di schegge;
- operazioni di sabbiatura;
- manipolazione di prodotti acidi e alcalini,
disinfettanti e detergenti corrosivi;
- impiego di pompe a getto liquido;
- manipolazione di masse incandescenti fuse o lavori
in prossimità delle stesse;
- lavori che comportano esposizione al calore
radiante;
- impiego di laser.
- lavori di saldatura, molatura e tranciatura;
- Protezione delle vie respiratorie.
Autorespiratori.
- lavori in contenitori, in vani ristretti ed in forni
industriali riscaldati a gas, qualora sussista il
rischio di intossicazione da gas o di carenza di
ossigeno.
- lavoro nella zona di caricamento dell'altoforno;
- lavori in prossimità dei convertitori e delle
condutture di gas di altoforno;
- lavori in prossimità della colata in siviera qualora
sia prevedibile che se ne sprigionino fumo di metalli
pesanti;
- lavori di rivestimento di forni e di siviere qualora
sia prevedibile la formazione di polveri;
- verniciatura a spruzzo senza sufficiente
aspirazione;
- lavori in pozzetti, canali ed altri vani sotterranei
nell'ambito della rete fognaria;
- attività in impianti frigoriferi che presentino un rischio di fuoriuscita del refrigerante.
- lavori in contenitori, in vani ristretti ed in forni
industriali riscaldati a gas, qualora sussista il
rischio di intossicazione da gas o di carenza di
ossigeno.
- Protezione dell'udito.
Otoprotettori.
- lavori nelle vicinanze di presse per metalli;
- lavori che implicano l'uso di utensili pneumatici;
- attività del personale a terra negli aeroporti;
- battitura di pali e costipazione del terreno;
- lavori nel legname e nei tessili.
- lavori nelle vicinanze di presse per metalli;
- Protezione del tronco, delle braccia e delle mani.
Indumenti protettivi.
- manipolazione di prodotti acidi e alcalini,
disinfettanti e detergenti corrosivi;
- lavori che comportano la manipolazione di masse
calde o la loro vicinanza o comunque un'esposizione al
calore;
- lavorazione di vetri piani;
- lavori di sabbiatura;
- lavori in impianti frigoriferi.
- lavori di saldatura in ambienti ristretti.
- operazioni di disossamento e di squartamento nei
macelli;
- lavori che comportano l'uso di coltelli, nel caso in cui questi siano mossi in direzione del corpo.
- saldatura;
- fucinatura;
- fonditura;
- operazioni di disossamento e di squartamento nei macelli.
- saldatura;
- manipolazione di oggetti con spigoli vivi, esclusi i
casi in cui sussista il rischio che il guanto rimanga
impigliato nelle macchine;
- manipolazione a cielo aperto di prodotti acidi e alcalini.
- operazione di disossamento e di squartamento nei
macelli;
- attività protratta di taglio con il coltello nei
reparti di produzione e macellazione;
- sostituzione di coltelli nelle taglierine.
- manipolazione di prodotti acidi e alcalini,
disinfettanti e detergenti corrosivi;
- Indumenti di protezione contro le intemperie.
- lavori edili all'aperto con clima piovoso e freddo.
- Indumenti fosforescenti
- lavori in cui é necessario percepire in tempo la presenza dei lavoratori.
- Attrezzatura di protezione anticaduta (imbracature di
sicurezza).
- lavori su impalcature;
- montaggio di elementi prefabbricati;
- lavori su piloni.
- lavori su impalcature;
- Attacco di sicurezza con corda.
- posti di lavoro in cabine sopraelevate di gru;
- posti di lavoro in cabine di manovra sopraelevate di
transelevatori;
- posti di lavoro sopraelevati su torri di
trivellazione;
- lavori in pozzi e in fogne.
- posti di lavoro in cabine sopraelevate di gru;
- Protezione dell'epidermide.
- manipolazione di emulsioni;
- concia di pellami.
- manipolazione di emulsioni;
- Caratteristiche del carico. La movimentazione manuale di
un carico può costituire un rischio tra l'altro
dorso-lombare nei casi seguenti:
- il carico é troppo pesante (kg 30);
- é ingombrante o difficile da afferrare;
- é in equilibrio instabile o il suo contenuto rischia
di spostarsi;
- é collocato in una posizione tale per cui deve
essere tenuto o maneggiato ad una certa distanza dal
tronco o con una torsione o inclinazione del tronco;
- può, a motivo della struttura esterna e/o della consistenza, comportare lesioni per il lavoratore, in particolare in caso di urto.
- il carico é troppo pesante (kg 30);
- Sforzo fisico richiesto.
Lo sforzo fisico può presentare un rischio tra l'altro dorso-lombare nei seguenti casi:
- é eccessivo;
- può essere effettuato soltanto con un movimento di
torsione del tronco;
- può comportare un movimento brusco del carico;
- é compiuto con il corpo in posizione instabile.
- é eccessivo;
- Caratteristiche dell'ambiente di lavoro.
Le caratteristiche dell'ambiente di lavoro possono aumentare le possibilità di rischio tra l'altro dorso-lombare nei seguenti casi:
- lo spazio libero, in particolare verticale, é
insufficiente per lo svolgimento dell'attività
richiesta;
- il pavimento é ineguale, quindi presenta rischi di
inciampo o di scivolamento per le scarpe calzate dal
lavoratore;
- il posto o l'ambiente di lavoro non consentono al
lavoratore la movimentazione manuale di carichi a
un'altezza di sicurezza o in buona posizione;
- il pavimento o il piano di lavoro presenta
dislivelli che implicano la manipolazione del carico a
livelli diversi;
- il pavimento o il punto di appoggio sono instabili;
- la temperatura, l'umidità o la circolazione dell'aria sono inadeguate.
- lo spazio libero, in particolare verticale, é
insufficiente per lo svolgimento dell'attività
richiesta;
- Esigenze connesse all'attività.
L'attività può comportare un rischio tra l'altro dorso-lombare se comporta una o più delle seguenti esigenze:
- sforzi fisici che sollecitano in particolare la
colonna vertebrale, troppo frequenti o troppo
prolungati;
- periodo di riposo fisiologico o di recupero
insufficiente;
- distanze troppo grandi di sollevamento, di
abbassamento o di trasporto;
- un ritmo imposto da un processo che non può essere modulato dal lavoratore.
Il lavoratore può correre un rischio nei seguenti casi:
- inidoneità fisica a svolgere il compito in
questione;
- indumenti, calzature o altri effetti personali
inadeguati portati dal lavoratore;
- insufficienza o inadeguatezza delle conoscenze o della formazione.
- sforzi fisici che sollecitano in particolare la
colonna vertebrale, troppo frequenti o troppo
prolungati;
Osservazione preliminare.
Gli obblighi previsti dal presente allegato si applicano al fine di realizzare gli obiettivi del Titolo VI e qualora gli elementi esistano sul posto di lavoro e non contrastino con le esigenze o caratteristiche intrinseche della mansione.
- Attrezzature.
- osservazione generale.
L'utilizzazione in sé dell'attrezzatura non deve essere fonte di rischio per i lavoratori.
- schermo.
I caratteri sullo schermo devono avere una buona definizione e una forma chiara, una grandezza sufficiente e vi deve essere uno spazio adeguato tra i caratteri e le linee.
L'immagine sullo schermo deve essere stabile; esente da sfarfallamento o da altre forme d'instabilità.
La brillanza e/o il contrasto tra i caratteri e lo sfondo dello schermo devono essere facilmente regolabili da parte dell'utilizzatore del videoterminale e facilmente adattabili alle condizioni ambientali.
Lo schermo deve essere orientabile ed inclinabile liberamente e facilmente per adeguarsi alle esigenze dell'utilizzatore.
É possibile utilizzare un sostegno separato per lo schermo o un piano regolabile.
Lo schermo non deve avere riflessi e riverberi che possano causare molestia all'utilizzatore.
- tastiera.
La tastiera dev'essere inclinabile e dissociata dallo schermo per consentire al lavoratore di assumere una posizione confortevole e tale da non provocare l'affaticamento delle braccia o delle mani.
Lo spazio davanti alla tastiera dev'essere sufficiente onde consentire un appoggio per le mani e le braccia dell'utilizzatore.
La tastiera deve avere una superficie opaca onde evitare i riflessi.
La disposizione della tastiera e le caratteristiche dei tasti devono tendere ad agevolare l'uso della tastiera stessa.
I simboli dei tasti devono presentare sufficiente contrasto ed essere leggibili dalla normale posizione di lavoro.
- piano di lavoro.
Il piano di lavoro deve avere una superficie poco riflettente, essere di dimensioni sufficienti e permettere una disposizione flessibile dello schermo, della tastiera, dei documenti e del materiale accessorio.
Il supporto per i documenti deve essere stabile e regolabile e deve essere collocato in modo tale da ridurre al massimo i movimenti fastidiosi della testa e degli occhi.
É necessario uno spazio sufficiente che permetta ai lavoratori una posizione comoda.
- sedile di lavoro.
Il sedile di lavoro dev'essere stabile, permettere all'utilizzatore una certa libertà di movimento ed una posizione comoda.
I sedili debbono avere altezza regolabile.
Il loro schienale deve essere regolabile in altezza e in inclinazione.
Un poggiapiedi sarà messo a disposizione di coloro che lo desiderino.
- osservazione generale.
- Ambiente
- Spazio
Il posto di lavoro deve essere ben dimensionato e allestito in modo che vi sia spazio sufficiente per permettere cambiamenti di posizione e di movimenti operativi.
- Illuminazione
L'illuminazione generale ovvero l'illuminazione specifica (lampade di lavoro) devono garantire un'illuminazione sufficiente ed un contrasto appropriato tra lo schermo e l'ambiente, tenuto conto delle caratteristiche del lavoro e delle esigenze visive dell'utilizzatore. Fastidiosi abbagliamenti e riflessi sullo schermo o su altre attrezzature devono essere evitati strutturando l'arredamento del locale e del posto di lavoro in funzione dell'ubicazione delle fonti di luce artificiale e delle loro caratteristiche tecniche.
- Riflessi e abbagliamenti
I posti di lavoro devono essere sistemati in modo che le fonti luminose quali le finestre e le altre aperture, le pareti trasparenti o traslucide, nonché le attrezzature e le pareti di colore chiaro non producano riflessi sullo schermo. Le finestre devono essere munite di un opportuno dispositivo di copertura regolabile per attenuare la luce diurna che illumina il posto di lavoro.
- Rumore
Il rumore emesso dalle attrezzature appartenenti al/ai posto/i di lavoro deve essere preso in considerazione al momento della sistemazione del posto di lavoro, in particolare al fine di non perturbare l'attenzione e la comunicazione verbale.
- Calore
Le attrezzature appartenenti al/ai posto/i di lavoro non devono produrre un eccesso di calore che possa essere fonte di disturbo per i lavoratori.
- Radiazioni
Tutte le radiazioni, eccezion fatta per la parte visibile dello spettro elettromagnetico, devono essere ridotte a livelli trascurabili dal punto di vista della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori.
- Umidità
Si deve fare in modo di ottenere e mantenere un'umidità soddisfacente.
