Posta Elettronica Certificata entro il 29 novembre è d’obbligo per i professionisti
il D.L. 185/2008 per favorire la diffusione delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni, consentendo così di ridurre i costi amministrativi degli operatori ha previsto, per tutte le imprese costituite in forma societaria, l’obbligo di attivare un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (Pec).
Tale obbligo è stato previsto anche per i professionisti iscritti in albi ed elenchi che dovranno adempiere alla prescrizione entro il 29.11.2009. Il servizio di PEC consiste in un sistema di comunicazione elettronica che, grazie alle sue caratteristiche di tracciabilità ed inviolabilità, rende il messaggio e-mail “certificato” equivalente, nella sostanza, alla tradizionale raccomandata A/R, garantendo oltre alla certezza della comunicazione anche un costo nettamente inferiore. La posta elettronica certificata (PEC) è stata disciplinata con il DPR 11 febbraio 2005, n.68, che la definisce come un sistema di trasmissione di documenti informatici nel quale è fornita al mittente la documentazione elettronica che attesta l’invio e la consegna dei documenti. La disciplina della PEC è completata dalle regole tecniche contenute nel decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri (Dipartimento per l’innovazione e le tecnologie), del 2 novembre 2005. i momenti fondamentali per lo scambio, vengono certificati dal soggetto gestore del servizio che provvede ad inviare al mittente un messaggio di ricevuta dell'avvenuta spedizione. Queste certificazioni vengono firmate elettronicamente dai gestori così da assicurare valore legale al messaggio.
Vengono di conseguenza
garantite:
Ø integrità della trasmissione;
Ø autenticità della casella mittente;
Ø certificazione del contenuto della trasmissione;
Ø data e ora esatta di invio e di consegna.
Per trasmettere messaggi di Pec è necessario sottoscrivere un abbonamento allo specifico servizio, che andrà ad affiancare o sostituite l'indirizzo di posta elettronica di solito utilizzato. E’ possibile attivare la Pec tramite internet dove numerose società forniscono il servizio di gestione oppure rivolgendosi direttamente alla Camera di Commercio. Molte associazioni di categoria e gli ordini professionali sono già attivi e forniscono consulenza e convenzioni per l’attivazione. Vantaggi della PEC
Semplicità : il servizio PEC si usa come la normale posta elettronica sia tramite programma client (Es. Outlook Express) che via web tramite webmail.
Sicurezza: Il servizio utilizza i protocolli sicuri POP3s, IMAPs, SMTPs ed HTTPs. Tutte le comunicazioni sono protette perché crittografate e firmate digitalmente. Per questo avrete sempre la certezza che i messaggi inviati o ricevuti non possano essere contraffatti.
Valore legale: a differenza della tradizionale posta elettronica, alla PEC e' riconosciuto pieno valore legale e le ricevute possono essere usate come prove dell'invio, della ricezione ed anche del contenuto del messaggio inviato. Le principali informazioni riguardanti la trasmissione e la consegna vengono conservate per 30 mesi dal gestore e sono anch’esse opponibili a terzi.
No Virus e Spam : l'identificazione certa del mittente di ogni messaggio ricevuto ed il fatto che non si possano ricevere messaggi non certificati, rendono il servizio PEC pressoché immune dalla fastidiosa posta spazzatura.
Risparmio: Confrontando i costi di una casella PEC con quello di strumenti quali fax e raccomandate è evidente il risparmio che si può ottenere non solo in termini economici, ma anche di tempo.
Costo fisso: il prezzo annuale di una casella PEC non prevede costi aggiuntivi in base all'utilizzo.
Il vantaggio principale è quello della valenza legale attribuita alle e-mail certificate, che risultano opponibili nei confronti dei terzi, e in particolare per quanto riguarda la data e l’ora di trasmissione e di ricezione. Nella pratica, i messaggi di PEC e i relativi allegati si considerano legalmente conosciuti dal destinatario nel momento in cui sono recapitati nella sua casella di posta elettronica, indipendentemente dall’effettiva lettura.
Le norme contenute nel DL n.185/2008 stabiliscono, rispettivamente per società , professionisti iscritti negli albi e amministrazioni pubbliche, l’obbligo di istituzione/comunicazione del proprio indirizzo di PEC, con decorrenze diverse:
Le imprese costituite in forma societaria di nuova costituzione: Sono già tenute dal 29 novembre 2008 ad indicare il proprio indirizzo di posta certificata nella domanda di iscrizione al registro delle imprese
Le imprese costituite in forma societaria già in essere alla data del 29.11.2008 (entrata in vigore del decreto): Hanno tre anni di tempo, ossia sino al 29 novembre 2011, per eseguire la medesima comunicazione al R.I. Da segnalare che la pratica di iscrizione nel registro delle imprese della PEC e le sue successive eventuali variazioni sono esenti dall’imposta di bollo e dai diritti di segreteria.
I professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con leggi dello Stato: Hanno tempo un anno dall’entrata in vigore, e quindi entro il prossimo 29 novembre 2009, per comunicare ai rispettivi ordini o collegi di appartenenza il proprio indirizzo di PEC; a loro volta, gli ordini e i Collegi pubblicheranno in un elenco riservato, consultabile in via telematica esclusivamente dalla P.A., i dati identificativi degli iscritti con il relativo indirizzo di posta