- Spazio
- Interfaccia elaboratore/uomo
All'atto dell'elaborazione, della scelta, dell'acquisto del software, o allorché questo viene modificato, come anche nel definire le mansioni che implicano l'utilizzazione di unità videoterminali, il datore di lavoro terrà conto dei seguenti fattori:
- il software deve essere adeguato alla mansione da
svolgere;
- il software deve essere di facile uso e, se del
caso, adattabile a livello di conoscenza e di esperienza
dell'utilizzatore; nessun dispositivo o controllo
quantitativo o qualitativo può essere utilizzato
all'insaputa dei lavoratori;
- i sistemi debbono fornire ai lavoratori delle
indicazioni sul loro svolgimento;
- i sistemi devono fornire l'informazione di un formato e ad un ritmo adeguato agli operatori; e) i principi dell'ergonomia devono essere applicati in particolare all'elaborazione dell'informazione da parte dell'uomo.
- il software deve essere adeguato alla mansione da
svolgere;
(art. 61, comma 1, lettera a), numero 3), e art. 72, comma 2, lettera a))
- Produzione di auramina col metodo Michler.
- I lavori che espongono agli idrocarburi policiclici
aromatici presenti nella fuliggine, nel catrame o nella pece
di carbone.
- Lavori che espongono alle polveri, fumi e nebbie
prodotti durante il raffinamento del nichel a temperature
elevate.
- Processo agli acidi forti nella fabbricazione di
alcool isopropilico.
- Il lavoro comportante l'esposizione a polvere di legno duro (1).
(1) Un elenco di tipi di legno duro figura nel volume 62 delle monografie sulla valutazione dei rischi cancerogeni per la salute umana "Wood Dust and Formaldehyde pubblicato dal Centro internazionale di ricerca sul cancro, Lione 1995.
(art. 61, comma 2; art. 62, comma 3 e art. 72, comma 2, lettera a)
| Nome agente | EINECS (1) | CAS (2) | Valore limite di esposizione professionale | Osservazioni | Misure transitorie | |
| Mg/m3 (3) | ppm (4) | |||||
| Benzene | 200-753-7 | 71-43-2 | 3,25(5) | 1(5) | Pelle(6) | Sino al 31 dicembre 2001 il valore limite è di 3 ppm (=9,75 mg/m3) |
| Cloruro di vinile monomero | 200-831 | 75-01-4 | 7,77(5) | 3(5) | - | - |
| Polveri di legno | - | - | 5,00(5)(7) | - | - | - |
- EINECS: Inventario europeo delle sostanze chimiche
esistenti (European Inventory of Existing Chemical
Susbstances).
- CAS: Numero Chemical Abstract Service.
- mg/m3 = milligrammi per metro cubo d'aria a 20o e
101,3 Kpa (corrispondenti a 760 mm di mercurio).
- ppm = parti per milione nell'aria (in volume: ml/m3).
- Valori misurati o calcolati in relazione ad un
periodo di riferimento di otto ore.
- Sostanziale contributo al carico corporeo totale
attraverso la possibile esposizione cutanea.
- Frazione inalabile; se le polveri di legno duro sono mescolate con altre polveri di legno, il valore limite si applica a tutte le polveri di legno presenti nella miscela in questione.
(articolo 60-ter, comma 1, lettera d)
| EINECS (1) | CAS (2) | NOME AGENTE | VALORI 8 ore | NOTAZIONE | |||
|
8 ore (4) |
Breve Termine (5) | ||||||
|
mg/m3 (5) |
ppm |
mg/m3 (3) |
ppm |
||||
| Piombo inorganico e suoi composti | 0,15 | ||||||
- EINECS European Inventory of Existing Chemical
Substances.
- CAS Chemical Abstract Service Registry Number.
- La notazione Pelle attribuita ai valori limite di
esposizione indica la possibilità di assorbimento
significativo attraverso la pelle.
- Misurato e calcolato rispetto ad un periodo di
riferimento di 8 ore.
- Valore limite al di sopra del quale non vi deve
essere esposizione e si riferisce ad un periodo di 15 minuti
se non altrimenti specificato.
- mg/m3 milligrammi per metro cubo di aria a 20o C e
101,3 Kpa.
- ppm parti per milione di aria (ml/m2).
(art. 60-ter, comma 1, lettera e)
Piombo e suoi composti ionici.
- Il monitoraggio biologico comprende la misurazione
del livello di piombo nel sangue (PdB) con l'ausilio della
spettroscopia ad assorbimento atomico o di un metodo che dia
risultati equivalenti. Il valore limite biologico è il
seguente: 60 mg Pb/100 ml di sangue. Per le lavoratrici in
età fertile il riscontro di valori di piombemia superiori a
40 microgrammi di piombo per 100 millilitri di sangue
comporta, comunque, allontanamento dall'esposizione.
- La sorveglianza sanitaria si effettua quando: l'esposizione a una concentrazione di piombo nell'aria, espressa come media ponderata nel tempo calcolata su 40 ore alla settimana, è superiore a 0,075 mg/m3; nei singoli lavoratori è riscontrato un contenuto di piombo nel sangue superiore a 40 mg Pd/100 ml di sangue.
(art. 60-novies, comma 1)
- Agenti chimici
N. EINECS (1) N. CAS (2) Nome dell'agente Limite di concentrazione
per l'esenzione202-080-4 91-59-8 2-naftilammina e suoi sali 0.1% in peso 202-177-1 92-67-1 4-amminodifenile e suoi sali 0.1% in peso 202-199-1 92-87-5 Benzidina e suoi sali 0.1% in peso 202-204-7 92-93-3 4-nitrodifenile 0.1% in peso
- Attività lavorative: Nessuna
(articolo 60-sexies, comma 2)
| UNI EN 481:1994 | Atmosfera nell'ambiente di lavoro. Definizione delle frazioni granulometriche per la misurazione delle particelle aerodisperse. |
| UNI EN 482:1998 | Atmosfera nell'ambiente di lavoro. Requisiti generali per le prestazioni dei procedimenti di misurazione degli agenti chimici. |
| UNI
EN 689 1997
|
Atmosfera nell'ambiente di lavoro. Guida alla valutazione dell'esposizione per inalazione a composti chimici ai fini del confronto con i valori limite e strategia di misurazione. |
| UNI EN 838 1998 | Atmosfera nell'ambiente di lavoro. Campionatori diffusivi per la determinazione di gas e vapori. Requisiti e metodi di prova. |
| UNI EN 1076:1999 | Atmosfera nell'ambiente di lavoro. Tubi di assorbimento mediante pompaggio per la determinazione di gas e vapori. Requisiti e metodi di prova. |
| UNI EN 1231 1999 | Atmosfera nell'ambiente di lavoro. Sistemi di misurazione di breve durata con tubo di rivelazione. Requisiti e metodi di prova. |
| UNI EN 1232: 1999 | Atmosfera nell'ambiente di lavoro. Pompe per il campionamento personale di agenti chimici. Requisiti e metodi di prova. |
| UNI EN 1540:2001 | Atmosfera nell'ambiente di lavoro. Terminologia. |
| UNI
EN 12919:2001
|
Atmosfera nell'ambiente di lavoro. Pompe per il campionamento di agenti chimici con portate UNI EN 12919:2001maggiori di 5 l/min. Requisiti e metodi di prova. |
- Attività in industrie alimentari.
- Attività nell'agricoltura.
- Attività nelle quali vi é contatto con animali e/o con
prodotti di origine animale.
- Attività nei servizi sanitari, comprese le unità di
isolamento e post mortem.
- Attività nei laboratori clinici, veterinari e
diagnostici, esclusi i laboratori di diagnosi
microbiologica.
- Attività in impianti di smaltimento rifiuti e di
raccolta di rifiuti speciali potenzialmente infetti.
- Attività negli impianti per la depurazione delle acque di scarico.
(parte di testo non memorizzata)
- Sono inclusi nella classificazione unicamente gli agenti
di cui è noto che possono provocare malattie infettive in
soggetti umani.
I rischi tossico ovvero allergenico eventualmente presenti sono indicati a fianco di ciascun agente in apposita colonna.
Non sono stati presi in considerazione gli agenti patogeni di animali e piante di cui è noto che non hanno effetto sull'uomo.
In sede di compilazione di questo primo elenco di agenti biologici classificati non si è tenuto conto dei microrganismi geneticamente modificati.
- La classificazione degli agenti biologici si basa
sull'effetto esercitato dagli stessi su lavoratori sani.
Essa non tiene conto dei particolari effetti sui lavoratori la cui sensibilità potrebbe essere modificata da altre cause quali malattia preesistente, uso di medicinali, immunità compromessa, stato di gravidanza o allattamento, fattori dei quali è tenuto conto nella sorveglianza sanitaria di cui all'art. 95.
- Gli agenti biologici che non sono stati inclusi nei
gruppi 2, 3, 4 dell'elenco non sono implicitamente inseriti
nel gruppo 1.
Per gli agenti di cui è nota per numerose specie la patogenicità per l'uomo, l'elenco comprende le specie più frequentemente implicate nelle malattie, mentre un riferimento di carattere più generale indica che altre specie appartenenti allo stesso genere possono avere effetti sulla salute dell'uomo.
Quando un intero genere è menzionato nell'elenco degli agenti biologici, è implicito che i ceppi e le specie definiti non patogeni sono esclusi dalla classificazione.
- Quando un ceppo è attenuato o ha perso geni notoriamente
virulenti, il contenimento richiesto dalla classificazione
del ceppo parentale non è necessariamente applicato a meno
che la valutazione del rischio da esso rappresentato sul
luogo di lavoro non lo richieda.
- Tutti i virus che sono già stati isolati nell'uomo e che
ancora non figurano nel presente allegato devono essere
considerati come appartenenti almeno al gruppo due, a meno
che sia provato che non possono provocare malattie
nell'uomo.
- Taluni agenti classificati nel gruppo tre ed indicati
con doppio asterisco (**) nell'elenco allegato possono
comportare un rischio di infezione limitato perché
normalmente non sono veicolati dall'aria. Nel caso di
particolari attività comportanti l'utilizzazione dei
suddetti agenti, in reazione al tipo di operazione
effettuata e dei quantitativi impiegati può risultare
sufficiente, per attuare le misure di cui ai punti 2 e 13
dell'allegato XII ed ai punti 2, 3, 5 dell'allegato XIII,
assicurare i livelli di contenimento ivi previsti per gli
agenti del gruppo 2.
- Le misure di contenimento che derivano dalla
classificazione dei parassiti si applicano unicamente agli
stadi del ciclo del parassita che possono essere infettivi
per l'uomo.
- L'elenco contiene indicazioni che individuano gli agenti
biologici che possono provocare reazioni allergiche o
tossiche, quelli per i quali è disponibile un vaccino
efficace e quelli per i quali è opportuno conservare per
almeno dieci anni l'elenco dei lavoratori che hanno operato
in attività con rischio di esposizione a tali agenti.
Tali indicazioni sono:
- possibili effetti allergici;
- l'elenco dei lavoratori che hanno operato con detti agenti deve essere conservato per almeno dieci anni dalla cessazione dell'ultima attività comportante rischio di esposizione;
- produzione di tossine;
- vaccino efficace disponibile.
Nota preliminare:
Le misure contenute in questo allegato debbono essere applicate in base alla natura delle attività, la valutazione del rischio per i lavoratori e la natura dell'agente biologico di cui trattasi.
|
A. |
B. |
|||
| 2 | 3 | 4 | ||
| 1. LA ZONA DI LAVORO DEVE ESSERE SEPARATA DA QUALSIASI ALTRA ATTIVITÀ NELLO STESSO EDIFICIO | NO | RACCOMANDATO | SI | |
| 2. L'ARIA IMMESSA NELLA ZONA DI LAVORO E L'ARIA ESTRATTA ESSERE FILTRATE ATTRAVERSO UN ULTRAFILTRO (HEPA) O UN FILTRO SIMILE | NO | SI, SULL'ARIA ESTRATTA | SI, SULL'ARIA IMMESSA E SU QUELLA ESTRATTA | |
| 3. L'ACCESSO DEVE ESSERE LIMITATO ALLE PERSONE AUTORIZZATE | RACCOMANDATO | SI | SI, ATTRAVERSO UNA CAMERA DI COMPENSAZIONE | |
| 4. LA ZONA DI LAVORO DEVE POTER ESSERE CHIUSA A TENUTA PER CONSENTIRE LA DISINFEZIONE | NO | RACCOMANDATO | SI | |
| 5. SPECIFICHE PROCEDURE DI DISINFEZIONE | SI | SI | SI | |
| 6. LA ZONA DI LAVORO DEVE ESSERE MANTENUTA AD UNA PRESSIONE NEGATIVA RISPETTO A QUELLA ATMOSFERICA | NO | RACCOMANDATO | SI | |
| 7. CONTROLLO EFFICACE DEI VETTORI, AD ESEMPIO, RODITORI ED INSETTI | RACCOMANDATO | SI | SI | |
| 8. SUPERFICI IDROREPELLENTI E DI FACILE PULITURA | SI, PER IL BANCO DI LAVORO | SI, PER IL BANCO DI LAVORO L'ARREDO E IL PAVIMENTO | SI, PER IL BANCO DI LAVORO L'ARREDO, I MURI IL PAVIMENTO E IL SOFFITTO | |
| 9. SUPERFICI RESISTENTI AGLI ACIDI, AGLI ALCALI, AI SOLVENTI, AI DISINFETTANTI | RACCOMANDATO | SI | SI | |
| 10. DEPOSITO SICURO PER AGENTI BIOLOGICI | SI | SI | SI, DEPOSITO SICURO | |
| 11.FINESTRA D'ISPEZIONE O ALTRO DISPOSITIVO CHE PERMETTA DI VEDERNE GLI OCCUPANTI | RACCOMANDATO | RACCOMANDATO | SI | |
| 12.I LABORATORI DEVONO CONTENERE L'ATTREZZATURA A LORO NECESSARIA | NO | RACCOMANDATO | SI | |
| 13.I MATERIALI INFETTI, COMPRESI GLI ANIMALI, DEVONO ESSERE MANIPOLATI IN CABINE DI SICUREZZA, ISOLATORI O ALTRI ADEGUATI CONTENITORI | OVE OPPORTUNO | SI, QUANDO L'INFEZIONE É VEICOLATA DALL'ARIA | SI | |
| 14.INCENERITORI PER L'ELIMINAZIONE DELLE CARCASSE DI ANIMALI | RACCOMANDATO | SI (DISPONIBILE) | SI, SUL POSTO | |
| 15. MEZZI E PROCEDURE PER IL TRATTAMENTO DEI RIFIUTI | SI | SI | SI, CON STERILIZZAZIONE | |
| 16. TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE | NO | FACOLTATIVO | SI | |
Agenti biologici del gruppo 1
Per le attività con agenti biologici del gruppo 1, compresi i vaccini spenti, si osserveranno i principi di una buona sicurezza ed igiene professionali.
Agenti biologici dei gruppi 2, 3 e 4
Può risultare opportuno selezionare ed abbinare specifiche di contenimento da diverse categorie tra quelle sottoindicate, in base ad una valutazione di rischio connessa con un particolare processo o parte di esso.
| LIVELLI DI CONTENIMENTO | |||
| MISURE DI CONTENIMENTO | 2 | 3 | 4 |
| 1.GLI ORGANISMI VIVI DEVONO ESSERE MANIPOLATI IN UN SISTEMA CHE SEPARI FISICAMENTE IL PROCESSO DALL'AMBIENTE | SI | SI | SI |
| 2. I GAS DI SCARICO DEL SISTEMA CHIUSO DEVONO ESSERE TRATTATI IN MODO DA: | RIDURRE AL MINIMO LE EMISSIONI | EVITARE LE EMISSIONI | EVITARE LE EMISSIONI |
| 3. IL PRELIEVO DI CAMPIONI, L'AGGIUNTA DI MATERIALI IN UN SISTEMA CHIUSO E IL TRASFERIMENTO DI ORGANISMI VIVI IN UN ALTRO SISTEMA CHIUSO DEVONO ESSERE EFFETTUATI IN MODO DA: | RIDURRE AL MINIMO LE EMISSIONI | EVITARE LE EMISSIONI | EVITARE LE EMISSIONI |
| 4. LA COLTURA DEVE ESSERE RIMOSSA DAL SISTEMA CHIUSO SOLO DOPO CHE GLI ORGANISMI VIVI SONO STATI: | INATTIVATI CON MEZZI COLLAUDATI | INATTIVATI CON MEZZI CHIMICI O FISICI COLLAUDATI | INATTIVATI CON MEZZI CHIMICI O FISICI COLLAUDATI |
| 5. I DISPOSITIVI DI CHIUSURA DEVONO ESSERE PREVISTI IN MODO DA: | RIDURRE AL MINIMO LE EMISSIONI | EVITARE LE EMISSIONI | EVITARE LE EMISSIONI |
| 6.I SISTEMI CHIUSI DEVONO ESSERE COLLOCATI IN UNA ZONA CONTROLLATA | FACOLTATIVO | FACOLTATIVO | SI E COSTRUITA ALL'UOPO |
| A) VANNO PREVISTE SEGNALAZIONI DI PERICOLO BIOLOGICO | FACOLTATIVO | SI | SI |
| B) É AMMESSO SOLO IL PERSONALE ADDETTO | FACOLTATIVO | SIv | SI, ATTRAVERSO CAMERE DI CONDIZIONAMENTO |
| C) IL PERSONALE DEVE INDOSSARE TUTE DI PROTEZIONE | SI, TUTE DA LAVORO | SI | RICAMBIO COMPLETO |
| D) OCCORRE PREVEDERE UNA ZONA DI DECONTAMINAZIONE E LE DOCCE PER IL PERSONALE | SI | SI | SI |
| E) IL PERSONALE DEVE FARE UNA DOCCIA PRIMA DI USCIRE DALLA ZONA CONTROLLATA | NO | FACOLTATIVO | SI |
| F) GLI EFFLUENTI DEI LAVANDINI E DELLE DOCCE DEVONO ESSERE RACCOLTI E INATTIVATI PRIMA DELL'EMISSIONE | NO | FACOLTATIVO | SI |
| G) LA ZONA CONTROLLATA DEVE ESSERE ADEGUATAMENTE VENTILATA PER RIDURRE AL MINIMO LA CONTAMINAZIONE ATMOSFERICA | FACOLTATIVO | FACOLTATIVO | SI |
| H) LA PRESSIONE AMBIENTE NELLA ZONA CONTROLLATA DEVE ESSERE MANTENUTA AL DI SOTTO DI QUELLA ATMOSFERICA | NO | vFACOLTATIVO | SI |
| I) L'ARIA IN ENTRATA E IN USCITA DALLA ZONA CONTROLLATA DEVE ESSERE FILTRATA CON ULTRAFILTRI (HEPA) | NO | FACOLTATIVO | SI |
| J) LA ZONA CONTROLLATA DEVE ESSERE CONCEPITA IN MODO DA IMPEDIRE QUALSIASI FUORIUSCITA DAL SISTEMA CHIUSO | NO | FACOLTATIVO | SI |
| K) LA ZONA CONTROLLATA DEVE POTER ESSERE SIGILLATA IN MODO DA RENDERE POSSIBILE LE FUMIGAZIONI | NO | FACOLTATIVO | SI |
| L)TRATTAMENTO DEGLI EFFLUENTI PRIMA DELLO SMALTIMENTO FINALE | INATTIVATI CON MEZZI COLLAUDATI | INATTIVATI CON MEZZI CHIMICI O FISICI COLLAUDATI | INATTIVATI CON MEZZI FISICI COLLAUDATI |
- scale aeree ad inclinazione variabile;
- ponti mobili sviluppabili su carro;
- ponti sospesi muniti di argano;
- idroestrattori centrifughi con diametro esterno del
paniere 450 cm;
- funi e catene di impianti ed apparecchi di sollevamento;
- funi e catene di impianti ed apparecchi di trazione;
- gru e apparecchi di sollevamento di portata4 200 kg;
- organi di trazione, di attacco e dispositivi di
sicurezza dei piani inclinati;
- macchine e attrezzature per la lavorazione di esplosivi;
- elementi di ponteggio;
- ponteggi metallici fissi;
- argani dei ponti sospesi;
- funi dei ponti sospesi;
- armature degli scavi;
- freni dei locomotori;
- micce;
- materiali recuperati da costruzioni sceniche;
- opere sceniche;
- riflettori e batterie di accumulatori mobili;
- teleferiche private;
- elevatori trasferibili;
- ponteggi sospesi motorizzati;
- funi dei ponteggi sospesi motorizzati;
- ascensori e montacarichi in servizio privato;
- apparecchi a pressione semplici;
- apparecchi a pressione di gas;
- generatori e recipienti di vapore d'acqua;
- generatori e recipienti di liquidi surriscaldati;
- forni per oli minerali;
- generatori di calore per impianti di riscaldamento ad
acqua calda;
- recipienti per trasporto di gas compressi, liquefatti e disciolti.
- Osservazione preliminare.
Le disposizioni del presente allegato si applicano allorché esiste, per l'attrezzatura di lavoro considerata, un rischio corrispondente.
Ai fini del loro adempimento ed in quanto riferite ad attrezzature in esercizio, esse non richiedono necessariamente l'adozione delle stesse misure corrispondenti ai requisiti essenziali applicabili alle attrezzature di lavoro nuove.
- Prescrizioni applicabili alle attrezzature di lavoro
mobili, semoventi o non semoventi.
- Qualora il bloccaggio intempestivo degli elementi di
trasmissione d'energia accoppiabili tra un'attrezzatura
di lavoro mobile e suoi accessori e traini possa
provocare rischi specifici, l'attrezzatura di lavoro
deve essere attrezzata o sistemata in modo tale da
impedire il bloccaggio degli elementi di trasmissione
d'energia.
Nel caso in cui tale bloccaggio non possa essere impedito, dovrà essere presa ogni precauzione possibile per evitare conseguenze pregiudizievoli per i lavoratori.
- Se gli organi di trasmissione di energia
accoppiabili tra attrezzature di lavoro mobili rischiano
di sporcarsi e di rovinarsi strisciando al suolo, si
devono prevedere possibilità di fissaggio.
- Le attrezzature di lavoro mobili con lavoratore o
lavoratori a bordo devono limitare, nelle condizioni di
utilizzazione reali, i rischi derivanti da un
ribaltamento dell'attrezzatura di lavoro:
- mediante una struttura di protezione che
impedisca all'attrezzatura di ribaltarsi di più di
un quarto di giro,
- ovvero mediante una struttura che garantisca uno
spazio sufficiente attorno al lavoratore o ai
lavoratori trasportati a bordo qualora il movimento
possa continuare oltre un quarto di giro,
- ovvero da qualsiasi altro dispositivo di portata equivalente.
Queste strutture di protezione possono essere integrate all'attrezzatura di lavoro.
Queste strutture di protezione non sono obbligatorie se l'attrezzatura di lavoro è stabilizzata durante tutto il periodo d'uso, oppure se l'attrezzatura di lavoro è concepita in modo da escludere qualsiasi ribaltamento della stessa.
Se sussiste il pericolo che il lavoratore trasportato a bordo, in caso di ribaltamento, rimanga schiacciato tra parti dell'attrezzatura di lavoro e il suolo, deve essere installato un sistema di ritenzione del lavoratore o dei lavoratori trasportati.
- mediante una struttura di protezione che
impedisca all'attrezzatura di ribaltarsi di più di
un quarto di giro,
- I carrelli elevatori su cui prendono posto uno o più
lavoratori devono essere sistemati o attrezzati in modo
da limitarne i rischi di ribaltamento, ad esempio:
- installando una cabina per il conducente;
- mediante una struttura atta ad impedire il
ribaltamento del carrello elevatore;
- mediante una struttura concepita in modo tale da
lasciare, in caso di ribaltamento del carrello
elevatore, uno spazio sufficiente tra il suolo e
talune parti del carrello stesso per il lavoratore o
i lavoratori a bordo;
- mediante una struttura che trattenga il lavoratore o i lavoratori sul sedile del posto di guida per evitare che, in caso di ribaltamento del carrello elevatore, essi possano essere intrappolati da parti del carrello stesso.
- installando una cabina per il conducente;
- Le attrezzature di lavoro mobili semoventi il cui
spostamento può comportare rischi per le persone devono
soddisfare le seguenti condizioni:
- esse devono essere dotate dei mezzi necessari
per evitare la messa in moto non autorizzata;
- esse devono essere dotate dei mezzi appropriati
che consentano di ridurre al minimo le conseguenze
di un'eventuale collisione in caso di movimento
simultaneo di più attrezzature di lavoro circolanti
su rotaia;
- esse devono essere dotate, qualora
considerazioni di sicurezza l'impongano, di un
dispositivo di emergenza con comandi facilmente
accessibili o automatici che ne consenta la
frenatura e l'arresto in caso di guasto del
dispositivo di frenatura principale;
- quando il campo di visione diretto del
conducente è insufficiente per garantire la
sicurezza, esse devono essere dotate di dispositivi
ausiliari per migliorare la visibilità;
- le attrezzature di lavoro per le quali è
previsto un uso notturno o in luoghi bui devono
incorporare un dispositivo di illuminazione adeguato
al lavoro da svolgere e garantire sufficiente
sicurezza ai lavoratori;
- le attrezzature di lavoro che comportano, di per
sé o a causa dei loro carichi o traini, un rischio
di incendio suscettibile di mettere in pericolo i
lavoratori, devono essere dotate di appropriati
dispositivi antincendio a meno che tali dispositivi
non si trovino già ad una distanza sufficientemente
ravvicinata sul luogo in cui esse sono usate;
- le attrezzature di lavoro comandate con sistemi
immateriali devono arrestarsi automaticamente se
escono dal campo di controllo;
- le attrezzature di lavoro telecomandate che, usate in condizioni normali possono comportare rischi di urto o di intrappolamento dei lavoratori devono essere dotate di dispositivi di protezione contro tali rischi, a meno che non siano installati altri dispositivi per controllare il rischio di urto.
- esse devono essere dotate dei mezzi necessari
per evitare la messa in moto non autorizzata;
- Qualora il bloccaggio intempestivo degli elementi di
trasmissione d'energia accoppiabili tra un'attrezzatura
di lavoro mobile e suoi accessori e traini possa
provocare rischi specifici, l'attrezzatura di lavoro
deve essere attrezzata o sistemata in modo tale da
impedire il bloccaggio degli elementi di trasmissione
d'energia.
- Prescrizioni applicabili alle attrezzature di lavoro
adibite al sollevamento di carichi.
- Gli accessori di sollevamento devono essere
contrassegnati in modo da poterne identificare le
caratteristiche essenziali ai fini di un'utilizzazione
sicura.
Se l'attrezzatura di lavoro non è destinata al sollevamento di persone, una segnalazione in tal senso dovrà esservi apposta in modo visibile onde non ingenerare alcuna possibilità di confusione.
- Le macchine per il sollevamento o lo spostamento di
persone devono essere di natura tale:
- da escludere qualsiasi rischio di
schiacciamento, di intrappolamento oppure di urto
dell'utilizzatore, in particolare i rischi dovuti a
collisione accidentale;
- da garantire che i lavoratori bloccati in caso
di incidente nell'abitacolo non siano esposti ad
alcun pericolo e possano essere liberati.
- da escludere qualsiasi rischio di
schiacciamento, di intrappolamento oppure di urto
dell'utilizzatore, in particolare i rischi dovuti a
collisione accidentale;
- bis. Ulteriori prescrizioni minime di
carattere generale per le attrezzature di lavoro.
- bis.1 La persona esposta deve avere il
tempo e/o i mezzi di sottrarsi rapidamente ad eventuali
rischi causati dalla messa in moto e/o dall'arresto
dell'attrezzatura di lavoro.
- bis.2 La rimessa in moto di
un'attrezzatura dopo un arresto, indipendentemente dalla
sua origine, e il comando di una modifica rilevante
delle condizioni di funzionamento di un'attrezzatura
(velocita', pressione, eccetera) devono poter essere
effettuati soltanto mediante un'azione volontaria su un
organo di comando concepito a tale fine, salvo che la
rimessa in moto o la modifica rilevante delle condizioni
di funzionamento dell'attrezzatura non presenti alcun
pericolo per il lavoratore esposto.
- bis.3 L'ordine di arresto
dell'attrezzatura di lavoro deve essere prioritario
rispetto agli ordini di messa in moto. Ottenuto
l'arresto dell'attrezzatura di lavoro, o dei suoi
elementi pericolosi, l'alimentazione degli azionatori
deve essere interrotta.
- bis.4 Se gli elementi mobili di
un'attrezzatura di lavoro presentano rischi di contatto
meccanico che possono causare incidenti, essi devono
essere dotati di protezioni o di sistemi protettivi che:
- devono essere di costruzione robusta;
- non devono provocare rischi supplementari;
- non devono essere facilmente elusi o resi inefficaci;
- devono essere situati ad una sufficiente distanza dalla zona pericolosa;
- non devono limitare piu' del necessario l'osservazione del ciclo di lavoro.
- Gli accessori di sollevamento devono essere
contrassegnati in modo da poterne identificare le
caratteristiche essenziali ai fini di un'utilizzazione
sicura.
(art. 88-octies, comma 1, art. 88-novies, comma 2, lettera c)
RIPARTIZIONE DELLE AREE IN CUI POSSONO FORMARSI ATMOSFERE ESPLOSIVE
Osservazione preliminare.
Il sistema di classificazione che segue si applica alle aree in cui vengono adottati provvedimenti di protezione in applicazione degli articoli 88-quater, 88-quinquies, 88-octies e 88-novies.
- Aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive.
Un'area in cui può formarsi un'atmosfera esplosiva in quantità tali da richiedere particolari provvedimenti di protezione per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori interessati è considerata area esposta a rischio di esplosione ai sensi del titolo VIII-bis.
Un'area in cui non è da prevedere il formarsi di un'atmosfera esplosiva in quantità tali da richiedere particolari provvedimenti di protezione è da considerare area non esposta a rischio di esplosione ai sensi del titolo VIII-bis.
Le sostanze infiammabili e combustibili sono da considerare come sostanze che possono formare un'atmosfera esplosiva a meno che l'esame delle loro caratteristiche non abbia evidenziato che esse, in miscela con l'aria, non sono in grado di propagare autonomamente un'esplosione.
- Classificazione delle aree a rischio di esplosione.
Le aree a rischio di esplosione sono ripartite in zone in base alla frequenza e alla durata della presenza di atmosfere esplosive.
Il livello dei provvedimenti da adottare in conformità dell'allegato XV-ter, parte A, è determinato da tale classificazione.
Zona 0.
Area in cui è presente in permanenza o per lunghi periodi o frequentemente un'atmosfera esplosiva consistente in una miscela di aria e di sostanze infiammabili sotto forma di gas, vapore o nebbia.
Zona 1.
Area in cui la formazione di un'atmosfera esplosiva, consistente in una miscela di aria e di sostanze infiammabili sotto forma di gas, vapori o nebbia, è probabile che avvenga occasionalmente durante le normali attività.
Zona 2.
Area in cui durante le normali attività non è probabile la formazione di un'atmosfera esplosiva consistente in una miscela di aria e di sostanze infiammabili sotto forma di gas, vapore o nebbia o, qualora si verifichi, sia unicamente di breve durata.
Zona 20.
Area in cui è presente in permanenza o per lunghi periodi o frequentemente un'atmosfera esplosiva sotto forma di nube di polvere combustibile nell'aria.
Zona 21.
Area in cui la formazione di un'atmosfera esplosiva sotto forma di nube di polvere combustibile nell'aria, è probabile che avvenga occasionalmente durante le normali attività.
Zona 22.
Area in cui durante le normali attività non è probabile la formazione di un'atmosfera esplosiva sotto forma di nube di polvere combustibile o, qualora si verifichi, sia unicamente di breve durata.
Note.
- Strati, depositi o cumuli di polvere combustibile sono
considerati come qualsiasi altra fonte che possa formare
un'atmosfera esplosiva.
- Per "normali attività" si intende la situazione in cui
gli impianti sono utilizzati entro i parametri progettuali.
- Per la classificazione delle aree si può fare
riferimento alle norme tecniche armonizzate relative ai
settori specifici, tra le quali: EN 60079-10 (CEI 31-30) per
atmosfere esplosive in presenza di gas;
EN 50281-3 per atmosfere esplosive in presenza di polveri Combustibili.
(art. 88-octies, comma 2, art. 88-novies, comma 2, lettera d), art. 88-decies, commi 1 e 2)
A. PRESCRIZIONI MINIME PER IL MIGLIORAMENTO DELLA PROTEZIONE DELLA SICUREZZA E DELLA SALUTE DEI LAVORATORI CHE POSSONO ESSERE ESPOSTI AL RISCHIO DI ATMOSFERE ESPLOSIVE
Osservazione preliminare.
Le prescrizioni di cui al presente allegato si applicano:
- alle aree classificate come pericolose in conformità
dell'allegato XV-bis, in tutti i casi in cui lo richiedano
le caratteristiche dei luoghi di lavoro, dei posti di
lavoro, delle attrezzature o delle sostanze impiegate ovvero
i pericoli derivanti dalle attività correlate al rischio di
atmosfere esplosive;
- ad attrezzature in aree non esposte a rischio di esplosione che sono necessarie o contribuiscono al funzionamento delle attrezzature che si trovano nelle aree a rischio di esplosione.
- Provvedimenti organizzativi.
- 1. Formazione professionale dei lavoratori.
Il datore di lavoro provvede ad una sufficiente ed adeguata formazione in materia di protezione dalle esplosioni dei lavoratori impegnati in luoghi dove possono formarsi atmosfere esplosive.
- 2. Istruzioni scritte e autorizzazione al
lavoro.
Ove stabilito dal documento sulla protezione contro le esplosioni:- il lavoro nelle aree a rischio si effettua secondo
le istruzioni scritte impartite dal datore di lavoro;
- è applicato un sistema di autorizzazioni al lavoro
per le attività pericolose e per le attività che possono
diventare pericolose quando interferiscono con altre
operazioni di lavoro.
Le autorizzazioni al lavoro sono rilasciate prima dell'inizio dei lavori da una persona abilitata a farlo.
- il lavoro nelle aree a rischio si effettua secondo
le istruzioni scritte impartite dal datore di lavoro;
- Misure di protezione contro le esplosioni.
- 1. Fughe e emissioni, intenzionali o no, di
gas, vapori, nebbie o polveri combustibili che possano dar
luogo a rischi di esplosioni sono opportunamente deviate o
rimosse verso un luogo sicuro o, se ciò non è realizzabile,
contenuti in modo sicuro, o resi adeguatamente sicuri con
altri metodi appropriati.
- 2. Qualora l'atmosfera esplosiva contenga più
tipi di gas, vapori, nebbie o polveri infiammabili o
combustibili, le misure di protezione devono essere
programmate per il massimo pericolo possibile.
- 3. Per la prevenzione dei rischi di
accensione, conformemente all'articolo 88-quater, si tiene
conto anche delle scariche elettrostatiche che provengono
dai lavoratori o dall'ambiente di lavoro che agiscono come
elementi portatori di carica o generatori di carica. I
lavoratori sono dotati di adeguati indumenti di lavoro
fabbricati con materiali che non producono scariche
elettrostatiche che possano causare l'accensione di
atmosfere esplosive.
- 4. Impianti, attrezzature, sistemi di
protezione e tutti i loro dispositivi di collegamento sono
posti in servizio soltanto se dal documento sulla protezione
contro le esplosioni risulta che possono essere utilizzati
senza rischio in un'atmosfera esplosiva. Ciò vale anche per
attrezzature di lavoro e relativi dispositivi di
collegamento che non sono apparecchi o sistemi di protezione
ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23
marzo 1998, n. 126, qualora possano rappresentare un
pericolo di accensione unicamente per il fatto di essere
incorporati in un impianto. Vanno adottate le misure
necessarie per evitare il rischio di confusione tra i
dispositivi di collegamento.
- 5. Si devono prendere tutte le misure
necessarie per garantire che le attrezzature di lavoro con i
loro dispositivi di collegamento a disposizione dei
lavoratori, nonchè la struttura del luogo di lavoro siano
state progettate, costruite, montate, installate, tenute in
efficienza e utilizzate in modo tale da ridurre al minimo i
rischi di esplosione e, se questa dovesse verificarsi, si
possa controllarne o ridurne al minimo la propagazione
all'interno del luogo di lavoro e dell'attrezzatura. Per
detti luoghi di lavoro si adottano le misure necessarie per
ridurre al minimo gli effetti sanitari di una esplosione sui
lavoratori.
- 6. Se del caso, i lavoratori sono avvertiti
con dispositivi ottici e acustici e allontanati prima che le
condizioni per un'esplosione siano raggiunte.
- 7. Ove stabilito dal documento sulla
protezione contro le esplosioni, sono forniti e mantenuti in
servizio sistemi di evacuazione per garantire che in caso di
pericolo i lavoratori possano allontanarsi rapidamente e in
modo sicuro dai luoghi pericolosi.
- 8. Anteriormente all'utilizzazione per la
prima volta di luoghi di lavoro che comprendono aree in cui
possano formarsi atmosfere esplosive, è verificata la
sicurezza dell'intero impianto per quanto riguarda le
esplosioni. Tutte le condizioni necessarie a garantire
protezione contro le esplosioni sono mantenute.
La verifica del mantenimento di dette condizioni è effettuata da persone che, per la loro esperienza e formazione professionale, sono competenti nel campo della protezione contro le esplosioni.
- 9. Qualora risulti necessario dalla
valutazione del rischio:
- deve essere possibile, quando una interruzione di
energia elettrica può dar luogo a rischi supplementari,
assicurare la continuità del funzionamento in sicurezza
degli apparecchi e dei sistemi di protezione,
indipendentemente dal resto dell'impianto in caso della
predetta interruzione;
- gli apparecchi e sistemi di protezione a
funzionamento automatico che si discostano dalle
condizioni di funzionamento previste devono poter essere
disinseriti manualmente, purchè ciò non comprometta la
sicurezza. Questo tipo di interventi deve essere
eseguito solo da personale competente;
- in caso di arresto di emergenza, l'energia accumulata deve essere dissipata nel modo più rapido e sicuro possibile o isolata in modo da non costituire più una fonte di pericolo.
- deve essere possibile, quando una interruzione di
energia elettrica può dar luogo a rischi supplementari,
assicurare la continuità del funzionamento in sicurezza
degli apparecchi e dei sistemi di protezione,
indipendentemente dal resto dell'impianto in caso della
predetta interruzione;
- 10. Nel caso di impiego di esplosivi è
consentito, nella zona 0 o zona 20 solo l'uso di esplosivi
di sicurezza antigrisutosi, dichiarati tali dal fabbricante
e classificati nell'elenco di cui agli articoli 42 e 43 del
decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n.
320.
L'accensione delle mine deve essere fatta elettricamente dall'esterno.
Tutto il personale deve essere fatto uscire dal sotterraneo durante la fase di accensione delle mine.
- 11. Qualora venga rilevata in qualsiasi luogo
sotterraneo una concentrazione di gas infiammabile o
esplodente superiore all'1 per cento in volume rispetto
all'aria, con tendenza all'aumento, e non sia possibile,
mediante la ventilazione o con altri mezzi idonei, evitare
l'aumento della percentuale dei gas oltre il limite
sopraindicato, tutto il personale deve essere fatto
sollecitamente uscire dal sotterraneo.
Analogo provvedimento deve essere adottato in caso di irruzione massiva di gas.
- 12. Qualora non sia possibile assicurare le
condizioni di sicurezza previste dal punto precedente
possono essere eseguiti in sotterraneo solo i lavori
strettamente necessari per bonificare l'ambiente dal gas e
quelli indispensabili e indifferibili per ripristinare la
stabilità delle armature degli scavi.
Detti lavori devono essere affidati a personale esperto numericamente limitato, provvisto dei necessari mezzi di protezione, comprendenti in ogni caso l'autoprotettore, i quali non devono essere prelevati dalla dotazione prevista dall'articolo 101 del decreto del Presidente della Repubblica n. 320 del 1956 per le squadre di salvataggio.
Qualora il documento sulla protezione contro le esplosioni basato sulla valutazione del rischio non preveda altrimenti, in tutte le aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive sono impiegati apparecchi e sistemi di protezione conformi alle categorie di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126.
In particolare, in tali aree sono impiegate le seguenti categorie di apparecchi, purchè adatti, a seconda dei casi, a gas, vapori o nebbie e/o polveri: nella zona 0 o nella zona 20, apparecchi di categoria 1;
nella zona 1 o nella zona 21, apparecchi di categoria 1 o di categoria 2;
nella zona 2 o nella zona 22, apparecchi di categoria 1, 2 o 3.
(art. 88-octies, comma 3)
SEGNALE DI AVVERTIMENTO PER INDICARE LE AREE IN CUI POSSONO FORMARSI ATMOSFERE ESPLOSIVE
Vedere segnale a pag. 18 della G.U n. 197/03 Area in cui può formarsi un'atmosfera esplosiva Caratteristiche: forma triangolare;
lettere in nero su fondo giallo, bordo nero (il colore giallo deve costituire almeno il 50% della superficie del segnale).
NOTE
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con d.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione regola
la delega al Governo dell'esercizio della funzione
legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non
con determinazione di principi e criteri direttivi e
soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87, comma quinto, della
Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica
il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti
aventi valore di legge e i regolamenti.
- La legge n. 142/1992 reca
disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (Legge
comunitaria per il 1991). L'art. 43 così recita:
"Art. 43 (Sicurezza e salute dei lavoratori durante il lavoro: criteri di delega).
- L'attuazione delle direttive del Consiglio
89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE,
90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE sarà
informata ai seguenti principi e criteri direttivi:
- fissare in materia di sicurezza del lavoro e di
prevenzione il rispetto dei livelli di protezione
previsti dalla legislazione nazionale, ove più
favorevoli alla sicurezza ed alla salute dei
lavoratori;
- fissare gli obblighi generali e le
responsabilità per l'attuazione delle misure di
sicurezza negli ambienti di lavoro e per
l'osservanza delle condizioni e le altre finalità di
prevenzione e tutela dei lavoratori;
- definire le forme organizzative di sicurezza a
livello aziendale e le forme di cooperazione dei
lavoratori al processo prevenzionale;
- dettare le disposizioni generali sull'impiego
dei mezzi personali di protezione;
- indicare le caratteristiche e le funzioni dei
servizi sanitari e di pronto soccorso aziendale,
prevedendo altresì la definizione delle competenze,
dei requisiti professionali e delle responsabilità
del medico incaricato della sorveglianza sanitaria
dei lavoratori;
- dettare le misure di sicurezza in presenza di
condizioni particolari di rischio;
- prevedere, al fine di assicurare il pieno
raggiungimento delle finalità di prevenzione e di
tutela dei lavoratori perseguite dalle direttive da
attuare:
- il necessario coordinamento tra le funzioni
esercitate dallo Stato e quelle esercitate nella
materia dalle regioni, dai comuni e dalle unità
sanitarie locali, anche la fine di assicurare
unità di indirizzi ed omogeneità di
comportamento in tutto il territorio nazionale
nell'applicazione delle disposizioni in materia
di sicurezza del lavoro;
- che i competenti enti ed istituzioni
svolgano attività di informazione, consulenza ed
assistenza in materia antinfortunistica e
prevenzionale, con particolare riferimento alle
piccole e medie imprese, anche tramite la
istituzione di specifici corsi, anche
obbligatori di formazione in detta materia;
- i criteri per la raccolta e l'elaborazione
delle informazioni relative ai rischi e ai danni
derivanti dell'attività lavorativa;
- che per attività lavorative comportanti
rischi particolarmente elevati, da individuare
con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta dei Ministri del lavoro e
della previdenza sociale e della sanità,
l'attività di vigilanza possa essere esercitata
anche dall'ispettorato del lavoro;
- che le interruzioni periodiche di cui all'articolo 7 della direttiva del Consiglio 90/270/CEE, nonché le prescrizioni minime di cui all'allegato alla medesima direttiva, siano espressamente definite e quantificate nel decreto legislativo di attuazione.
- il necessario coordinamento tra le funzioni
esercitate dallo Stato e quelle esercitate nella
materia dalle regioni, dai comuni e dalle unità
sanitarie locali, anche la fine di assicurare
unità di indirizzi ed omogeneità di
comportamento in tutto il territorio nazionale
nell'applicazione delle disposizioni in materia
di sicurezza del lavoro;
- fissare in materia di sicurezza del lavoro e di
prevenzione il rispetto dei livelli di protezione
previsti dalla legislazione nazionale, ove più
favorevoli alla sicurezza ed alla salute dei
lavoratori;
- Il decreto legislativo recante le norme necessarie
per l'attuazione delle direttive di cui al comma 1 in
materia di sicurezza e di salute dei lavoratori durante
il lavoro deve assicurare il mantenimento dei livelli di
protezione più favorevoli rispetto alla sicurezza e alla
tutela della salute dei lavoratori previsti dalla
legislazione italiana vigente.
- In deroga a quanto previsto nell'articolo 1, il termine per l'emanazione del decreto legislativo di attuazione delle direttive di cui al comma 1 del presente articolo è fissato in diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge".
- L'attuazione delle direttive del Consiglio
89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE,
90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE sarà
informata ai seguenti principi e criteri direttivi:
- La direttiva 89/391/CEE è pubblicata in GUCE n. L 183
del 29 giugno 1989. L'art. 16 così recita:
"Art. 16 (Direttive particolari - Modifiche - Portata generale della presente direttiva).
- Il Consiglio, su proposta della Commissione fondata
sull'articolo 118 A del trattato, stabilisce direttive
particolari riguardanti, fra l'altro, i settori di cui
all'allegato.
- La presente direttiva e, fatta salva la procedura
prevista all'articolo 17 per quanto riguarda gli
adattamenti tecnici, le direttive particolari possono
essere modificate conformemente alla procedura prevista
all'articolo 118 A del trattato.
- Le disposizioni della presente direttiva si applicano interamente all'insieme dei settori contemplati dalle direttive particolari, fatte salve le disposizioni più rigorose e/o specifiche contenute in queste direttive particolari".
- Il Consiglio, su proposta della Commissione fondata
sull'articolo 118 A del trattato, stabilisce direttive
particolari riguardanti, fra l'altro, i settori di cui
all'allegato.
- La direttiva 89/654/CEE è pubblicata in GUCE n. L 393
del 30 dicembre 1989.
- La direttiva 89/655/CEE è pubblicata in GUCE n. L 393
del 30 dicembre 1989.
- La direttiva 89/656/CEE è pubblicata in GUCE n. L 393
del 30 dicembre 1989.
- La direttiva 90/269/CEE è pubblicata in GUCE n. L 156
del 21 giugno 1990.
- La direttiva 90/270/CEE è pubblicata in GUCE n. L 156
del 21 giugno 1990.
- La direttiva 90/394/CEE è pubblicata in GUCE n. L 196
del 26 luglio 1990.
- La direttiva 90/679/CEE è pubblicata in GUCE n. L 374
del 31 dicembre 1990.
- La legge n. 146/1994 reca disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia dalle Comunità europee (legge comunitaria 1993).
- La legge n. 877/1973 reca norme per la tutela del lavoro a domicilio.
- Il D.Lgs. n. 277/1991 reca attuazione delle direttive n.
80/1107/CEE, n. 82/605/CEE, n. 83/477/CEE, n. 86/188/CEE e
n. 88/642/CEE, in materia di protezione dei lavoratori
contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici,
fisici e biologici durante il lavoro. L'art. 55 così recita:
"Art. 55 (Esercizio dell'attività di medico competente).
- I laureati in medicina e chirurgia che pur non
possedendo i requisiti di cui all'art. 3, comma 1,
lettera c), alla data di entrata in vigore del presente
decreto abbiano svolto l'attività di medico del lavoro
per almeno quattro anni, sono autorizzati ad esercitare
la funzione di medico competente.
- L'esercizio della funzione di cui al comma 1 è
subordinato alla presentazione, all'assessorato
regionale alla sanità territorialmente competente, di
apposita domanda corredata dalla documentazione
comprovante lo svolgimento dell'attività di medico del
lavoro per almeno quattro anni.
- La domanda è presentata entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. L'assessorato alla sanità provvede entro novanta giorni dalla data di ricezione della domanda stessa".
- I laureati in medicina e chirurgia che pur non
possedendo i requisiti di cui all'art. 3, comma 1,
lettera c), alla data di entrata in vigore del presente
decreto abbiano svolto l'attività di medico del lavoro
per almeno quattro anni, sono autorizzati ad esercitare
la funzione di medico competente.
- Il D.P.R. n. 547/1955 reca norme per la prevenzione
degli infortuni sul lavoro. L'art. 394 così recita:
"Art. 394 (Compiti della commissione). - La commissione consultiva permanente di cui all'articolo precedente ha il compito di:
- esaminare e formulare proposte sulle questioni
generali relative alla prevenzione degli infortuni sul
lavoro o all'igiene del lavoro;
- formulare proposte per lo sviluppo e il
perfezionamento della legislazione vigente e per il suo
coordinamento con altre disposizioni concernenti in
genere la tutela fisica dei lavoratori;
- esprimere parere sulle richieste di deroga previste
all'art. 395;
- esprimere parere sui ricorsi previsti all'art. 402;
- esprimere parere su richiesta del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sulle questioni inerenti alla applicazione delle norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro e su qualsiasi altra questione relativa alla sicurezza del lavoro.
- esaminare e formulare proposte sulle questioni
generali relative alla prevenzione degli infortuni sul
lavoro o all'igiene del lavoro;
- Il D.P.R. n. 175/1988 reca attuazione della direttiva
82/501/CEE relativa ai rischi di incidenti rilevanti
connessi a determinare attività industriali. L'art. 1 così
recita:
"Art. 1 (Campo di applicazione).
- Le disposizioni del presente decreto concernono la
prevenzione di incidenti rilevanti che potrebbero essere
causati da determinate attività industriali e la
limitazione delle loro conseguenze per l'uomo e per
l'ambiente.
- Ai sensi delle disposizioni di cui al comma 1 si
intende per:
- attività industriali:
- qualsiasi operazione effettuata in impianti
industriali di cui all'allegato I, che comporti
o possa comportare l'uso di una o più sostanze
pericolose e che possa presentare rischi di
incidenti rilevanti, nonché il trasporto
effettuato all'interno dello stabilimento per
ragioni interne ed il deposito connesso a tali
operazioni all'interno del medesimo;
- qualsiasi altro deposito effettuato nelle condizioni specifiche all'allegato II;
- qualsiasi operazione effettuata in impianti
industriali di cui all'allegato I, che comporti
o possa comportare l'uso di una o più sostanze
pericolose e che possa presentare rischi di
incidenti rilevanti, nonché il trasporto
effettuato all'interno dello stabilimento per
ragioni interne ed il deposito connesso a tali
operazioni all'interno del medesimo;
- fabbricante:
- chiunque sia responsabile di una attività industriale;
- incidente rilevante:
- un avvenimento quale un'emissione un incendio o un'esplosione di rilievo connessi ad uno sviluppo incontrollato di una attività industriale che dia luogo a un periodo grave, immediato o differito, per l'uomo, all'interno o all'esterno dello stabilimento, e per l'ambiente e che comporti l'uso di una o più sostanze pericolose;
- sostanze pericolose:
- per l'applicazione dell'articolo 6, le
sostanze generalmente considerate rispondenti ai
criteri stabiliti nell'allegato IV, nonché le
sostanze comprese nell'elenco dell'allegato II,
nelle quantità menzionate nella prima colonna;
- per l'applicazione dell'articolo 4, le sostanze comprese nell'elenco dell'allegato III e dell'allegato II, nelle quantità menzionate nella seconda colonna".
- per l'applicazione dell'articolo 6, le
sostanze generalmente considerate rispondenti ai
criteri stabiliti nell'allegato IV, nonché le
sostanze comprese nell'elenco dell'allegato II,
nelle quantità menzionate nella prima colonna;
- attività industriali:
- Le disposizioni del presente decreto concernono la
prevenzione di incidenti rilevanti che potrebbero essere
causati da determinate attività industriali e la
limitazione delle loro conseguenze per l'uomo e per
l'ambiente.
- Per il D.P.R. n. 175/1988 vedi nota all'art. 4.
- Il D.P.R. n. 577/1982 reca il regolamento sull'espletamento dei servizi antincendi.
- Il D.Lgs. n. 29/1993 reca razionalizzazione
dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e
revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a
norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992 n. 421. L'art.
10 così recita:
"Art. 10 (Partecipazione sindacale).
- Le amministrazioni pubbliche informano le
rappresentanze sindacali sulla qualità dell'ambiente di
lavoro e sulle misure inerenti alla gestione dei
rapporti di lavoro; su loro richiesta, nei casi previsti
dal presente decreto, le incontrano per l'esame delle
predette materie, ferme restando l'autonoma
determinazione definitiva e la responsabilità dei
dirigenti nelle stesse materie.
- L'eventuale esame previsto dal comma 1 deve espletarsi nel termine tassativo di quindici giorni dalla ricezione dell'informazione, ovvero entro un termine più breve per motivi di urgenza; decorsi tali termini le amministrazioni pubbliche assumono le proprie autonome determinazioni".
- Le amministrazioni pubbliche informano le
rappresentanze sindacali sulla qualità dell'ambiente di
lavoro e sulle misure inerenti alla gestione dei
rapporti di lavoro; su loro richiesta, nei casi previsti
dal presente decreto, le incontrano per l'esame delle
predette materie, ferme restando l'autonoma
determinazione definitiva e la responsabilità dei
dirigenti nelle stesse materie.
- Per il D.P.R. n. 547/1955 vedi nota all'art. 4. L'art.
393 così recitava:
"Art. 393 (Costituzione della commissione). - Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è istituita una commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro.
Essa è presieduta dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale ed è composta:
dal direttore generale dei rapporti di lavoro e da quattro esperti designati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di cui tre ispettori del lavoro, laureati due in ingegneria ed uno in medicina e chirurgia;
due esperti designati dal Ministero dell'industria e del commercio;
un esperto designato da ciascuno dei Ministeri dell'interno, delle finanze, dei lavori pubblici, dell'agricoltura e foreste;
due esperti designati dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità;
un esperto designato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri;
un esperto designato dal Consiglio nazionale delle ricerche;
un esperto designato dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;
due esperti designati dall'Ente nazionale della prevenzione infortuni;
tre esperti scelti dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale su designazione delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro a carattere nazionale;
tre esperti scelti dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale su designazione delle organizzazioni sindacali dei lavoratori a carattere nazionale;
un esperto scelto dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale su designazione delle organizzazioni sindacali dei dirigenti di azienda a carattere nazionale.
In corrispondenza di ogni rappresentante effettivo, è designato un membro supplente.
Le funzioni inerenti alla segreteria della Commissione sono disimpegnate da due funzionari del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
I componenti della commissione consultiva permanente, ed i segretari sono nominati con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e durano in carica tre anni.
La commissione consultiva permanente può costituire nel suo seno comitati speciali, dei quali determina la composizione e le funzioni.
Il presidente ha la facoltà, anche su richiesta della commissione o dei comitati, di far assistere alle singole riunioni rappresentanti di pubbliche amministrazioni o di enti pubblici o privati, nonché persone particolarmente esperte nelle questioni in discussione".
- Per l'art. 394 del D.P.R. n. 547/1955 vedi nota all'art.
4.
- Per il D.P.R. n. 277/1991 vedi nota all'art. 2. L'art.
48 così recita:
"Art. 48 (Deroghe per situazioni lavorative particolari).
- Il datore di lavoro può richiedere deroghe:
- all'applicazione dell'art. 43, per situazioni
eccezionali, nelle quali non sia possibile mediante
misure tecniche ovvero organizzative, ivi compresa
la riduzione del tempo di esposizione, ridurre
l'esposizione quotidiana personale di un lavoratore
al di sotto di 90 dBA anche con l'uso dei mezzi
individuali di protezione di cui allo stesso art.
43;
- all'applicazione dell'art. 43, per lavoratori che svolgono compiti particolari, che comportano un'esposizione quotidiana personale superiore a 90 dBA se l'applicazione di detta misura provoca un aggravamento complessivo del rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori considerati e non è possibile evitare tale rischio con altri mezzi.
- all'applicazione dell'art. 43, per situazioni
eccezionali, nelle quali non sia possibile mediante
misure tecniche ovvero organizzative, ivi compresa
la riduzione del tempo di esposizione, ridurre
l'esposizione quotidiana personale di un lavoratore
al di sotto di 90 dBA anche con l'uso dei mezzi
individuali di protezione di cui allo stesso art.
43;
- Le richieste di deroga sono inviate al Ministero del
lavoro e della previdenza sociale, ovvero al Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato per ciò
che attiene alle attività estrattive, e comprendono:
- per i casi di cui al comma 1, lettera a):
- la descrizione dell'attività lavorativa;
- le misure preventive e protettive previste;
- i mezzi individuali di protezione dell'udito
da utilizzare;
- l'esposizione quotidiana personale dei
lavorativi interessati;
- la certificazione del medico competente, contenente anche una valutazione degli esami della funzione uditiva dei lavoratori interessati;
- la descrizione dell'attività lavorativa;
- per i casi di cui al comma 1, lettera b):
- la descrizione delle mansioni che comportano
la esposizione anomala, con la specificazione
delle cause che determinano un aggravamento del
rischio complessivo in caso di utilizzazione dei
mezzi personali di protezione;
- le misure previste per ridurre, per quanto
possibile, il rischio complessivo;
- l'esposizione quotidiana personale dei
lavoratori interessati;
- la certificazione del medico competente, contenente anche una valutazione degli esami della funzione uditiva dei lavoratori interessati.
- la descrizione delle mansioni che comportano
la esposizione anomala, con la specificazione
delle cause che determinano un aggravamento del
rischio complessivo in caso di utilizzazione dei
mezzi personali di protezione;
- per i casi di cui al comma 1, lettera a):
- La concessione delle deroghe di cui al comma 1,
lettere a) e b), è condizionata dall'intensificazione
del controllo sanitario da parte del medico competente.
- Le deroghe sono concesse dal Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, di concerto con i Ministri
della sanità e dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, sentita la commissione consultiva per
la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro di
cui all'art. 393 del decreto del Presidente della
Repubblica 27 aprile 1955, n. 547. Per le attività
estrattive le deroghe sono concesse dal Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di
concerto con i Ministri della sanità e del lavoro e
della previdenza sociale, sentito il Consiglio superiore
delle miniere. Tali deroghe sono comunicate al Ministero
del lavoro e della previdenza sociale per la
compilazione del prospetto di cui al comma 6.
- L'accertamento del venir meno di una delle
condizioni previste per le deroghe di cui al comma 1,
lettera a) e b), comporta la revoca nella stessa forma
di cui al comma 4.
- Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale trasmette ogni due anni alla Commissione delle Comunità europee il prospetto globale delle deroghe concesse ai sensi del presente articolo".
- Il datore di lavoro può richiedere deroghe:
- Il D.Lgs. n. 77/1992 reca attuazione della direttiva
88/364/CEE in materia di protezione dei lavoratori contro i
rischi da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici
durante il lavoro. L'art. 8 così recita:
"Art. 8 (Autorizzazioni in deroga per attività di ricerca e sperimentazione). -
- Chiunque intenda intraprendere un'attività intesa a
produrre o utilizzare un agente di cui all'art. 1 per
ricerche, sperimentazioni ivi comprese le analisi, deve
inviare una richiesta di autorizzazione in deroga al
disposto dell'art. 1 al Ministero del lavoro e della
previdenza sociale.
- La richiesta di autorizzazione contiene i seguenti
dati:
- descrizione detta ricerca o sperimentazione e
indicazione dei motivi che rendono indispensabile
l'utilizzazione dell'agente;
- quantitativi di agente impiegato o eventualmente
prodotto;
- numero dei lavoratori addetti;
- caratteristiche dei locali ove gli agenti
vengono prodotti, custoditi, utilizzati e delle
strumentazioni dei lavoratori;
- misure di sicurezza previste per evitare
l'esposizione dei lavoratori;
- misure previste per distruggere gli agenti presenti negli scarti al termini di ogni operazione.
- descrizione detta ricerca o sperimentazione e
indicazione dei motivi che rendono indispensabile
l'utilizzazione dell'agente;
- L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata dal
Ministro del lavoro e della previdenza sociale di
concerto con i Ministri della sanità e dell'industria,
del commercio e dell'artigianato su conforme parere
della commissione consultiva per la prevenzione degli
infortuni e l'igiene del lavoro di cui all'art. 393 del
decreto del presidente della Repubblica 27 aprile 1955,
n. 547. Essa ha la durata di tre anni ed è rinnovabile.
Tali autorizzazioni sono comunicate all'organo di
vigilanza competente.
- I lavoratori ovvero i loro rappresentanti hanno accesso ai dati di cui al comma 2".
- Chiunque intenda intraprendere un'attività intesa a
produrre o utilizzare un agente di cui all'art. 1 per
ricerche, sperimentazioni ivi comprese le analisi, deve
inviare una richiesta di autorizzazione in deroga al
disposto dell'art. 1 al Ministero del lavoro e della
previdenza sociale.
- Per l'art. 43 della legge n. 142/1992 vedi nota alle
premesse.
- Per il D.P.R. n. 547/1955 vedi nota all'art. 4. L'art.
395 così recitava:
"Art. 395 (Deroghe di carattere generale). - Le disposizioni del presente decreto non si applicano per il periodo di tempo da stabilirsi con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentita la Commissione consultiva permanente di cui all'art. 393, per gli edifici, locali, macchine, impianti e loro parti, preesistenti o in corso di costruzione alla data di entrata in vigore del decreto medesimo, relativamente alle attività produttive ed ai settori industriali per i quali ricorrono esigente tecniche o di esercizio o altri motivi eccezionali, sempre che sussistono o vengano adottate idonee misure di sicurezza.
Il predetto Ministro, col decreto, col quale stabilisce la durata della suddetta deroga, determina le attività produttive ed i settori industriali per i quali si applica la deroga medesima e riconosce l'idoneità delle misure di sicurezza necessarie e ne prescrive l'adozione.
Le disposizioni del presente decreto non si applicano, altresì, per le macchine, impianti e loro parti, costruiti o installati dopo l'entrata in vigore del presente decreto, quando si tratti di adottare nuovi mezzi o sistemi di sicurezza, di riconosciuta efficacia, diversi da quelli prescritti dal decreto stesso. Il riconoscimento dell'efficacia dei nuovi mezzi o sistemi è effettuato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentita la Commissione consultiva permanente di cui all'art. 393".
- L'art. 8 del D.Lgs. n 517/1993 sostituisce l'art. 7 del
D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, recante riordino della
disciplina in materia sanitaria, con il seguente:
"Art. 7 (Dipartimenti di prevenzione).
- Le regioni istituiscono presso ciascuna unità
sanitaria locale un dipartimento di prevenzione cui sono
attribuite le funzioni attualmente svolte dai servizi
delle unità sanitarie locali ai sensi degli articoli 16,
20 e 21 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Il
dipartimento è articolato almeno nei seguenti servizi:
- igiene e sanità pubblica;
- prevenzione e sicurezza degli ambienti di
lavoro;
- igiene degli alimenti e della nutrizione;
- veterinari, articolati distintamente nelle tre aree funzionali della sanità animale, dell'igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati, e dell'igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche.
- igiene e sanità pubblica;
- Le attività di indirizzo e coordinamento necessarie
per assicurare la uniforme attuazione delle normative
comunitarie e degli organismi internazionali sono
assicurate dal Ministero della sanità che si avvale, per
gli aspetti di competenza, dell'Istituto superiore di
Sanità, dell'Istituto superiore per la prevenzione e la
sicurezza del lavoro, degli istituti zooprofilattici
sperimentali, dell'Agenzia per i servizi sanitari
regionali, dell'Agenzia nazionale per la protezione
dell'ambiente e degli istituti di ricerca del CNR e
dell'ENEA.
- I dipartimenti di prevenzione, tramite la regione, acquisiscono dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro ogni informazione utile ai fini della conoscenza dei rischi per la tutela della salute e per la sicurezza degli ambienti di lavoro. L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro garantisce la trasmissione delle anzidette informazioni anche attraverso strumenti telematici.".
- Le regioni istituiscono presso ciascuna unità
sanitaria locale un dipartimento di prevenzione cui sono
attribuite le funzioni attualmente svolte dai servizi
delle unità sanitarie locali ai sensi degli articoli 16,
20 e 21 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Il
dipartimento è articolato almeno nei seguenti servizi:
- Per il D.P.R. n. 547/1955 vedi nota all'art. 4. Gli
articoli 8, 11, 13 e 14 così recitavano:
"Art. 8 (Pavimenti e passaggi). - I pavimenti degli ambienti di lavoro e dei luoghi destinati al passaggio non devono presentare buche o sporgenze pericolose e devono essere in condizioni tali da rendere sicuro il movimento ed il transito delle persone e dei mezzi di trasporto.
Qualora i passaggi siano destinati al transito delle persone e dei veicoli, la loro larghezza deve essere sufficiente a consentire il passaggio contemporaneo delle une e degli altri. A tale scopo la larghezza del passaggio deve superare di almeno cm 70 l'ingombro massimo dei veicoli.
I pavimenti ed i passaggi non devono essere ingombrati da materiale che ostacolano, la normale circolazione.
Quando per evidenti ragioni tecniche non si possano completamente eliminare dalle zone di transito ostacoli fissi o mobili che costituiscono un pericolo per i lavoratori o i veicoli che tali zone devono percorrere, gli ostacoli devono essere adeguatamente segnalati".
"Art. 11 (Posti di lavoro e di passaggio). - I posti di lavoro e di passaggio devono essere idoneamente difesi contro la caduta o l'investimento di materiali in dipendenza dell'attività lavorativa.
Ove non sia possibile la difesa con mezzi tecnici, devono essere adottate altre misure o cautele adeguate".
"Art. 13 (Uscite dai locali di lavoro). - Le porte dei locali devono per numero ed ubicazione, consentire la rapida uscita delle persone ed essere agevolmente apribili dall'interno durante il lavoro.
Quando in uno stesso locale i lavoratori siano in numero superiore a 25, ed in ogni caso quando le lavorazioni ed i materiali presentino pericoli di esplosione o di incendio e siano adibiti nel locale stesso più di 5 lavoratori, almeno una porta, rispettivamente ogni 25 o 5 lavoratori, deve essere apribile verso l'esterno.
L'apertura verso l'esterno delle porte non è richiesta quando possa determinare pericoli per passaggi di mezzi di trasporto o per altre cause.
Nei locali di lavoro ed in quelli adibiti a deposito non sono ammesse le porte scorrevoli, le saracinesche a rullo e le porte girevoli su asse centrale, quando non esistono altre porte apribili verso l'esterno, atte ad assicurare, in caso di necessità, l'agevole e rapida uscita delle persone.
Ove l'esercizio normale del lavoro richieda l'adozione di porte scorrevoli verticalmente o di saracinesche a rullo, queste sono ammesse purché fornite di idoneo dispositivo di fermo, nella posizione di apertura.
Gli edifici che siano costruiti o adattati interamente per le lavorazioni di cui al secondo comma devono avere almeno due scale distinte, di facile accesso. Per gli edifici già costruiti si dovrà provvedere in conformità, quando non ne esista la impossibilità accertata dall'Ispettorato del lavoro: in quest'ultimo caso saranno disposte le misure e cautele ritenute più efficienti.
L'Ispettorato del lavoro può prescrivere l'adozione di aperture e di scale di sicurezza, quando possano verificarsi particolari esigenze di rapida uscita delle persone".
"Art. 14. - I locali di lavoro e quelli adibiti a deposito devono essere provvisti di porte di uscita, che abbiano la larghezza di almeno m. 1,10 e che siano in numero non inferiore ad una per ogni 50 lavoratori normalmente ivi occupati o frazione compresa fra 10 e 50. Il numero delle porte può anche essere minore, purché la loro larghezza complessiva non risulti inferiore".
- Il D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303, reca norme generali per
l'igiene del lavoro. Il titolo II era così formulato:
"Titolo II - Disposizioni relative alle aziende industriali
e commerciali".
L'art. 6, come modificato dal presente decreto, così recita:
"Art. 6 (Altezza, cubatura e superficie). - I limiti minimi per l'altezza, cubatura e superficie dei locali chiusi destinati o da destinare al lavoro nelle aziende che occupano più di 5 lavoratori, ed in ogni caso in quelle che eseguono lavorazioni indicate nell'art. 33, devono essere i seguenti:
- altezza netta non inferiore a m. 3;
- cubatura non inferiore a mc. 10 per lavoratore;
- ogni lavoratore occupato in ciascun ambiente deve disporre di una superficie di almeno mq. 2.
L'altezza netta dei locali deve essere misurata dal pavimento alla altezza media della copertura dei soffici o delle volte.
Quando necessità tecniche aziendali lo richiedano, l'ispettorato del lavoro, d'intesa con l'ufficio sanitario può consentire altezze minime inferiori a quelle sopra indicate e prescrivere che siano adottati adeguati mezzi di ventilazione dell'ambiente.
L'osservanza dei limiti stabiliti dal presente articolo circa l'altezza, la cubatura e superficie dei locali chiusi di lavoro è estesa anche alle aziende industriali che occupano meno di 5 lavoratori quando le lavorazioni che in esse si svolgono siano ritenute, a giudizio dell'Ispettorato del lavoro, pregiudizievoli alla salute dei lavoratori occupati".
Gli articoli 7, 9, 10, 11, 14, 37, 39, 40 e 43 così recitavano:
"Art. 7 (Coperture, pavimento, pareti ed aperture). - A meno che non sia richiesto diversamente dalle necessità della lavorazione, è vietato adibire a lavori continuativi i locali chiusi i quali non rispondono alle seguenti condizioni:
- essere ben difesi contro gli agenti atmosferici ed
avere aperture sufficienti per un rapido ricambio
dell'aria;
- essere ben asciutti e ben difesi contro l'umidità;
- avere pavimento e pareti la cui superficie sia sistemata in guisa da permettere una facile pulizia. Qualora non ostino particolari condizioni tecniche, le pareti dei locali di lavoro devono essere a tinta chiara. Nelle parti dei locali dove abitualmente si versano sul pavimento sostanze putrescibili o liquidi, il pavimento deve avere superficie unita ed impermeabile e pendenza sufficiente per avviare rapidamente i liquidi verso i punti di raccolta e scarico.
"Art. 9 (Ricambio dell'aria). - L'aria dei locali di lavoro deve essere convenientemente e frequentemente rinnovata.
Qualunque sia il mezzo adottato per il ricambio dell'aria, si deve evitare che le correnti colpiscono direttamente i lavoratori addetti a posti fissi di lavoro".
"Art. 10 (Illuminazione naturale e artificiale). - A meno che non sia richiesto diversamente dalle necessità della lavorazione e salvo che non si tratti di locali sotterranei, i locali di lavoro devono essere convenientemente illuminati a luce naturale diretta.
Anche le vie di comunicazione tra i vari locali e fra questi e l'esterno, come passaggi, i corridoi e le scale, devono essere ben illuminati, quando è possibile, a luce naturale.
L'illuminazione artificiale deve essere idonea per intensità, qualità e distribuzione delle sorgenti luminose alla natura del lavoro.
Per quanto riguarda l'intensità, ove esigenze tecniche non ostino, devono essere assicurati i valori minimi seguenti:
per ambienti destinati a deposito di materiali grossi ........... 10 lux
per i passaggi, corridoi e scale ................................................ 20 "
per lavori grossolani ................................................................. 40 "
per lavori di media finezza ...................................................... 100 "
per lavori fini ............................................................................ 200 "
per lavori finissimi ................................................................... 300 "
Per i lavori di media finezza, fini e finissimi i suddetti valori possono essere conseguiti mediante sistemi di illuminazione localizzata sui singoli posti di lavoro; in tal caso si deve provvedere a che il livello medio di illuminazione generale dell'ambiente non sia inferiore ad un quinto di quello esistente nei posti di lavoro.
Le superfici vetrate illuminanti ed i mezzi di illuminazione artificiale devono essere tenuti costantemente in buone condizioni di pulizia e di efficienza".
"Art. 11 (Temperatura) - La temperatura dei locali chiusi di lavoro deve essere mantenuta entro i limiti convenienti alla buona esecuzione dei lavori e ad evitare pregiudizio alla salute dei lavoratori.
Quando non sia conveniente modificare la temperatura di tutto l'ambiente, si deve provvedere alla difesa dei lavoratori contro le temperature troppo alte o troppo basse mediante misure tecniche localizzate o mezzi personali di protezione.
Nel giudizio sulla temperatura conveniente per i lavoratori si deve tenere conto della influenza che possono esercitare sopra di essa il grado di umidità ed il movimento dell'aria concomitanti".
"Art. 14 (Sedili). - Nei locali in cui si compiono lavori non continuativi, interrotti cioè da periodi di riposo, il datore di lavoro deve mettere a disposizione dei lavoratori sedie o panche idonee in numero sufficiente perché possano sedersi durante tali periodi.
L'Ispettorato del lavoro può prescrivere che, anche nei lavori continuativi, il datore di lavoro dia modo ai dipendenti di lavorare stando a sedere ogni qualvolta ciò non pregiudichi la normale esecuzione del lavoro".
"Art. 37 (Lavandini). - La distribuzione dell'acqua per lavarsi deve essere fatta in modo da evitare l'uso di vaschette o di catinelle con acqua ferma.
I lavandini devono essere in numero di almeno uno per ogni 5 dipendenti occupati in un turno, ed i lavandini collettivi devono disporre di uno spazio di almeno 60 centimetri per ogni posto.
Agli operai che si trovano nelle condizioni indicate dall'art. 38 il datore di lavoro deve fornire anche adatti mezzi detersivi e per asciugarsi".
"Art. 39 (Latrine e orinatoi). - Nelle aziende industriali e commerciali, e nelle loro immediate adiacenze, deve esservi almeno una latrina a disposizione dei lavoratori.
Nelle aziende che occupano lavoratori di sesso diverso in numero non inferiore a 10, vi devono essere di regola latrine separate per uomini e per donne.
Il numero delle latrine nell'azienda non deve essere inferiore ad una per ogni 40 persone in essa occupate.
Nelle nuove costruzioni, il numero delle latrine non deve essere inferiore ad una per ogni 30 persone occupate per un turno.
I locali delle latrine non devono, di norma, comunicare direttamente coi locali di lavoro; le pareti divisorie e le porte delle latrine devono essere di altezza sufficiente a salvaguardare la decenza.
Le condizioni igieniche delle latrine, degli orinatoi, delle condutture, dei bottini, come pure la vuotatura ed il trasporto delle materie in questi contenute, devono rispondere alle norme consigliate dalla ingegneria sanitaria".
"Art. 40 (Spogliatoi). - Le aziende che occupano più di 50 dipendenti, quelle che si trovano nelle condizioni indicate all'art. 38, e quelle dove gli abiti dei lavoratori possono essere bagnati durante il lavoro devono possedere locali appositamente destinati ad uso spogliatoio, distinti per i due sessi e convenientemente arredati.
I locali destinati ad uso di spogliatoio devono essere possibilmente vicini ai locali di lavoro, aerati, illuminati, ben difesi dalle intemperie e riscaldati durante la stagione fredda".
"Art. 43 (Locali di ricovero e di riposo). - Nei lavori eseguiti normalmente all'aperto deve essere messo a disposizione dei lavoratori un locale in cui possano ricoverarsi durante le intemperie e nelle ore dei pasti o dei riposi. Detto locale deve essere fornito di sedili e di un tavolo, e deve essere riscaldato durante la stagione fredda". - altezza netta non inferiore a m. 3;
- Per il D.P.R. n. 547/1955 vedi nota all'art. 4. Gli
articoli 52, 53 e 374, ai quali vanno aggiunti i commi
introdotti dal presente decreto, così recitano:
"Art. 52 (Messa in moto e arresto dei motori). - Gli organi o apparecchi di messa in moto e di arresto dei motori debbono essere facilmente manovrabili dal personale addetto alle manovre e disposti in modo da non poter essere azionati accidentalmente.
Per l'avviamento dei motori a combustione interna devono adottarsi dispositivi che impediscano al lavoratore di agire direttamente sul volano. Le manovelle di avviamento diretto devono essere costruite in maniera da potersi disinnestare automaticamente per evitare il contraccolpo.
"Art. 53. - Quando un motore aziona un sistema esteso e complesso di trasmissioni o di macchine e vi siano particolari condizioni di pericolosità, devono essere predisposti dispositivi supplementari, facilmente accessibili per poterne conseguire l'arresto.
Possono essere impiegati mezzi acustici, associati, se necessario, a mezzi ottici, per la trasmissione, al personale addetto alla manovra, di segnalazioni convenute di arresto dei motori non azionati da energia elettrica. In ogni caso, gli organi di comando dell'arresto o della segnalazione devono essere chiaramente individuabili mediante avvisi indicatori".
"Art. 374 (Edifici, opere, impianti, macchine ed attrezzature). - Gli edifici, le opere destinate ad ambienti o posti di lavoro, compresi i servizi accessori, devono essere costruiti e mantenuti in buono stato di stabilità, di conservazione e di efficienza in relazione alle condizioni di uso e alle necessità della sicurezza del lavoro.
Gli impianti, le macchine, gli apparecchi, le attrezzature, gli utensili, gli strumenti, compresi gli apprestamenti di difesa, devono possedere, in relazione alle necessità della sicurezza del lavoro, i necessari requisiti di resistenza e di idoneità ed essere mantenuti in buono stato di conservazione e di efficienza".
- Per il D.P.R. n. 303/1956 vedi nota all'art. 33. L'art.
20 così recita:
"Art. 20 (Difesa dell'aria degli inquinamenti con prodotti nocivi). - Nei lavori in cui si svolgono gas o vapori irrespirabili o tossici od infiammabili, ed in quelli nei quali si sviluppano normalmente odori o fumi di qualunque specie di datore di lavoro deve adottare provvedimenti atti ad impedirne o a ridurre, per quanto è possibile, lo sviluppo e la diffusione.
L'aspirazione dei gas, vapori, odori o fumi deve farsi, per quanto è possibile, immedi